5 Novembre 2014
L'attività di rimessa di veicoli è stata disciplinata dal PI  del Comune di Jesolo come segue:
"Art. 128 - Parcheggi e attrezzature per il tempo libero, rimesse di veicoli"Â
 2. Le rimesse di autoveicoli, come definite e disciplinate dal DPR 19 dicembre 2001, n. 480, comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli spazi di servizio ed alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali al dettaglio, bar, piccoli uffici, spazi di servizio).
3. L’attività di rimessa di autoveicoli è assentibile, compatibilmente con la pianificazione della mobilità , del traffico, con le misure contro l’inquinamento atmosferico, la tutela del suolo e degli acquiferi e le norme di sicurezza ed antincendio, negli edifici ricompresi nei tessuti della città esistente di cui alla parte 2^, titolo 2^, capo 1^ delle presenti norme ed a raso, nelle aree di pertinenza, limitatamente ai tessuti di cui agli artt. 109, 110, 111, 112 e 113 - limitatamente all’ambito 3;
4. Le rimesse di autoveicoli sono altresì assentibili nelle zone o ambiti specificatamente individuati con apposita grafia negli elaborati progettuali del PI regolativo; in tali ambiti sono confermati UF ed RC attualmente esistenti e gli interventi sull’esistente di cui al precedente art. 101, commi 1 e 2. Non sono ammesse nuove costruzioni, nonché pavimentazioni che portino alla diminuzione dell’indice di permeabilità (IP) esistente alla data di adozione del PI.
5. Al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio di nuove rimesse di autoveicoli devono essere inserite nel PI operativo ai sensi degli att. 6 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e success. modificaz."
 In sede applicativa era sorto il dubbio se, a seguito delle liberalizzazioni, la predetta attività potesse svolgersi indipendentemente dalle previsioni urbanistiche.
 Il Consiglio di Stato ha confermato la rilevanza della disciplina urbanistica. Read more →
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