Tag Archive for: Diritto
Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica
Si segnala che sul Burv n. 89 del 12/09/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1582 del 26 agosto 2014
Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/2003, n. 71/2003 e n. 1205/2012. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.
Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali
Si segnala che sul Burv n. 89 del 12/09/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09 settembre 2014
D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.
Non è dovuto il contributo di costruzione per i parcheggi obbligatori
Il T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sentenza del 04 settembre 2014 n. 1399 conferma che i c.d. parcheggi obbligatori ad uso privato sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e che il vincolo da cui derivano deve essere adeguatamente trascritto nelle forme previste dalla legge: “Premesso che la società ricorrente contesta la determinazione assunta dal comune di Vibo Valentia, di liquidare gli oneri concessori afferenti ad un intervento edilizio da realizzarsi, computando pure i volumi destinati a parcheggi obbligatori;
Ritenuto che i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato di cui all’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, legati all’immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2012 n. 6033);
Considerato che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41 sexies, è verificato dalla P.A. e costituisce condizione essenziale per il rilascio del titolo edilizio, di modo che la rimozione del vincolo pertinenziale non può avvenire a piacimento del proprietario, ma soltanto attraverso una concessione in variante che lo trasferisca su altre zone riconosciute idonee (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2000 n. 14731);
Precisato, tuttavia, che il vincolo così costituito dev’essere poi effettivamente trascritto nelle forme dovute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2002 n. 11019);
Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, che le aree gravate da vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 sulla base del titolo edificatorio non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e che, comunque, la P.A. ha titolo per pretendere, in relazione ad esse, la trascrizione del vincolo nelle forme di legge, anche in danno del privato resosi inadempiente”.
dott. Matteo Acquasaliente
L’occupazione d’urgenza non necessità della comunicazione di avvio del procedimento
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2014 n. 1199 conferma che il provvedimento di occupazione d’urgenza non necessita della comunicazione di avvio del procedimento in quanto: “Palesemente infondata appare, inoltre, l’affermazione in base alla quale il decreto d’occupazione sarebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, considerato che detta comunicazione è stata inoltrata alla ricorrente con nota in data 1.02.2002, alla quale hanno fatto seguito le comunicazioni aventi ad oggetto le successive fasi del procedimento, tra cui la nota in data 20.10.2002 con la quale veniva notificato il decreto d’occupazione d’urgenza n. 347.
Né può porsi un problema di garanzie procedimentali proprie del decreto d’occupazione d’urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è “atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766)”.
dott. Matteo Acquasaliente
L’offerta prossima allo zero va esclusa
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2014 n. 1200 conferma che un’offerta simile allo zero deve essere esclusa perché: “Orbene, con riferimento al servizio di accettazione amministrativa l’odierna controinteressata ha proposto un prezzo pari ad € 0.01, ossia un prezzo meramente simbolico che non consente nella sua valenza quasi infinitesimale, se non addirittura inesistente, di attribuire ad esso un punteggio (nel caso di specie quello massimo di 12 punti) che possa essere ragionevolmente rapportato al valore concretamente indicato.
In altri termini, l’indicazione di un prezzo prossimo allo zero in relazione ad uno dei servizi oggetto di gara, oltre a vanificare completamente la valenza delle altre offerte formulate, che in relazione a tale servizio non hanno potuto far altro che conseguire, in via del tutto anomala, un punteggio quasi inesistente, si traduce in un’offerta completamente viziata sotto il profilo strutturale, ossia in un’offerta inammissibile per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali come riportati nella lex specialis di gara, indipendentemente dal peso ponderale che ad essi viene attribuito in sede di valutazione dell’offerta economica”.
Dott. Matteo Acquasaliente
Convegno : La “microassicurazione” realtà e prospettive regolatorie
Segnaliamo il convegno sulla “microassicurazione”: realtà e prospettive regolatorie, che si terrà a Verona il 24 ottobre 2014, come da avviso allegato
Lo spunto del sabato: chi salverà l’uomo dalla Legalità?
Nello spunto del sabato della settimana scorsa citavo l'esegeta biblico padre Alberto Maggi dei Servi di Maria.
Questa settimana ritengo interessante proporre alcuni passi tratti dalla registrazione di una sua conferenza, relativa al commento del Vangelo di Matteo, 20, 17-28, rilevando che la mentalità legalista e farisaica è una caratteristica di coloro che detengono il potere (i "padroni della Legalità"), che si perpetua nel corso dei secoli, sempre con le stesse caratteristiche essenziali :
"Ma ecco la finale di questo versetto: dando la sua vita in riscatto per molti. Gesù si rifà al termine riscatto che era una pratica conosciuta nel mondo giudaico. Cosa si intendeva per riscatto? Quando una persona veniva ridotta in schiavitù. Come? Si poteva essere ridotti in schiavitù in caso di debiti, si veniva ridotti in schiavitù in caso di guerre quando si veniva presi prigionieri. Ebbene il parente più stretto aveva l’obbligo di pagare la somma per liberare la persona resa schiava. Quindi per riscatto si intende la cifra da pagare per liberare una persona dalla schiavitù. Allora dice Gesù che lui non è venuto per essere servito. Quindi servire il Signore è inutile perché il Signore non vuole essere servito. Noi non siamo i servi di Dio, ma siamo i figli di Dio. Ci serviremo noi gli uni gli altri liberamente, ma non il servizio verso Dio. Ma per servire, dando la sua vita... Gesù tutta la sua esistenza la dà in riscatto per molti. Cioè Gesù paga una cifra per liberare una moltitudine. Ma da che cos’è che Gesù dà la sua vita in riscatto? Qual’è questo riscatto che qui non sembra venire espresso chiaramente? Ebbene il riscatto di Gesù è finalizzato a liberare gli uomini dalla schiavitù più tremenda, la schiavitù in nome di Dio. Da una persona ti puoi liberare, ma da Dio non ti liberi. La schiavitù in nome di Dio si chiamava: legge. Gesù è venuto a liberare gli uomini dalla schiavitù della legge, da un rapporto con Dio basato sull’obbedienza della legge che impediva gran parte delle persone di sperimentare l’amore di Dio, perché quando c’è la legge molte persone sentono di non poterla osservare, molte persone non la vogliono osservare, perché se osservano questa legge ne va della loro felicità. Allora gran parte dell’umanità è esclusa dall’amore di Dio, l’amore di Dio è riservato per un gruppo di eletti, per quelli che possono osservare tutte le osservanze della legge. Ma quelli che non possono e quelli che non vogliono, sono una massa dannata. Allora Gesù è venuto a liberare gli uomini da un rapporto con Dio basato sull’obbedienza della legge. Ecco perché nel vocabolario di Gesù il verbo obbedire non appare mai. Mai Gesù chiede di obbedire a Dio, mai Gesù chiede di obbedire a sé stesso, figuratevi se chiede di obbedire a qualcuno! Il termine obbedire c’è 5 volte nei vangeli, ma sempre rivolto a elementi e potenze ostili all’uomo: il mare in tempesta, il vento ostile, il gelso che deve obbedire per essere sradicato.... Gesù non invita all’obbedienza. L’obbedienza mantiene le persone in uno stadio infantile e Gesù non ha bisogno di persone infantili, Gesù ha bisogno di persone mature. L’obbedienzaderesponsabilizza la persona. Ricordiamoci sempre che i crimini più grandi della storia dell’umanità sono stati compiuti da chi? Da persone che hanno obbedito, non dai disobbedienti, perché quando una persona obbedisce non mette in circolo la propria coscienza, diventa un semplice esecutore degli ordini e le persone che obbediscono sono pericolose, perché? Perché sono capaci di qualunque atrocità. Allora Gesù non invita ad obbedire a Dio, non invita ad obbedire alla legge, ma invita ad assomigliare a Dio. Mentre la religione con l’obbedienza ti mantiene in una condizione infantile, la somiglianza della pratica dell’amore, ti fa crescere, ti matura e ti fa vivere pienamente. Quindi il riscatto di Gesù è finalizzato a liberare gli uomini dalla schiavitù dalla legge che rende impossibile la comunione con Dio. Ed è S. Paolo che nella lettera ai Galati formula in maniera straordinaria questa profonda verità teologica. Cristo ci ha riscattati dalla (è tremendo quello che dice Paolo) maledizione della legge. La legge che era ritenuta la volontà di Dio, la legge che era ritenuta la parola di Dio, Paolo dice: la maledizione della legge! La legge non esprimeva la volontà di Dio era una invenzione della casta sacerdotale per dominare il popolo, per i propri interessi. Già il profeta Geremia 8,8 l’aveva denunciato: quale legge? Quale legge? Quella scritta dalla penna menzognera degli scribi! Era la casta sacerdotale al potere che per estendere il proprio dominio sulle persone aveva deturpato, deformato e prostituito l’immagine di Dio. Perché questo? Vedete, come fa un uomo a farsi obbedire? Un re ha il suo esercito e mette paura, un potente ha le sue guardie, ma un sacerdote come fa a farsi obbedire, tra l’altro imponendo delle dottrine che non hanno alcuna parvenza di logica? Qual’è il potere che ha il sacerdote? È il potere di Dio, perché obbedire al sacerdote significa obbedire a Dio. Allora questo Dio deve mettere paura, questo Dio deve terrorizzare, deve essere un Dio che è capace, come c’è scritto nella legge, di castigare la colpa dei padri nei figli fino alla terza, quarta generazione. Una vendetta spietata! Quindi Dio, la legge, veniva imposta attraverso il terrorismo religioso e ne vedremo domani degli esempi. Gesù Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge diventando lui stesso maledizione per noi. Gesù è due volte maledetto. E’ maledetto perché non ha osservato la legge di Dio ed è maledetto perché ha fatto la fine dei maledetti da Dio. Gesù non ha soltanto insegnato un nuovo rapporto con Dio, lo ha praticato e nella pratica Gesù ha ignorato la legge. Come ha fatto? Violando sistematicamente un comandamento la cui osservanza equivaleva l’osservanza di tutti i comandamenti. Qual’è il comandamento? Il sabato. I rabbini che amavano le statistiche si chiedevano: qual’è il comandamento che anche Dio osserva? Il comandamento che anche Dio osserva è il riposo del sabato. Allora il comandamento del sabato equivaleva al rispetto di tutta la legge, la trasgressione del sabato equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di morte. Ebbene Gesù sistematicamente viola il sabato (e non c’era bisogno certe volte di farlo, avrebbe potuto attendere benissimo il giorno dopo) per dimostrare la falsità di una legge contrabbandata come volontà di Dio, quando invece non era espressione di Dio, ma erano invenzioni degli uomini come sentiremo domani nel brano che poi faremo. Gesù libera le persone dalla legge violandola, trasgredendola. Quindi ci ha riscattati dalla maledizione della legge diventando lui stesso maledizione per noi come sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Questo riscatto ad opera di Gesù, permette qualcosa di straordinario, permette finalmente agli uomini di scoprire l’immensa dignità alla quale il creatore li aveva destinati. Infatti, continua Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna e nato sotto la legge (sono due termini negativi) per riscattare, liberare, quelli che erano sotto la legge, perché? Perché ricevessimo l’adozione a figli. Ecco qual’è il progetto di Dio sull’umanità e che la legge invece impediva di conoscere: l’adozione a figli. Perché l’evangelista e Paolo parlano di adozione? L’adozione alla quale si riferisce, essendo l’adozione di un potente di Dio, non è il senso comune dell’adozione, cioè l’accoglienza di un bambino nel seno della famiglia. Per adozione si intendeva quella pratica comune nell’antichità con la quale l’imperatore o il re, quando si sentiva ormai al termine della sua esistenza, non lasciava mai il suo regno, il suo l’impero a uno dei figli, ma sceglieva tra i generali e tra gli ufficiali quello che vedeva più capace di portare avanti, prolungando il suo impero, il suo regno e questa persona veniva adottata a figlio suo. Essere adottati quindi significa essere talmente stimati da essere creduti di essere capaci di portare avanti la stessa azione di colui che adotta. Allora Paolo e Gesù stanno dicendo qualcosa di straordinario. Il Dio della religione è sempre il Dio nauseato delle persone, è sempre il Dio disgustato, il Dio pronto a minacciare castighi. Il Padre di Gesù invece è un Padre talmente innamorato degli uomini, un Padre che stima talmente le persone che dice, io vi chiamo cosa?: ad essere miei figli adottivi, perchè? Vi vedo capaci di prolungare la mia azione creatrice. Dio è il creatore e ha bisogno della nostra collaborazione per continuare a creare (lo vedremo domenica mattina quando esamineremo il cap. 5 del vangelo di Giovanni). Questo è quello a cui ci chiama Gesù. Allora per questa sera possiamo concludere qui con questa immagine di liberazione di Gesù dal mondo della legge. Con la legge Gesù libera dal peccato, non nel senso che non commettiamo più peccati, ma dal peccato come era stato inventato dalla religione, cioè come trasgressione della legge. Una persona che ragiona con il buon senso e che non sia stata rincretinita dalla religione, non arriverebbe mai a credere che determinati comportamenti siano peccato, comportamenti normali che fanno parte della vita quotidiana. Nessuna persona penserebbe che sono peccati! Perché è peccato? Perché c’è scritto nella bibbia, perché c’è scritto così, perché è la legge di Dio. Allora Gesù libera dal peccato inteso come trasgressione della legge. E vedremo domani mattina quale sarà il vero senso del peccato. Cosa si intende che Gesù libera dal peccato inteso come trasgressione della legge? Prendiamo solo un es. dal libro dei numeri scrive l’autore al cap. 15 v. 32: mentre i figli d’Israele erano nel deserto trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Raccoglie legna in giorno di sabato, non la ruba al vicino, la raccoglie per cucinare, per riscaldarsi...Quelli che lo avevano trovato a raccogliere legna lo portarono da Mosè, da Aronne etc. Il Signore disse a Mosè: quest’uomo deve essere messo a morte, tutta la comunità lo lapiderà fuori del campo. Tutta la comunità lo condusse fuori del campo e lo lapidò e quello morì secondo l’ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Si può ammazzare una persona perché raccoglie della legna? Nessuna persona che ragioni col proprio cervello dice di sì! Non si può ammazzare una persona perché ha raccolto la legna. Ma quel giorno era sabato! Beh, allora se era sabato, si può ammazzare! Vedete, la legge è contro natura, è contro il buon senso, viola, stupra l’intelligenza delle persone e allora deve essere imposta con il terrore, con la paura. Vedremo in questi giorni molti di questi esempi. Allora la gente vivendo questo atteggiamento per cui tutto era peccato, bastava un niente che già ti trovavi nella categoria del peccato che nel mondo ebraico era quella dell’impurità. E allora gli uomini non riuscivano mai a sentire la pienezza dell’amore di Dio, perché per quanto cercassero di comportarsi bene, anche le normali attività fisiologiche, la stessa vita sessuale ti rendeva impuro agli occhi del Signore. Gesù ci ha liberati da tutto questo. Il peccato con Gesù non riguarda la trasgressione di una legge, perché la legge non rappresenta in alcun modo la volontà di Dio. Il peccato, è il male che volontariamente si fa nei confronti degli altri. Nell’elenco delle 12 azioni che Gesù definisce peccato nessuna riguarda Dio, nessuna riguarda l’atteggiamento del culto, nessuna riguarda l’atteggiamento spirituale. Il peccato è il male che si fa agli altri, e questo sì che può essere evitato".
Dedicato a chi, anche senza rendersene conto, attribuisce alle leggi un valore "divino", più importante della vita di un uomo.
Dedicato anche alla memoria di Davide Bifolco, di anni 17, ucciso per avere violato una legge.
Dario Meneguzzo
Spetta al Ministero aggiornare le tariffe di ormeggio nei porti
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 10 settembre 2014 n. 1194 si occupa dell’aggiornamento delle tariffe di ormeggio nel porto di Venezia statuendo la competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia, a scapito dell’Autorità portuale veneziana: “6.1. L’art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84/94 – introdotto dall’art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 e successivamente modificato (con l’aggiunta dei primi tre periodi) dall’art. 1 della legge 30 giugno 2000 n. 186 (Modifiche alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo) –, nel disciplinare le competenze dell’autorità marittima, stabilisce la natura di servizi di interesse generale dei «servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio» in quanto «atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo», specificando che, per i servizi diversi da quello di pilotaggio, per il quale «l’obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione» (oggi Ministro dei trasporti e delle Infrastrutture), «l’autorità marittima può renderne obbligatorio l’impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate».
6.2. La medesima disposizione prosegue disciplinando «i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio», i quali «sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale».
6.3. Il successivo comma 1-ter (anch’esso aggiunto dall’art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535) contiene, poi, una previsione speciale per i «porti sede di Autorità portuale», nei quali «la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione».
6.4. L’art. 212 del regolamento del codice navale marittimo individua il soggetto deputato ad adottare il provvedimento di concreta applicazione dei criteri suddetti, prevedendo che: «Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento».
6.5. Alla luce del quadro normativo sopra riportato, l’art. 14, comma 1-ter, ha mantenuto l’allocazione della funzione amministrativa concernente la fissazione dei criteri di formazione delle tariffe, ossia della c.d. “formula tariffaria”, a livello centrale (c.f.r. in senso conforme: Cons. di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2011, n. 6526).
6.6. L’art. 212 reg. nav. mar. individua invece il soggetto competente a provvedere, a livello locale, all’applicazione puntuale dei criteri tariffari fissati a livello generale, assegnando il relativo potere all’Autorità marittima (c.f.r. in questo stesso senso: TAR Veneto, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 870), quale Autorità deputata ad assicurare la tutela della sicurezza del porto.
6.7. Il potere di disciplinare e organizzare gli aspetti operativi e amministrativi del servizio tecnico-nautico in questione è assegnato, per i porti sede di Autorità portuale, ad un procedimento co-decisionale fra Autorità marittima e portuale, da effettuarsi a livello locale (art. 14, comma 1-ter, ultima parte).
7. Così ricostruito il quadro normativo, non vi è alcun rapporto di antinomia fra l’art. 212 del regolamento del codice navale marittimo e l’art. 14, comma 1-ter, poiché le disposizioni in esame si riferiscono ad ambiti applicativi distinti.
7.1. La disciplina del procedimento di formazione delle tariffe si articola infatti in due fasi distinte: la prima, di livello statale, che attiene alla elaborazione dei criteri generali di formazione delle tariffe, condotta sulla base di una istruttoria cui partecipano i rappresentanti di tutte la categorie, ivi comprese le rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale. La seconda, di determinazione puntuale e/o di aggiornamento della misura della tariffa per ciascun singolo porto, volta ad accertare i costi del servizio sulla base dei suoi elementi organizzativi e di disciplina, che spetta all’Autorità marittima, quale autorità preposta al mantenimento della sicurezza del porto.
7.2. L’organizzazione e la disciplina del servizio di ormeggio, stabilite d’intesa a livello locale fra l’Autorità marittima e portuale, costituiscono dunque il logico presupposto che precede la stessa applicazione puntuale della formula tariffaria, ma gli aspetti organizzativi e di disciplina del servizio non si estendono sino a ricomprendere anche i profili economici concernenti la determinazione puntuale delle tariffe.
7.3. Infine, sulla base dell’organizzazione concordata del servizio, la tariffa viene aggiornata di regola ogni biennio in applicazione delle “formula” generale elaborata dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per tutto il territorio nazionale dal proprio organo periferico, rappresentato dalla Capitaneria di Porto (così TAR Veneto, sent. n. 870 del 2013, cit.).
7.4. In altri termini, il potere di determinazione puntuale della misura della tariffa per ciascun porto, nel caso di porto sede di Autorità portuale, è vincolato al rispetto, oltre che dei criteri generali stabiliti a livello centrale, anche degli elementi organizzativi e di disciplina del servizio stabiliti mediante l’intesa in questione, potendosi quindi astrattamente ipotizzare, se del caso, un’eventuale impugnazione di esso per mancato rispetto di quanto co-deciso in sede di disciplina e di organizzazione del servizio.
7.5. Non è invece contemplata un’ulteriore intesa fra Autorità marittima e portuale nell’ambito del procedimento di determinazione puntuale della tariffa.
7.6. Tale assetto normativo non si pone invero in contrasto con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto la scelta del legislatore in ordine alla specifica conformazione del procedimento di determinazione delle tariffe nei termini sopra esaminati è giustificata dalla natura di “interesse generale” del servizio tecnico-nautico in questione e dalle preponderanti esigenze pubblicistiche ad esso sottese di mantenimento di standards di sicurezza costanti ed omogenei a livello nazionale.
7.7. Pertanto, a prescindere dal fatto che con il ricorso in esame non è stato dimostrato che un’eventuale intesa anche nella fase di determinazione delle tariffe determinerebbe in concreto un reale aumento di competitività del servizio, deve ritenersi coerente, oltre che con i citati principi costituzionali, anche con quelli comunitari, la scelta di non consentire un collegamento diretto fra “procedimento di determinazione delle tariffe” e “domanda del mercato” locale di riferimento in cui il servizio è destinato ad operare”.
dott. Matteo Acquasaliente
La cauzione provvisoria ha natura differente da quella definitiva
Il T.A.R. Veneto, nella stessa sentenza n. 1195/2014, si sofferma sulla diversa natura della cauzione provvisoria e definitiva, statuendo che: “8.7. La citata formulazione di impegno è coerente con il dato normativo secondo cui le cauzioni prestate ex artt. 75 e 113 del codice dei contratti pubblici costituiscono negozi autonomi e distinti, fra loro non sovrapponibili, poiché volti a coprire rischi relativi a fasi diverse della medesima procedura: la cauzione provvisoria è infatti diretta a garantire l’affidabilità dell’offerta; quella definitiva, invece, l’adempimento di tutte le obbligazioni che l’aggiudicatario si assume con la sottoscrizione del contratto. Sicché l’efficacia della cauzione provvisoria cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
8.8. Conseguentemente, la verifica dei poteri del garante che ha prestato la cauzione provvisoria impegnandosi a rendere quella definitiva subordinatamente all’avverarsi della condizione dell’aggiudicazione non può fondarsi sulla base del “cumulo” dei relativi importi, ma deve essere condotta in ragione della somma, di volta in volta considerata, oggetto di garanzia”.
dott. Matteo Acquasaliente
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