Sul Bur n. 104 del 19 ottobre 2018 è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1461 del 08 ottobre 2018, recante "Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali". Primi effetti applicativi. Impatto dell'articolo 5 sul procedimento amministrativo relativo al rilascio della declaratoria di non boscosità prevista dalla DGR 23 luglio 2013, n. 1319".
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” disciplina le aree escluse dalla definizione di bosco. Nel definire, dunque, le fattispecie di non boscosità introduce nuove condizioni di applicabilità non rinvenibili nell’attuale procedura amministrativa definita ai sensi della DGR n. 1319/2013.
Nelle more della predisposizione degli strumenti utili, la Regione decide che si rende necessario nell’immediato sospendere gli effetti della procedura di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A alla deliberazione medesima.
Pubblichiamo la lettera con la quale la giunta regionale ha trasmesso al consiglio il disegno di legge n. 43/DDL del giorno 8 ottobre 2018: "Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio veneto".
Il disegno di legge propone anche il futuro del piano casa.
Poi bisognerà vedere quale testo verrà in concreto approvato dal consiglio regionale.
Sul BUR n. 98 del 28 settembre 2018 è stata pubblicata la DGRV n. 1366 del 18 settembre 2018, contenente precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018.
Con questo provvedimento sono integrate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 dando indicazioni di tipo procedurale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), alle Amministrazioni comunali che devono aggiornare i propri strumenti urbanistici ai sensi della L. R. n. 14/2017 in tema di “contenimento del consumo di suolo”.
Segnaliamo che è stata pubblicata sul B.U.R. del Veneto la Deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 10 settembre 2018, contenente Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13"Norme per la disciplina dell'attività di cava".
Il provvedimentocontiene le linee guida generali per la procedura di autorizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, nonché le modalità operative per la presentazione delle relative domande definendo, altresì, le fasi dell’iter istruttorio di competenza degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA e della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto che annulla un permesso di costruzione per violazione dell’art. 3 quater, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (piano casa).
Tale disposizione, prevede che: “1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie".
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Il Consiglio di Stato offre un’interpretazione dell’art. 76, co. 8 l.r. Veneto 61/1985: tale norma prevede che il Sindaco possa (non debba) rilasciare titoli edilizi in deroga alle normative regionali e locali, in caso di distruzione integrale o parziale dell’immobile “a seguito di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore”.
Il Consiglio ha affermato che quest’ultimo requisito è integrato solo al verificarsi di un evento del tutto sottratto alla sfera di prevedibilità ed evitabilità dei privati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto giunge ad affermare che il rito super-accelerato di cui all’art. 120 c. 2 bis del d. lgs. n. 104/2014 deve essere utilizzato esclusivamente per impugnare le presunte illegittime ammissioni e/o esclusioni, ma non per contestare la legittimità della lex specialis che ha portato all'ammissione e/o all'esclusione censurata. In tale caso, infatti, si dovrà applicare il rito accelerato di cui all’art. 120 c.p.a., senza incorrere in alcuna preclusione e/o decadenza.
Il T.A.R. Veneto, quindi, applica in modo estremamente rigoroso il rito super-accelerato: si può ricorrere a tale procedura soltanto se non si contesta la legittimità delle norme del bando che hanno portato all'ammissione/esclusione del concorrente, ma solo questi provvedimenti; in caso contrario, invece, si dovrà seguire il rito accelerato, ovvero aspettare l’aggiudicazione per contestare, contestualmente, sia l’ammissione o l’esclusione sia il bando di gara (illegittimo) che ha portato a questi atti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. conferma che, per decidere una causa con una sentenza semplificata, non è necessario né il consenso delle parti né la volontà di coltivare l’istanza cautelare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra questi due atti amministrativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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