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Raccolta dei pareri della Corte dei Conti del Veneto sull’applicazione dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (trenta per cento della tariffa professionale per la redazione di un atto di pianificazione)

30 Gen 2014
30 Gennaio 2014
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/382/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, in particolare:se il riferimento ad "un atto di pianificazione" contenuto al comma 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato agli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche; se il Piano degli Interventi di cui alla L.R. 11/2004 art. 17, dovendosi rapportare con il Bilancio Pluriennale Comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali possa essere comunque considerato oggetto di pianificazione collegato alla realizzazione di opere pubbliche; se l'attività di redazione di un Piano di cui alla L.R. 11/2004 possa essere affidata in parte al personale interno e in parte attribuita all'esterno riducendo proporzionalmente il premio incentivante attribuito ai dipendenti.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/381/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/380/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/361/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, disposizione che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento in materia approvato dall _ Amministrazione; in particolare se tale dettato riguardi anche la redazione degli atti di pianificazione urbanistica non esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un _ opera pubblica, come è stato recentemente confermato dall _ Avcp _ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con parere n. AG 22/12 del 21 novembre 2012
 
geom. Daniele Iselle

PTRC: presa d’atto delle valutazioni tecniche per l’analisi delle osservazioni

30 Gen 2014
30 Gennaio 2014

Sul Bur n. 12 del 28 gennaio 2014 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2610 del 30 dicembre 2013, recante la presa d’atto del parere del Comitato previsto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A) e della Valutazione Tecnica Regionale n. 66 dell’18 dicembre 2013 (Allegato A1), in ordine a “Valutazioni tecniche per l’analisi delle osservazioni pervenute al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica – DGR n. 427 del 10 aprile 2013. L.R. 23 aprile 2004, n. 11”.

DGRV 2630 del 2013

Piano casa: trovato un accordo tra il Governo e la Regione Veneto per modificare la legge e ridurre l’impugnazione a due questioni marginali

28 Gen 2014
28 Gennaio 2014

Il piano casa va avanti e resta applicabile.

Un comunicato di ieri sera del Governo informa che è stato trovato un accordo con la Regione Veneto, la quale si è impegnata a modificare la legge, per eliminare i punti contestati.

L'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale rimane per due questioni marginali.

Si possono leggere le modifiche che verranno apportate alla legge nel comunicato allegato.

www.governo.it_Presidenza_Comunicati

Il governo impugna davanti alla Corte Costituzionale il terzo piano casa del Veneto

25 Gen 2014
25 Gennaio 2014

Pubblichiamo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46 del 24 gennaio 2014, contenente l'annuncio che il Governo ha deliberato la parziale impugnativa davanti alla Corte Costituzionale  della Legge Regione Veneto n. 32 del 29/11/2013 “ Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli artt. art. 3, 9, 97, 117 comma 1, 117 comma 2, 117, comma 3 (con riferimento alla materia “governo del territorio”) e 118 della Costituzione.

Nel post che precede pubblichiamo un primo commento sulla questione da parte del prof. Alessandro Calegari. 

Delibera Consiglio Ministri 46.2014

Quale futuro per il terzo “piano casa” del Veneto ?

25 Gen 2014
25 Gennaio 2014

Il prof. Alessandro Calegari, che sentitamente ringraziamo, ci invia un primo commento relativo alla impugnativa da parte del Governo del terzo piano casa del Veneto.

Quale futuro per il terzo piano casa del Veneto - di Alessandro Calegari 

Nel secondo piano casa la deroga alla distanza dai confini era obbligatoria solo per la prima casa di abitazione

20 Gen 2014
20 Gennaio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 14 gennaio 2014 n. 14 afferma che il c.d. Piano Casa, ante L. R. Veneto n. 32/2013 (il secondo piano casa), permette di costruire in deroga alle distanze e/o agli atti di assenso del vicino-confinante richiesti dai regolamenti edilizi comunali solamente per la prima casa di abitazione.

Dato il chiaro tenore dell’art. 8, c. 4 della L. R. Veneto 08.07.2011

(secondo cui: “4. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:

a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;

b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;

c) edifici produttivi;

d) edifici commerciali-direzionali),

il Collegio afferma che: “Nel merito il ricorso è infondato perché la normativa di cui all’articolo 7 delle NTA comunali richiede inderogabilmente il consenso dei proprietari dei fondi limitrofi per interventi edilizi ubicati a distanza inferiore al limite dei 5 m dai confini, come non è controverso avvenga nel caso di specie. Le argomentazioni di cui al secondo motivo sono anch’esse infondate perché, in virtù dell’invocata normativa regionale, il Comune era facoltizzato ma non obbligato a prevedere l’estensione anche agli edifici residenziali non destinati a casa di prima abitazione della possibilità di ampliamenti derogatori dalle previsioni su distanze e confini, fissandone gli eventuali limiti. È pertanto evidente che la decisione del consiglio comunale di San Pietro di Cadore, espressa nella delibera consiliare numero 27 del 23/11/2011, di confermare le modalità applicative degli interventi in questione già approvate con la precedente deliberazione consiliare numero 33 del 2009 non può ritenersi contra legem”. 

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 14 del 2014

Piano casa: cementificazione inutile e dannosa o concretezza veneta?

10 Gen 2014
10 Gennaio 2014

Mercoledì 8 gennaio ho assisto alla tavola rotonda organizzata da Confartigianato presso La Fornace di Asolo (a proposito: complimenti a chi ha recuperato il complesso rendendolo così bello!).

L'assessore Zorzato si è sforzato di evidenziare i meriti del piano casa e le ragioni per le quali il terzo piano casa è fatto così come conosciamo. Altri relatori, come il giornalista Gianantonio Stella ed il sindaco di Asiago Andrea Gios, e alcune persone intervenute dal pubblico presente in sala  hanno duramente contestato il terzo piano casa, ritenuto inutile e dannoso per le future generazioni.

Da parte mia, ritenendo che il piano casa possa essere utile, vorrei però indicare alcuni punti del terzo piano casa che, a mio giudizio, avrebbero meritato una maggiore ponderazione, per amore del  territorio Veneto:

1) la misura dell'ampliamento potenziale è altissima: era proprio necessaria così alta?

2) gli ampliamenti possono trasformarsi senza problemi nella creazione di nuovi edifici del tutto autonomi e indipendenti dall'edificio di partenza: perchè chiamare "ampliamenti" la creazione di nuovi edifici extra PRG?

3) e perchè nel raggio di 200 metri?

4) perchè costringere i comuni a pianificare, spendendo cifre enormi in PAT e P.I., facendo coesistere con i piani una normativa di deroga ai piani dal 2009 al 2017? Ci sono ancora comuni privi di PAT, perchè non hanno i soldi per farlo (per esempio Monte di Malo, in provincia di Vicenza): ha senso continuare a prevedere l'obbligo del PAT per chi non lo ha ancora fatto?

5) è stato del tutto escluso il potere dei Comuni di introdurre limitazioni. Ma la Politica non avrebbe davvero potuto trovare un compromesso su questa questione, ascoltando i problemi concreti di molti sindaci?

6) non sarebbe il caso di ripensare al contenuto dei piani urbanistici, per ridurne i contenuti al poco davvero essenziale e per impedire (per esempio) ai pianificatori di inserirvi le previsioni più falotiche e strampalate immaginabili?

7) perchè mantenere la deroga alla distanza dai confini?

avv. Dario Meneguzzo

 

 

 

Gli ammutinati del piano casa – 1

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Il terzo piano casa sta suscitando forti proteste da parte dei Comuni.

E già si odono gli squilli di tromba dei rivoltosi.

Il primo proviene da Asiago, che ha deliberato di non applicare il terzo piano casa, perchè, sebbene approvato con una legge regionale, sarebbe pur sempre un piano urbanistico e, come tale, richiederebbe la preventiva VAS: pertanto il Comune ha deciso di non applicare il terzo piano casa, perchè  lo ritiene illegittimo, in quanto privo di VAS.

E' ipotizzabile che il Comune blocchi le DIA che perverrano e, quindi, la questione dovrebbe arrivare al TAR in breve tempo.

avv. Dario Meneguzzo

delibera Piano Casa Comune Asiago

 

Gli ammutinati del piano casa – 2

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Da parte sua il Comune di Tombolo sta capitanando una iniziativa rivolta a tutti i Sindaci del Veneto, con la quale, sulla scorta di un parere legale dell'avv. prof. Alessandro Calegari, inviata a deliberare quanto segue:

1) evidenziata una serie di motivi di illegittimità costituzionale della legge, di inviare la deliberazione al Consiglio dei Ministri, di modo che il Governo sia adeguatamente notiziato del contenuto della legge regionale n. 32 del 2013, anche ai fini della sua impugnazione in via diretta innanzi alla Corte costituzionale;

2) demandare all’Ufficio Tecnico di procedere alla ricognizione di quelle peculiarità del territorio che possano giustificare una parziale o limitata applicazione della citata legge regionale, riservandosi, all'esito di tale ricognizione, di sottoporre al Consiglio comunale, per la sua approvazione, il testo di una deliberazione di recepimento del terzo "Piano casa", che ne limiti o ne condizioni l'applicazione all'interno del territorio comunale. 

avv. Dario Meneguzzo

schema deliberazione 23 12 2013

sintesi parere per venetoius

Modifiche alla legge sull’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Sul BUR n. 115 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge region ale 24 dicembre 2013 n. 35, recante mo0difiche alla legge regionale n. 28 del 2012 in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012 n 28 Disciplina dell'agriturismo ittiturismo e pescaturismo

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