Tag Archive for: Veneto

Dopo 75 giorni di attesa si forma il silenzio-assenso sulla proposta di variante al PDL e il consiglio comunale non può più deliberare

08 Lug 2014
8 Luglio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 876 del 2014.

Scrive il TAR: "Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante ha chiesto in via principale la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 bis della legge regionale n. 11/2004, in ordine alla proposta di adozione della variante al PL ed in ogni caso, in via subordinata, laddove non venisse riconosciuta l’avvenuta formazione del silenzio assenso, l’annullamento della delibera assunta dalla Giunta comunale, in quanto illegittima per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. Ritiene il Collegio che, alla luce del chiaro dettato normativo di cui all’art. 20 della legge regionale n. 11/2004, il ricorso possa trovare accoglimento con riferimento al primo assorbente motivo di doglianza.  Invero, in base al disposto di cui all’art. 20, comma 4 bis della legge regionale, il decorso del termine perentorio di 75 giorni dall’adempimento alla richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione, comporta la formazione del silenzio assenso in ordine alla richiesta di adozione della variante. Nel caso di specie, benché il termine normativamente previsto (75 giorni) sia stato in più riprese interrotto per integrazioni documentali ed accertamenti istruttori (vedi assoggettabilità a VAS), esso risulta ormai superato, da cui la formazione del silenzio assenso e la conseguente illegittimità della successiva deliberazione giuntale di mancata adozione e restituzione della proposta di variante. Per detti motivi il ricorso va accolto, nei sensi di cui sopra, con conseguente declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’annullamento della delibera giuntale impugnata".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 876 del 2014

Circolare mensile per l’impresa di luglio 2014

08 Lug 2014
8 Luglio 2014

Ringraziando la SocietĂ  & Professionisti srl di Malo (VI), pubblichiamo la circolare mensile per l'impresa di luglio 2014.

Segnaliamo in particolare:

1) VERSAMENTI TARDIVI TASI E IMU SENZA SANZIONI - DECIDE IL COMUNE (pag. 14);
2)  LA CORRETTA QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (pag. 15);

3)  AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTI IN DENARO A IMPRESE “START UP INNOVATIVE” (pag. 17);

4) NESSUNA SANZIONE IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ADOZIONE DEL POS SCATTATO IL 30 GIUGNO (pag. 19);
5)  RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITALIA (pag. 20);
6)  NOVITÀ IN TEMA DI RILASCIO DEL DURC E DEL “DURC INTERNO” (pag. 23);
7)  NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (pag. 24);

8) IL CANONE SPECIALE RAI (pag. 25);

Circolare n. 7 del 07-07-2014

Grandi strutture di vendita e VIA

07 Lug 2014
7 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 01 luglio 2014 n. 946 si occupa delle grandi strutture di vendita e della procedura di VIA. In particolare i Giudici confermano che la possibilità di ampliare le strutture di vendita esistenti superiori a 2500 mq è subordinata alla verifica della Valutazione di Impatto Ambientale: “che l’art.28 comma 4 della legge regionale Veneto citata prevede testualmente che le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2500 m², nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale numero 15 del 2004, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a iniziare i lavori entro e non oltre il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, numero 15;

che è dunque chiaro l’intento di promuovere investimenti immediati a rafforzamento delle strutture esistenti sul presupposto che ciò non incontri particolari difficoltà di ordine urbanistico o ambientale, prevedendosi rigide condizioni quali la presentazione della domanda entro il 1 marzo 2013, l'impegno a iniziare i lavori entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il limite massimo di superficie, la conformità urbanistica dell'ampliamento e il rispetto delle regole ambientali, edilizie e viabilistiche tratte dalla legge regionale n.15/2004, affidandosi allo sportello unico comunale il potere di rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento:come chiarito nell'elaborato informativo pubblicato in calce alla legge, si tratta di una facoltà dell'operatore che è legittimato a esercitare una tantum, previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive del comune competente, trovando applicazione le disposizioni procedurali in materia di conferenza di servizi di cui al capo VI della legge regionale numero 15 del 2004;

che l'articolo 22 della legge regionale del Veneto numero 50 del 2012 prevede che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8000 mq. siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale;

che accedere alla interpretazione sostenuta dalla ricorrente comporterebbe la conseguenza di sottrarre alla predetta valutazione significative porzioni delle strutture commerciali esistenti nel territorio regionale ;

che se è vero che la normativa ambientale nazionale non distingue alcuna soglia dimensionale, è consentito che tale limite sia individuato dal legislatore regionale;

che appare significativo come con la legge del 2012 la Regione Veneto abbia ampliato l'ambito degli interventi assoggettati alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, prevedendo la verifica di assoggettabilitĂ  per tutte le grandi strutture con superficie di vendita superiore ai 2500 m quadri, laddove l'articolo 18 della legge numero 15 del 2004 escludeva dalla verifica di assoggettabilitĂ  le grandi strutture di vendita di dimensione inferiore a 4000 m quadri e quelle di dimensione compresa fra 4000 e 8000, qualora non accompagnata dalla contestuale presenza di attivitĂ  di intrattenimento, somministrazione alimenti e bevande e artigianali;

che dunque e in definitiva il richiamo alla normativa edilizia e ambientale esistente di cui all'articolo 28 comma quattro deve essere interpretato nel senso di una eccezionale possibilità ampliativa consentita alle strutture di vendita esistenti, fatta salva tuttavia la necessità di rispettare quanto previsto ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 946 del 2014

Se viene presentata una domanda di sanatoria il Comune non può procedere con l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione

07 Lug 2014
7 Luglio 2014

Che la presentazione di una domanda di sanatoria renda inefficace l'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva, è un concetto che dovrebbe essere ormai risaputo, ma evidentemente non è così.

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n.  779 del 2014: "Il ricorso è palesemente fondato; per quanto riguarda l’accertamento di inottemperanza basta considerare che, come dedotto con il primo motivo di gravame, tale atto manca del presupposto fondamentale, vale a dire una efficace ordinanza di demolizione da ottemperare perché, come chiarito da una costante e ripetuta giurisprudenza, la proposizione di domanda di sanatoria entro i termini previsti per l’ottemperanza priva di qualsiasi efficacia l’ordinanza di demolizione, che quindi dovrà essere, se del caso, nuovamente adottata dopo la negativa conclusione del procedimento di sanatoria. Per quanto riguarda il diniego di sanatoria si riscontra l’evidente fondatezza del vizio di eccesso di potere, sia perché la motivazione non permette di comprendere le ragioni per cui non sono state ritenute accoglibili le osservazioni dei ricorrenti, sia perché il richiamo alla previa notificazione dell’ordinanza di demolizione viene fatto in maniera talmente oscura e perplessa da non permettere al collegio di escludere che anche la ritenuta preesistenza di tale ordinanza (che invece, per quanto già chiarito, doveva ritenersi al momento non più efficace) abbia influito sulla decisione di diniego".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 779 del 2014

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in merito alle cessioni a titolo gratuito al Comune di aree ed opere di urbanizzazione

07 Lug 2014
7 Luglio 2014

Pubblichiamo la Risoluzione n. 68/E del 3/7/2014 dell'Agenzia delle Entrate in merito alle cessioni a titolo gratuito al Comune di aree ed opere di urbanizzazione.

Per tali atti continuano ad applicarsi le previsioni recate dall'art.32 del DPR 29/9/1973, n.601: pertanto l'imposta di registro si applica in misura fissa e non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale.

Ringraziamo sentitamente la dott.sa Luisa Zugolaro del Comune di Padova per la segnalazione.

RIS68e+del+03+07+14

Il TAR Campania precisa che la prostituzione ai fini del lucro personale è una attività lecita

07 Lug 2014
7 Luglio 2014

Segnaliamo la sentenza del TAR Campania, Sezione Distaccata di Salerno – Sezione 2^ , n. 1142 del 2014.

  

Kirchner Berlin Street Scene 1913

Una prostituta extracomunitaria in data 10 aprile 2013, alle ore 20,25, veniva  sorpresa dalla Polizia Municipale di Salerno mentre esercitava attività di meretricio sulla pubblica via. Per tali motivi, il Questore di Salerno, con il provvedimento impugnato emesso l’11.04.2013, inibiva alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Salerno per la durata di un anno, se non con preventiva autorizzazione.

 La straniera insorgeva avverso il menzionato provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone il rigetto. In particolare veniva contestata la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e degli artt.  1 e 2 del d.lgs. 159/2011 e degli artt. 1 e 2 della L. 1423/1956, perché la misura di prevenzione  applicata, oltre che essere lacunosa nella motivazione , presupponeva la commissione  di reati che offendono o mettono  in pericolo l’integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità , mentre la ricorrente non avrebbe commesso , a suo dire, alcun reato. Inoltre nel provvedimento del Questore non si era provato in concreto il requisito della pericolosità sociale.

 Il giudizio concerneva il suddetto  provvedimento emesso dal questore di Salerno  ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011, perché la ricorrente, appunto, esercitava attività di meretricio sulla pubblica via ed in quanto la stessa era stata considerata soggetto pericoloso per l’integrità fisica e morale per i minorenni, nonché per la salute, la sicurezza e tranquillità pubblica.

 Ai sensi del suddetto art. 2 del suddetto D.lgs., qualora tali soggetti siano pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori  dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarveli con provvedimento motivato e con foglio di via  obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale si sono allontanati

 Il TAR, però,  ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio ha condiviso, considera la prostituzione ai fini del lucro personale una attività lecita ancorchè immorale. In astratto essa può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando essa è esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l’addescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico , e simili.

 Il Giudice ha inoltre rilevato che l’allontanamento  con foglio di via obbligatorio non è, tuttavia, lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione  e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita  dell’interessata, onde desumere l’apprezzabile possibilità che la stessa sia incline alla commissione  di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Di certo tale pericolo non può identificarsi con il mero pericolo per la circolazione stradale ( cfr., T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. I^, 14/02/2014, n. 282).

 Ne consegue, quindi, che il giudizio, che legittima l’ordine di rimpatrio con il foglio di via obbligatorio, deve essere compiuto in relazione a modalità comportamentali attribuibili direttamente all’interessata dalle quali si possa indurre un pericolo per l’integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza, non essendo invece sufficiente a tal fine il mero esercizio della prostituzione  (cfr., Consiglio di Stato, sez. III^, 05/10/2011, n. 5479).

 Il Questore di Salerno ha motivato il suo provvedimenmto con la considerazione che la ricorrente “con atteggiamenti inequivocabili ai fini della prostituzione, esercitava  attività di adescatrice sulla pubblica via, contrattando ovvero concordando prestazioni sessuali a pagamento con i conducenti delle auto che si fermavano nei suoi pressi con ciò creando intralcio alla circolazione veicolare, e grave pericolo per gli altri  utenti in transito, a causa della fermata improvvisa dei veicoli”.

 Il T.A.R. ha dato ragione alla ricorrente evidenziando che il provvedimento impugnato è illegittimo perché non fa una corretta applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, annullando il provvedimento del Questore di Salerno in quanto la motivazione del suo provvedimento non ha soddisfatto i parametri richiesti e su riportati per l’emissione del provvedimento in parola.

 Inoltre il Questore si è affidato a motivazioni stereotipate ritenendo il comportamento della ricorrente pericoloso “per l’integrità fisica e morale per i minorenni, nonché per la salute, sicurezza e tranquillità pubblica” senza fornire alcun elemento concreto in proposito.

avv. Gianmartino Fontana

Prostituzione Sentenza TAR Campania

La circolare sul piano casa approvata dalla 2^ Commissione Consiliare (molto diversa dalla precedente)

04 Lug 2014
4 Luglio 2014
In data 2 luglio 2014 la II Commissione Consiliare ha approvato il testo della circolare sul piano casa, molto diverso da quelli precedenti (che dovrĂ  essere poi recepita con DGRV).
 
Il testo è reperibile al seguente link:
 

Guida operativa 2014 sulla certificazione energetica del Consiglio Nazionale del Notariato

04 Lug 2014
4 Luglio 2014

Lo studio costituisce la versione aggiornata, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9, del precedente studio 657-2013/C approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013: “La certificazione energetica (dall’attestato di certificazione all’attestato di prestazione energetica” (pubblicato in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013).

Ringraziamo sentitamente l'arch. Emanuela Volta per la segnalazione.

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Controversie sui finanziamenti pubblici: G.A. o G.O.?

04 Lug 2014
4 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 01 luglio 2014 n. 958, ricorda il riparto di giurisdizione in materia di controversie sui finanziamenti pubblici: “Chiamata difatti ancora una volta a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione in ordine alla revoca-decadenza di agevolazioni e finanziamenti pubblici , l’Adunanza Plenaria ha ritenuto di dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:

- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);

- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);

- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 958 del 2014

Il cittadino può solo rassegnarsi o commettere reati se il Comune non vuole stipulare una convenzione indispensabile per attuare il PRG?

03 Lug 2014
3 Luglio 2014

La sconfortante domanda sorge inevitabile dalla lettura della sentenza del TAR Veneto n. 778 del 2014: "Il ricorso verte sostanzialmente sull’esistenza o meno di un obbligo della P.A. di convocare il Consiglio Comunale per deliberare in ordine all'approvazione della convenzione ex art. 29 NTA del PRG per l'attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti non agricoli in z.t.o. D4, come già richiesta con istanza dell'8 novembre 2013 e diffida notificata il 20 dicembre 2013 perchè, in ossequio a quanto precisato dal C.d.S. con decisione dell'11 maggio 2007 n. 2318, il Comune di Scorzè sarebbe tenuto a provvedere, trattandosi di atto a contenuto favorevole in quanto ampliativo della sfera giuridica del privato ed essendo i ricorrenti titolari di interessi legittimi pretensivi. Osserva anzitutto il Collegio che la citata pronuncia del C.D.S. n. 2318/2007 risulta nel caso di specie inconferente, perchè l'istanza dei ricorrenti non è volta ad ottenere un atto favorevole, in quanto di per sé ampliativo della sfera giuridica dei privati, e quindi sostanzialmente inquadrabile nel tipo provvedimentale dell'autorizzazione; il convenzionamento inoltre implica il previo esercizio di un’approfondita attività istruttoria finalizzata all’espletamento di specifiche valutazioni relative all’espletamento del tipo di attività progettata ( per la verifica della sostenibilità in relazione a viabilità, emissioni, tipologie e caratteristiche dei prodotti e financo modalità operative per stoccaggio e movimentazione); è evidente pertanto che si tratta di attività in cui l’amministrazione è tenuta ad esercitare una potestà eminentemente discrezionale ed inquadrabile nella fattispecie dell'accordo preliminare o procedimentale di cui all'art. 11 L. 241/90, in quanto volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, senza ad esso sostituirsi e senza realizzare l'assetto definitivo degli interessi, come invece accade per l'accordo sostitutivo. Infatti, nel caso di specie, con l'eventuale approvazione della convenzione, l'assetto degli interessi pubblicistici e privatistici non risulterebbe già immediatamente definito, atteso che, come puntualizzato dal resistente Comune, necessiterebbe, oltre alla stipula della convenzione, anche l'emissione di una successiva autorizzazione della P.A. all'attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti, anche non agricoli, in z.t.o. D4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzioinadempimento, poiché per l'Amministrazione l'obbligo di provvedere rileva solamente a fronte di un'istanza del privato, che implichi l'adozione di un provvedimento autoritativo e doveroso, che, nel caso di specie, non sussiste. Infatti si deve escludere l'esistenza di qualsiasi obbligo di provvedere in capo al Comune di Scorzè, dato che tale obbligo , indipendentemente dalla sussistenza di un interesse legittimo differenziato e qualificato,  sussiste tutte le volte in cui vi sia una norma di legge, di regolamento, o un atto amministrativo che lo imponga. Nel caso in esame, dato che la previsione delle NTO non è accompagnata da alcuna precisazione circa l’iter procedimentale, non  sussiste alcuna norma di legge o di regolamento o qualsiasi atto amministrativo che imponga al Comune di Scorzè di convocare il Consiglio Comunale al fine di deliberare in merito all'approvazione della convenzione, che è allo stato assimilabile ad una specie di proposta contrattuale inerente ad attività discrezionale e in nessun modo vincolata e che, in quanto tale, non soggiace ad alcun obbligo di procedere. ( T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna) sez. II, n. 186, 14/02/2014) ; Né dicasi che eventualmente, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione ex art. 97 Cost., in capo ai privati istanti sarebbe sorta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia perché la convenzione doveva servire a determinare un assetto di interessi finalizzato al contemperamento di quelli privati con l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio; come già anticipato, infatti, proprio per tale ragione era inevitabilmente finalizzata a recepire il contenuto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione e non poteva certamente essere sottoposta all’approvazione del consiglio comunale senza l’espletamento di una previa e positiva attività istruttoria. Soltanto all'esito positivo dell'istruttoria e sempre nell'interesse pubblico di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, il Comune potrà addivenire ad una convenzione che lo obblighi a riclassificare l'area de  qua come ZTO D oltre ad applicare le disposizioni sul c.d. II° Piano Casa (L.R.V. 13/ 11), che consentirebbero la demolizione con traslazione di volumetria ed aumento della stessa in altro sito del Comune, come previsto nella bozza di convenzione predisposta dai proponenti e nel permesso di costruire richiesto ed in relazione al quale con delibera n. 55 del 9 aprile 2014, il Consiglio Comunale ha espresso un parere favorevole condizionando l'efficacia dell'applicazione del piano casa “all'approvazione della convenzione di cui all'art. 29 delle NTA per l'attività produttiva esistente. Nella convenzione stessa deve esser previsto l'intervento di nuova viabilità e mitigazioni ambientali, condizione al rilascio del permesso di costruire". Solamente qualora il Comune avesse già deliberato in merito alla sussistenza dei presupposti per il trasferimento ed aumento della volumetria, nonché al riconoscimento dell'interesse pubblico per l'emissione della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14 DPR 380/01 ed avesse, inoltre, approvato la convenzione in parola, si sarebbe potuto configurare in capo ai privati istanti una legittima aspettativa a rilasciare l'autorizzazione allo stoccaggio e movimentazione di prodotti, anche non agricoli, in zona D4. Il privato non ha pertanto, in questo stadio, alcuna legittima aspettativa alla stipula della richiesta convenzione perché il Comune è al riguardo titolare di un potere discrezionale che incide sia sull’an che sul quid dell’atto richiestogli. Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile".

Se questa è la situazione dell'ordinamento giuridico italiano, davvero poi restiamo allibiti, sconcertati e stupiti se a qualche cittadino italiano esasperato magari viene la criminale idea di offrire tangenti ai pubblici amministratori affinchè facciano il loro dovere, commettendo così il reato di corruzione?

In veritĂ  a me appare evidente che sia del tutto insoddisfacente il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalitĂ  amministrativa nell'ordinamento processuale italiano e che la questione sia da ripensare dalle fondamenta.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 778 del 2014

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