Author Archive for: SanVittore

Seminario su dubbi e certezze in materia di perequazione e di S.C.I.A. e i reati di falso

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Il Collegio dei geometri e geometri laureati di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione dei geometri di Vicenza, con Venetoius e con Confindustria Vicenza organizza per venerdì 14 marzo 2014, ore 15-19, presso la sala Palladio della Fiera di Vicenza, un seminario sulla perequazione urbanistica e sulla S.C.I.A. e i reati di falso, come da avviso allegato.

Relatori: avv. Stefano Bigolaro, prof. avv. Alessandro Calegari, avv.  Fabio Doro, dott. Alessandro Severi (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza) e dott. Roberto Travaglini (Confindustria Vicenza); moderatore avv. Dario Meneguzzo (curatore di Venetoius).

580 posti sono riservati agli iscritti al collegio dei geometri e geometri laureati e l'iscrizione va comunicata al collegio entro il 12 marzo 2014;

90 posti sono riservati ai lettori di Venetoius (che non siano iscritti all'albo dei geometri di Vicenza) e l'iscrizione deve essere comunicata a Venetoius all'indirizzo venetoius@hotmail.it entro e non oltre il giorno 7 marzo 2013 (fino alla copertura dei posti)

30 posti sono riservati agli iscritti a Confindustria Vicenza e l'iscrizione deve essere comunicata a   vicenza.ance@confindustria.vicenza.it entro e non oltre il giorno 7 marzo 2013 (fino alla copertura dei posti).

Informativa_Seminario

S.O.S. tecnico: sul cosiddetto “consorzio” e/o “cessione” dei crediti edilizi generati da piano casa

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito: "sul cosiddetto "consorzio" e/o "cessione" dei crediti edilizi generati da piano casa: è possibile che i proprietari di due lotti confinanti (ma, forse,  potrebbero anche non essere confinanti)  con edifici esistenti presentino un'unica richiesta di titolo edilizio e decidano, concordemente, di trasferire  e accorpare tutto il volume derivante dall'applicazione del piano casa su uno dei due edifici, oppure, staccato, su uno dei due lotti? Ancora: è possibile, considerato che tutti e due gli edifici verranno migliorati dal punto di vista energetico e sismico, trasferire anche le percentuali derivanti dal miglioramento per risparmio di energia e sismico su uno solo dei due edifici oppure accorparlo?".

Cosa ne pensano i lettori?

S.O.S. tecnico: piano casa e deroga alle disposizioni comunali

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito sul piano casa: "abbiamo consapevolezza del fatto che, andando in deroga alle norme dei regolamenti comunali, deroghiamo anche alle norme sui parcheggi, alle norme di tutela delle zone agricole sul numero massimo di unità, alle norme che limitano l'eccessiva impermeabilizzazione del suolo, ecc. ecc.  (per citare solo alcuni  esempi) e che quindi, per anni, ci siamo preoccupati di prevedere - che ne so -  due posti auto per ogni nuova unità abitativa e 1 mq di parcheggio per ogni nuovo metro quadrato di  superficie commerciale, piuttosto che non più di tre unità abitative nelle zone agricole (per evitare lottizzazioni in area non adeguatamente urbanizzata)  e, ancora, evitare l'eccessiva impermeabilizzazione prescrivendo che una certa percentuale della superficie permeabile .... E ora tutte queste norme vengono derogate con il piano casa?".

Cosa ne pensano i lettori?

In tutti i contratti della P.A. non è cedibile il contraente privato senza il consenso della P.A.

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato, in un caso nel quale l'appellante sosteneva  la possibilità di sostituire il contraente, ai sensi degli artt. 2558 cod. civ. e 36 l. sull’equo canone n. 392/1978, senza bisogna del consenso della P.A.

Scrive il Consiglio di Stato: "Contrariamente a quanto sostiene la società appellante, è irrilevante la questione concernente il carattere gratuito o oneroso della concessione d’uso dell’area in favore dell’originaria dante causa Palladio Karting.

Decisivo è invece il rilievo che tutti i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione riposano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, cosicché non è consentito il mutamento di quest’ultimo senza che la prima acconsenta a tale modifica soggettiva del rapporto negoziale. Disposizioni specifiche in questo senso sono contenute per gli appalti pubblici (art. 116 d.lgs. n. 163/2006), ma non è dubitabile da queste sia ricavabile un principio più generale, valevole anche per i contratti di diritto privato quale quello oggetto del presente giudizio. Quanto ora detto si ricava nel caso di specie dal fatto che – come sottolinea la stessa appellante – la parte privata si era impegnata a svolgere attività di indiscutibile interesse pubblico, vale a dire la bonifica dell’area, e che la giuridica disponibilità dell’area è oggetto di un contratto aziendale ex art. 2558 cod. civ. necessario per l’esercizio di un’attività di impresa soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza, vale a dire quella di gestione di un kartodromo per il quale si controverte in questa sede, in relazione al quale titolo abilitativo vige il principio di personalità di cui all’art. 8 t.u.l.p.s.".

sentenza CDS n. 903 del 2014

Disposizioni sulla composizione della commissione regionale VAS

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

"Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 omissis...

Con la deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 è stata nominata quale autorità ambientale competente per la VAS, la Commissione regionale VAS. Successivamente si è reso necessario ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 4/2008, individuare legislativamente l'autorità ambientale competente per il parere motivato VAS e la verifica di assoggettabilità, per cui la Regione Veneto è intervenuta con l'art. 14 della Legge regionale 26.06.2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", che, al comma 1, lett. a), ha individuato nella Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (di seguito indicata VAS) nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nello specifico, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica, commissione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., si dispone che le competenze e le funzioni di che trattasi siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). Gli altri componenti della Commissione regionale sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A e il Direttore del Dipartimento di volta in volta competente in ragione della materia del piano/programma sottoposto a VAS.

delibera

1.         di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di stabilire che le funzioni di Presidente della Commissione regionale VAS siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

3.         di stabilire che i componenti della Commissione VAS sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A (o in caso di sua assenza o impedimento dal Direttore della Sezione) e il Direttore del Dipartimento competente per materia (o in caso di assenza o impedimento dal Direttore della Sezione competente per materia);

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione".

geom. Daniele Iselle

Matteo Renzi vuole abolire la giustizia amministrativa: a qualcuno serve un avvocato disoccupato?

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Lunedì 24 febbraio. Pomeriggio a Firenze. Convegno: "serve ancora una giustizia amministrativa?"

Ci vado perché è la presentazione ufficiale dell'unione nazionale degli amministrativisti, costituita la settimana scorsa, e del suopresidente UmbertoFantigrossi.

Capita, qualche volta, di essere nel posto giusto per capire qualcosa di quel che succede.

 È un po' che girano voci sulla necessità di riformare la giustizia amministrativa. Ma qui è peggio di ogni previsione.

Si diffondono in sala le notizie sul discorso che sta tenendo al Senato Matteo Renzi, presidente incaricato. Sulla giustizia amministrativa pare abbia detto che intende affrontarla per prima, che negli appalti pubblici lavorano più gli avvocati che i muratori, che un provvedimento del sindaco o del Parlamento è costantemente rimesso in discussione e non si può continuare così: la giustizia amministrativa sarebbe una corsa a ostacoli impressionante.

 Dopo che ha parlato Marcello Clarich  - dicendo, ad es., che è possibile introdurre qualche filtro prima dell'accesso alla giustizia amministrativa- la parola passa ai politici, uno per schieramento.

 Mi procura brividi il discorso del politico "renziano", l'onorevole Ermini.

Dice che è nostro dovere dare una risposta al mondo affinché gli investitori stranieri vengano in Italia. Se questo non accade, è prima di tutto per colpa della burocrazia.

Il Pil deve salire: questala priorità. Lagiustizia amministrativa e i giudici amministrativi sono un ostacolo alla crescita del Pil. Bisogna rimuovere gli ostacoli, bisogna rimuovere la burocrazia: e bisogna rimuovere i giudici amministrativi, che sono burocrazia.

Montesquieu è passato invano…

Non una parola sulla tutela dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione. Addirittura non si parla di sopprimere la tutela cautelare, come da voci che pure erano circolate, nè si parla di passare il contenzioso al giudice ordinario: si parla solo salvare gli investimenti (esteri) dalla burocrazia.

 Un po' di sollievo solo con il discorso del nuovo presidente dell'unione, Fantigrossi, che è all'altezza delle aspettative. A lui per fortuna spetta di chiudere il dibattito.

Dice che non si sta parlando in realtà di riformare la giustizia amministrativa; è, invece, il sovrano che non vuole più controlli.

È come per i limiti per la balneazione sulle spiagge dell'Adriatico, quando si pensava di eliminare ogni problema alzando i limiti. Qui si vuole far diventare legale tutta l'attività dell'amministrazione semplicemente eliminando la possibilità di contestare l'illegalità. Ma non va, se c'è un diritto del privato nei confronti della  p.a. dev'esserci un giudice avanti il quale farlo valere (e questo pare davvero evidente!)

Forse, dice, come categoria abbiamo un'abitudine mentale al conservatorismo, o comunque ad accettare qualsiasi cosa: e questo è un atteggiamento sbagliato, dobbiamo invece attivarci e spiegare a Renzi di che cosa sta parlando e, se vuole riformare la giustizia amministrativa, dobbiamo spiegargli cosa c'è da riformare.

Ma Renzi accetterà consigli?

 Sei di sera. Nubi fosche si addensano. Non mi entusiasmavano Tar e Consiglio di Stato. Ma ora …

Aveva ragione l’amico Dario, che ha tenuto il ristorante di famiglia. Aveva ragione l’amico Francesco, che – a parte insegnare – continua a far l’attore.

Avevano ragione loro. Era da tenersi un altro lavoro.

Stefano Bigolaro 

Pubblicate le FAQ sull’applicazione del decreto 33/2013 sulla trasparenza amministrativa

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC., ha reso disponibili sul sito www.anticorruzione.it oltre 150 FAQ sull’applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 relativamente alla pubblicazione di dati ed informazioni sui siti istituzionali, elaborate in base alle risposte fornite ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, anche privati, destinatari delle norme sulla trasparenza amministrativa.

Clicca qui per andare alla pagina delle FAQ: http://www.anticorruzione.it/?page_id=10470

dott. Antonio Casella

La rilevanza del parere dell’Ordine dei farmacisti nella istituzione di nuove farmacie

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 915 del 2014.

Scrive il Consiglio di Stato: "4.6. Il vizio, secondo il ricorrente, consisterebbe in ciò: che la modifica apportata nella fase terminale del procedimento non è stata preceduta dall’acquisizione del parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti.

Il Collegio osserva che l’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal decreto legge n. 1/2012, dispone che l’individuazione delle zone di pertinenza delle farmacie sia fatta «sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio». Che si tratti di pareri obbligatori non vi è dubbio, ma è altrettanto certo (vista la formulazione della norma) che non sono vincolanti.

In questo caso, il Comune ha chiesto il parere dell’Ordine sottoponendogli il progetto complessivo della modifica della pianta organica dell’intero Comune, conseguente all’inserimento delle nuove sette sedi istituite in applicazione del decreto legge n. 1/2012.

E’ pacifico (nulla essendo stato dedotto in contrario) che il parere favorevole espresso dall’Ordine riguardava il progetto nel suo insieme, senza specifici riferimenti a dettagli determinati, cui l’Ordine mostrasse di attribuire particolare rilievo. Allo stesso modo si può considerare pacifico che, a parte la modesta variazione concernente il confine tra la nuova farmacia n. 30 e quella dell’attuale appellante, la pianta organica definitivamente approvata coincide con il progetto sul quale l’Ordine aveva espresso parere favorevole.

Ciò posto, la questione sollevata dall’appellante si può formulare in questi termini: se l’autorità procedente, dopo avere acquisito il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’Ordine su un determinato progetto di pianta organica, fosse vincolato ad approvare il progetto esattamente con quella medesima configurazione, e non potesse, quindi, apportare alcuna variazione (ancorché minima) senza chiedere nuovamente il parere.

4.7. Alla questione così posta, il T.A.R. ha risposto che trattandosi, nella specie, di una modestissima variazione, l’autorità procedente non fosse tenuta a chiedere nuovamente il parere dell’Ordine.

Questo Collegio ritiene di poter confermare la decisione.

Si è già detto che la variazione avversata dal ricorrente appare di modestissimo rilievo se si ha riguardo solo al problema della configurazione delle zona n. 30, e alla sua confinazione rispetto alla zona dell’attuale appellante; si capisce che ancor più modesto, e sostanzialmente trascurabile, è l’impatto di detta variazione rispetto alla sistemazione generale delle nuove sette sedi farmaceutiche nel contesto dell’intero territorio comunale.

D’altra parte il parere favorevole dell’Ordine riguardava, appunto, la sistemazione generale delle nuove farmacie e non si pronunciava sui minuti aspetti delle rispettive perimetrazioni.

In questa situazione, l’autorità procedente poteva legittimamente ritenere che eventuali piccole variazioni di dettaglio, tali da non alterare il quadro complessivo, fossero compatibili con il parere già acquisito; e poteva quindi apportarle senza chiederne un secondo.

Tale interpretazione del parere (ossia che l’Ordine abbia espresso parere favorevole all’impostazione complessiva della pianta organica, senza escludere la possibilità di aggiustamenti marginali) è comprovata dal comportamento successivo dello stesso Ordine; quest’ultimo, infatti, benché evocato nel presente giudizio sia in primo che in secondo grado ha mantenuto il silenzio, mostrando in modo non equivoco di non avere interesse all’oggetto della controversia".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS n. 915 del 2014

Anche un privato sovraindebitato può chiedere la ristrutturazione del debito

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Il concordato per la ristrutturazione del debito permette di affrontare la crisi per sovraindebitamento anche per i soggetti privati che non siano imprenditori (e, per esempio, anche per i professionisti).

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24) che detta le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il debitore in stato di sovraindebitamento, infatti, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

A tal fine si ricorda che, ex art. 6, c. 2, lett. a) della L. n. 3/2012, per “sovraindebitamento” si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante  difficoltà di adempiere le proprie  obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Il provvedimento contiene inoltre alcune tutele per le imprese contro l'usura e flessibilità nell'accesso ai finanziamenti antiracket.

Nello specifico l’art. 14 ter della L. n. 3/2012 prevede che: “1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

  2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve essere  corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

  3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli  immobili e delle cose  mobili, nonché' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a)  l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

 b) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

 c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

 d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del debitore impugnati dai creditori;

 e)  il giudizio sulla  completezza e attendibilità  della documentazione depositata a corredo della domanda.

  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,  competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente  di  ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

  6. Non sono compresi nella liquidazione:

    a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

    b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i  frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di legge.

  7.  Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto  previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Inoltre le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 7, c. 2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012 consistono in: “La proposta non e' ammissibile  quando  il  debitore,  anche consumatore:

    a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

    b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai  procedimenti di cui al presente capo, mentre i documenti previsti dall’art. 9, c. 2, L. n. 3/2013 sono rappresentati da: Unitamente alla proposta devono essere  depositati  l'elenco di tutti i creditori, con  l'indicazione delle  somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione  della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.

 Alla fine, se risultano soddisfatte tutte le premesse di cui supra, il Giudice dichiara aperta la liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 secondo cui: “Il giudice, se la  domanda  soddisfa i requisiti di cui all'articolo  14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

    a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un  liquidatore, da individuarsi in un professionista  in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    b) dispone che, sino al momento in cui il  provvedimento  di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c)      stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché', nel caso in cui il debitore svolga  attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d)      ordina, quando il patrimonio comprende beni  immobili o beni mobili registrati, la trascrizione

 del  decreto, a cura del liquidatore;

e)      ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti  parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga, in presenza  di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

    f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter,  comma 5, lettera b).

  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

  4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione  e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito della domanda”.

 Per capire meglio la tematica si consiglia la lettura della Circolare dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) del 25 gennaio 2013 che  approfondisce questo argomento.

dott. Matteo Acquasaliente

Legge n. 3 del 2012

Circolare ABI

 

 

Il decorso del tempo sana l’abuso edilizio?

25 Feb 2014
25 Febbraio 2014

Il T.A.R. Molise, sez. I, nella sentenza del 17 febbraio 2014 n. 114, conferma che, in materia di abusi edilizi, il lungo tempo trascorso prima che il Comune ordini la demolizione di un’opera abusiva impone una valutazione ed una istruttoria particolarmente attenta ed approfondita. Nello specifico l’Amministrazione deve considerare il legittimo affidamento creatosi in capo al privato e deve confrontarlo e compararlo con l’interesse pubblico al ripristino della legalità: laddove quest’ultimo si dimostrasse prevalente, inoltre, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.

A tal fine si legge che: “Merita, in particolare, di essere condiviso il secondo motivo di censura con il quale la ricorrente si duole della mancata considerazione delle modestissime dimensioni del manufatto (circa 12 mq), realizzato nel giardino posteriore in estensione dell’antistante bar pizzeria di appena 35 mq, del lungo lasso di tempo intercorso dalla sua realizzazione, dell’inerzia serbata dal Comune in questo lungo arco di tempo, della conseguente necessità di valutare l’affidamento in tal modo ingeneratosi in conseguenza di tale situazione di fatto protrattasi nel tempo e, quindi, di motivare in ordine alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico prevalenti.

Sebbene in via generale le sanzioni in materia edilizia siano configurate dal legislatore come atti vincolati e sebbene nel caso di specie, la pacifica realizzazione di un incremento di volume, seppur modesto (36,75, mc), avrebbe reso necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, il collegio reputa di dover valorizzare le peculiarità della fattispecie concreta, come evidenziate nel secondo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla necessità di tutelare il legittimo affidamento ingeneratosi nella ricorrente in conseguenza del lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione del box senza che il Comune di Campobasso abbia ritenuto di intervenire.

La circostanza per cui l’abuso sarebbe stato realizzato sin dal 1984-1985 non ha infatti trovato smentita nella memoria di costituzione del Comune di Campobasso sicchè appare plausibile che in sede di sopralluogo vi sia stato un travisamento di quanto riferito dall’interessata in ordine alla data di costruzione del box, erroneamente indicata nel 1994-1995.

Ne discende che, in presenza di un modesto box, realizzato da oltre 20 anni, il Comune di Campobasso avrebbe dovuto farsi carico di mettere in comparazione la necessità di tutela dell’affidamento privato con la necessità di sanzionare l’abuso, motivando congruamente l’esito del giudizio e ciò anche con specifico riferimento alla necessità di rispettare il principio di proporzionalità, tenuto conto che, come emerso in sede di sopralluogo, il box in questione è destinato a laboratorio cucina sicchè la sua demolizione avrebbe l’effetto di impedire la prosecuzione della stessa attività di bar pizzeria (come argomentato dalla ricorrente in sede di richiesta della misura cautelare), in una condizione in cui la modestissima entità del manufatto non appare idonea a pregiudicare l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, in area peraltro classificata “C-Completamento”, tanto più che lo stesso è stato realizzato su giardino privato, nella parte posteriore ed in aderenza al fabbricato dove ha sede l’attività di ristorazione, con un modestissimo impatto visivo (cfr. doc. fotografica allegata al verbale del 29.4.2008)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Molise n. 114 del 2014

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