Ecco il Terzo Piano Casa
Approvato il Terzo Piano Casa della Regione Veneto.
Pubblichiamo il testo approvato nelle sedute del Consiglio Regionale di giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2013.
Approvato il Terzo Piano Casa della Regione Veneto.
Pubblichiamo il testo approvato nelle sedute del Consiglio Regionale di giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2013.
Il Comune di Spinea organizza un seminario sul terzo piano casa del Veneto in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto.
Il seminario si svolgerà a Spinea il 13 dicembre 2013 dalle ore 9 alle ore 14 e prevede il seguente programma:
- Relazione dell'arch. Bruno Berto Dirigente della Regione Veneto;
- Relazione dell'avv. Stefano Bigolaro;
- Conclusioni dell'arch. Fiorenza Dal Zotto
Sul Bur n. 101 del 26 novembre 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1638 del 17 settembre 2013, recante "Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004; deliberazioni/Cr 13/2013 e Cr 43/2013".
Pubblichiamo il testo unificato dei progetti di legge n. 200, 295, 315 e 355 relativo a: “ Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
Link:
http://web.consiglioveneto.it/commissioni/secondacommissione/allegati/pdl200295315355tldc.pdf
La Giunta regionale ha adottato il Piano regionale delle attività di cava (PRAC), ai sensi della L.R. 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e s.m.i.
Pubblichiamo il terzo piano casa del Veneto nel testo licenziato dalla seconda commissione consiliare.
Si dice che verrà approvato dal consiglio regionale entro il 30 novembre 2013.
La Regione Veneto, col terzo piano casa quasi pronto, dopo la famigerata deroga alla distanza dai confini, vuole ora rifilarci anche la deroga alle distanze stabilite dal D.M. 1444 del 1968 (si veda il comma 8 dell'art. 9 del testo licenziato dalla seconda commissione consiliare).
Gli è che può anche farlo, in applicazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001, introdotto dal decreto del fare, il quale dispone:
"Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati". 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
Ma siamo sicuri che sia una buona idea una deroga generalizzata buttata lì a casaccio? NOn ha fatto già abbastanza danni la deroga alla distanza dai confini nei primi due piani casa?
avv. Dario Meneguzzo
Sul Bur n. 95 del 08 novembre 2013 è stata pubblicata la L.R. Veneta n. 27 del 07 novembre 2013, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".
La legge contiene numerose disposizioni in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di uso di energia da fonti rinnovabili.
Data di presentazione al consiglio regionale del Veneto: 04/11/2013
La circolare regionale n. 2 del 29 ottobre 2013 fornisce chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, della L.R. 11/2004, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 3/2013.
In particolare la circolare si occupa dell'inciso per il quale il mutamento di destinazione d'uso da edificio con destinazione diversa a edificio abitativo è consentita "purchè la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale".
La circolare conferma quanto avevamo già sostenuto in questo sito, vale a dire che la destinazione abitativa deve essere espressamente prevista dallo strumento urbanistico in relazione al singolo edificio di cui si vuole mutare la destinazione d'uso (non più funzionale all'uso agricolo).
Certo però che, se per chiarire un inciso servono quattro pagine di circolare, qualche dubbio sulla qualità tecnica delle leggi regionali magari potrebbe anche spuntare a qualcuno.
avv. Dario Meneguzzo
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