L’utilizzo di un numero di codici CER maggiore e/o diverso non trasforma l’impianto già esistente in nuovo impianto.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1007/2014, commentata nel post del 17 luglio 2014, afferma che non è legittimo considerare “nuovo impianto” uno stabilimento di smaltimento di rifiuti già esistente e che ha ottenuto l’autorizzazione per apportare delle migliorie e per trattare nuovi e/o diversi codici CER. La diversa interpretazione seguita dal T.A.R. Veneto, infatti, (....“L’aggiornamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto, vale a dire il revamping in senso stretto, non può essere richiamato sic et simpliciter nel caso in cui siano modificati significativamente il numero di rifiuti trattati, le modalità di trattamento e anche capacità produttiva e quantità stoccabili, laddove le stesse risultino significativamente diverse da quelle originariamente autorizzate”...) è contraria sia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente) sia alla L. R. Veneto n. 11/2010 ed alla D.G.R.V. n. 1210 del 23 marzo 2010, perché non vi affatto una norma statale e/o regionale che considera ex se “nuovo impianto” l’industria che utilizza dei diversi codici CER.
Post di Matteo Acquasaliente
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