Author Archive for: SanVittore

Chiarimenti della Regione sul PAI

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Con la DGR. 649 DEL 7 maggio 2013 (della quale era stata commentata la bozza) era stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 delle NdA dei Pai su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po.

Per maggior coerenza, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno un ulteriore livello di approfondimento di tali tematiche anche all’interno della disciplina prevista dal PTRC e, con la DGR n. 788 del 21 maggio 2013, ha deliberato complessivamente 150.000 euro a favore dell’Autorità di Bacino a titolo di rimborso per le spese dovranno esser sostenute per associare la pericolosità idraulica alle zone di attenzione.

La Regione del Veneto è tornata sul punto con la nota prot. n. 261656163 del 19 giugno 2013 formulando numerosi chiarimenti: “Il primo chiarimento va effettuato in relazione ai limiti di applicabilità delle norme  di attuazione dei citati Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Esse, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all’interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Tali confini sono stati individuati con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, aggiornati all’interno del Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale nel febbraio 2010 e consultabili www.alpiorientali.it. Si ribadisce pertanto che la cartografia di piano che evidenzi aree adiacenti, esterne ai sudddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Il secondo chiarimento va effettuato in relazione alla valutazione della condizioni di dissesto all’interno delle zone di attenzione e della relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (art. 5,comma 4 del PAI)..” “..Le amministrazioni comunali rimangono conseguentemente esonerate dall’obbligo di trasmettere preventivamente alla Regione la verifica della compatibilità ai fini dell’avvio della procedura per l’attribuzione della classe di pericolosità delle zone di attenzione. Si chiede peraltro alle medesime amministrazioni di prestare la più ampia collaborazione alle Autorità di Bacino per agevolare la sollecita attuazione delle operazioni di verifica funzionali all’associazione o all’esecuzione della pericolosità idraulica.

Il terzo chiarimento va effettuato in relazione alla verifica di compatibilità degli interventi all’interno delle zone di attenzione, limitatamente all’eventuale pericolosità idraulica con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata. Sul punto va evidenziato che tale verifica ai fini delll’assentibilità o meno degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti anche in diretta attuazione delle disposizioni dettate dal c.d. Piano Casa, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni comunali, sull’analisi degli studi e delle informazioni già disponibili e utilizzati/e per la redazione dei propri PAT nonché sulla scorta delle informazioni disponibili presso le amministrazioni provinciali (PTCP), i consorzi di bonifica, gli uffici regionali del genio civile”.

dott.sa Giada Scuccato

DGR_7.05.2013_n_649

DGR_21.05.2013_n_788_approfondimenti_per_zone_attenzione

Regione_Veneto_circolare_19.062013

La Regione Veneto fa luce sui pai (in veneto pai= tacchini)

P.I.: è necessaria una motivazione puntuale quando venga modificata in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 829 del 2013.

Scrive il TAR: "L’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione è, inoltre, desumibile da un ulteriore comportamento. Nelle osservazioni proposte parte ricorrente – e con riferimento alla delibera di adozione del Piano degli Interventi -, aveva rilevato il pregiudizio conseguente al fatto che la strada, così come prevista, avrebbe di fatto diviso in due la proprietà.
3.1 In quella sede si era evidenziata la pericolosità, per quanto attiene la viabilità dell’area, della soluzione prevista, ricordando come in precedenza il Comune avesse ritenuto preferibili soluzioni differenti, meno pregiudizievoli delle parti istanti. Malgrado detti rilievi, specifici nel loro contenuto, il Comune si era limitato ad affermare la “non accoglibilità” dell’osservazione proposta e, ciò, nel momento in cui aveva approvato il Piano degli interventi e introdotto un indice di edificabilità inferiore, senza controdedurre con alcuna e ulteriore argomentazione. Le circostanze sopra rilevate consentono di evidenziare come l’Amministrazione comunale, pur nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, abbia omesso di motivare adeguatamente le previsioni poste in essere e, ciò, avendo a riferimento una valutazione non corretta valutazione dello stato dei luoghi.
3.2 E’ del tutto evidente che il Comune avrebbe potuto, comunque, modificare quelle previsioni urbanistiche in precedenza assunte (nel caso di specie la previsione di un ulteriore via di accesso ai lotti di cui si tratta), ma nel manifestare detto potere avrebbe dovuto esperire una corretta istruttoria, che desse conto dell’effettivo stato dei luoghi e, soprattutto degli interessi coinvolti e delle ragioni che ritenevano preferibile prevedere un diverso indice di edificabilità.
3.3 Detti riscontri avrebbero dovuto obbligare, inevitabilmente, lo stesso Comune ad adottare una motivazione più stringente che desse conto dell’iter logico seguito e, ciò, sia per quanto concerne il sacrificio imposto al privato sia, ancora, al fine di modificare le previsioni in origine assunte, la cui esistenza era stata espressamente eccepita in sede di presentazione delle osservazioni.
4. Sul punto risulta applicabile un consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Lombardia Milano, 22-04-1996, n. 537) nella parte in cui ha sancito che “la modifica della previsione di zona contenuta nella variante al p.r.g., introdotta a seguito dell'accoglimento di una osservazione presentata da terzi, e che abbia determinato il peggioramento della situazione dell'interessato, comporta la necessità di una circostanziata motivazione sulle ragioni della valutazione divergente dalle scelte originarie: in tal senso non è sufficiente l'affermazione che le osservazioni accolte "comportano un miglioramento del piano e tendono ad un giusto assetto delle piccole proprietà".
5. E’ del tutto evidente che una motivazione puntuale sia da considerare necessaria tutte quelle volte in cui l'amministrazione provveda a modificare in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici, incidendo sulle aspettative ingenerate dai propri atti e, ciò, in considerazione dell'esigenza di tutela dei privati (Tar Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2000, n. 44 T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 12-06-2009, n. 432).
Ne consegue che il motivo sopra citato può essere accolto con contestuale assorbimento delle ulteriori censure dedotte da parte ricorrente".

sentenza TAR Veneto 829 del 2013

Entra in vigore oggi il regolamento con gli indirizzi per lo sviluppo commerciale

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Sul Bur n. 53 del 25 giugno 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013, recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)", che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

REGOLAMENTO REGIONALE 1-2013_INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE

Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

La disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo ex DM 161/2012 (brevi riflessioni)

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

L'avv. Vincenzo Pellegrini, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota contenente alcune brevi riflessioni sul tema della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ex DM 161/2012, come seguito della relazione tenuta durante il convegno del 31 maggio a Torri di Quartesolo.

Convegno Venetoius TorriQuartesolo terre e rocce da scavo maggio 2013

Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

Ancipiamo la bozza di quella che dovrebbe essere la deliberazione regionale di approvazione del REGOLAMENTO REGIONALE, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".

COMMERCIO_REGOLAMENTO_lr50_DGR

COMMERCIO_REGOLAMENTO_LR_ 50-2012_All A

Sanzione ex art. 26,comma 2, c.p.a. nel caso di lite temeraria e mancanza di sinteticità degli scritti difensivi

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

Il Consiglio di Stato con la sentenza in n.3210/13 ha rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto poiché il ricorrente, nel caso di specie, aveva inteso rimettere in discussione una sentenza proponendo un ricorso per revocazione di cui erano palesemente insussistenti i presupposti, pertanto aveva rilevato  il carattere temerario dell’azione.

Conseguentemente condannava il ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a.

Il Consiglio di Stato con la suddetta  sentenza ha evidenziato che in base all’ar. 26, comma 2, c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011, entrato in vigore l’08.12.2011 “Il Giudice condanna d’ufficio la parte soccombente  al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio”.

Ciò costituisce una previsione normativa di chiusura dell’ordinamento processuale amministrativo che consente di approntare , in via generale  e residuale, un’adeguata reazione  alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, c.p.a.. Si evita così che norme prescrittive di oneri ed obblighi siano prive di sanzione.

Va rilevato, inoltre, che la sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a. prescinde da una specifica domanda, nonché dalla prova del danno subito, ed il suo gettito, commisurato a predeterminati limiti edittali, è destinato al bilancio della giustizia amministrativa, atteso che lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giustizia, un bene non suscettibile di usi sovralimentati o distorti, soprattutto a presidio dei casi in cui il suo uso è davvero necessario.

Il consiglio di Stato ha anche evidenziato che a sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a. può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a. , strumentalmente connesso al principio di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.) , a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica. La sinteticità degli atti, infatti, costituisce uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia rapida ed efficacie. Nel caso in parola, infatti,  si è anche ipotizzato la violazione  del dovere di sinteticità degli atti di parte sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che le tesi della ricorrente erano state esposte in un ricorso di 30 pagine, ed ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine, con la conseguente applicazione dell’art. 26, comma 1 , c.p.a., ma il Collegio ha ritenuto che tali atti, benchè sovrabbondanti, non  costituissero ancora pienamente – allo stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto – un’ipotesi di violazione del predetto dovere di sinteticità.

avv. Gianmartino Fontana

CDS sent.3210-13 lite temeraria e sinteticità scritti difensivi

Entrato in vigore il decreto legge del “fare”

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2013

Attenzione particolare ai seguenti articoli che contengono norme di immediata applicazione:

Art.28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)

 Decreto del fare - parte 1

Decreto del fare - parte 2

 

 

Risarcimento danni da ritardato rilascio di permesso di costruire: il TAR applica il valore locatizio dell’area, pari al 5% del valore venale del bene

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 820 del 2013.

Scrive il TAR: "Va quindi, innanzi tutto, rilevato che nella fattispecie sussistono i presupposti richiesti dall’art. 2043 c.c. per il riconoscimento del danno extracontrattuale, nella fattispecie identificabile come danno da ritardo, e precisamente : l’atto amministrativo illegittimo, per le ragioni sopra evidenziate; il necessario coefficiente psicologico da individuarsi - nella specie - nella colpa desumibile anche dall’atteggiamento tenuto nel corso della vicenda dall’amministrazione, anche a seguito delle determinazioni del Tribunale e degli orientamenti forniti dall’amministrazione regionale; il nesso causale; il danno. E’ quindi possibile ritenere che, riconoscendo alla ricorrente il diritto al risarcimento del pregiudizio patito per effetto dell’iniziale silenzio e del successivo provvedimento di diniego illegittimamente espresso dall’amministrazione per le ragioni sopra evidenziate, il periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del dovuto possa farsi risalire al mese di gennaio 2011, epoca in cui l’amministrazione poteva determinarsi, ottenute tutte le integrazioni documentali richieste ed alla luce del parere favorevole espresso dalla ULS sotto il profilo igienico, e concludersi nel mese di luglio con riferimento alla concessione della tutela cautelare da parte del Tribunale, giusta ordinanza n. 671/11, che ha disposto il rilascio del permesso di costruire. A tale riguardo va, peraltro, sottolineato come la mancata immediata realizzazione dell’intervento da parte della società non sia di per sé elemento capace di incidere sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto è evidente che il titolo così conseguito risultava comunque subordinato all’esito del giudizio di merito e quindi ben possono essere comprese le ragioni per le quali la ricorrente non si è immediatamente avviata alla realizzazione del parcheggio, senza contare le parallele vicende relative all’autorizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Per quanto riguarda la quantificazione della somma che l’amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento, ritiene il Collegio che, alla luce dello svolgimento dell’intera vicenda e tenuto conto anche delle iniziali giustificate perplessità insorte in capo all’amministrazione circa l’utilizzo della nuova area a parcheggio, possa essere utilizzato il criterio di computo (peraltro condiviso in parte da entrambe le difese) che fa riferimento al valore locatizio dell’area, pari al 5% del valore venale del bene. Per quanto riguarda poi il valore del terreno, ritiene il Collegio di poter seguire l’indicazione data dall’amministrazione comunale, non avendo parte istante comprovato in atti il diverso valore proposto (150 euro al mq contro 64 euro al mq indicati dal Comune). Di conseguenza, così come peraltro rappresentato dalla ricorrente nella memoria del 18 aprile 2013, la somma da corrispondere sarà così calcolata: euro 64 (valore al mq del fondo) x 1580 mq (estensione del fondo) = 101120 x 5% (valore locatizio al mq) = 5056 annui : 12 mesi = € 412,3 mensili, che quindi, per le considerazioni sopra espresse, vanno computati per sei mesi per un totale finale di € 2.528, 00, oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma dal dì del dovuto fino alla data di deposito della presente sentenza, nonchè gli interessi legali, questi ultimi computati a decorrere dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo. In accoglimento, pertanto, anche dell’istanza risarcitoria, parte soccombente dovrà corrispondere alla ricorrente, oltre alle spese di lite comprensive della refusione del contributo unificato nella misura di legge, anche la somma, così come sopra quantificata, a titolo di risarcimento danni".

sentenza TAR veneto 820 del 2013

Un incremento volumetrico abusivo adibito a ripostiglio e servizio non è pertinenza e la sua demolizione non pregiudica la parte conforme

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 821 del 2013, già allegata al post che precede, decide un  ricorso contro i provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale di Venezia, a seguito del diniego del condono per un abuso consistente in un incremento volumetrico adibito a ripostiglio e servizio, ha ritenuto di irrogare la sanzione demolitoria e ha denegato l’applicazione della sanzione pecuniaria in via alternativa.

Il ricorrente sosteneva che si trattava di opera pertinenziale e che, di conseguenza, doveva essere applicata una sanzione pecuniaria, ex art. 34 DPR 380, perchè la sua demolzione avrebbe arrecato pregiudizio all'edificio, ma il TAR è stato di opposto parere.

Scrive il TAR: "Parimenti infondata è la pretesa riconduzione dell’intervento de quo quale opera pertinenziale dell’edificio principale, atteso che – come costantemente ritenuto – il concetto di pertinenza urbanistica non coincide con quello di matrice civilistica: nella fattispecie trattasi di un incremento volumetrico, dotato di autonomia, che non costituisce elemento imprescindibile per la fruizione dell’immobile principale, di modo che non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente circa l’applicazione della diversa sanzione pecuniaria, propria degli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia. È infatti pertinenza edilizia soltanto quella preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo, sfornita di un valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o, comunque, dotata di un volume minimo, sicché sono qualificabili come pertinenze in materia edilizia solo le opere che siano prive di autonoma destinazione, e che esauriscano la loro destinazione d'uso del rapporto funzionale con l'edificio principale così da non incidere sul carico urbanistico: e dette caratteristiche non sono rinvenibili per l’intervento di cui si controverte. Detta ultima considerazione consente anche di escludere l’illegittimità del successivo diniego di applicazione della sanzione alternativa, così come richiesta da parte ricorrente, in quanto esclusa la natura pertinenziale del volume realizzato, la sua eliminazione non è risultata pregiudizievole per la restante parte del’edificio, così come evidenziato dalla stessa amministrazione, dopo che la richiesta avanzata dal ricorrente è stata appositamente valutata dalla Sottocommissione edilizia".

Al’abuso edilizio deve essere applicata la disciplina vigente al momento in cui la sanzione viene irrogata e non quella vigente al momento dell’abuso

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 821 del 2013.

Scrive il TAR: "Quanto al secondo motivo, peraltro non coltivato dalla difesa istante nelle memorie conclusive, vale solo la pena di osservare che per quanto riguarda l’irrogazione della sanzione derivante dalla commissione di un abuso edilizio, deve essere applicata la disciplina vigente al momento in cui la sanzione viene irrogata e non con riferimento alla normativa vigente all’epoca in cui l’abuso è stato commesso, trattandosi di illecito permanente, che quindi impone la repressione secondo la disciplina vigente al momento in cui viene sanzionato Nel caso in esame, diversamente da quanto rilevato con il terzo motivo di ricorso, l’abuso è stato accertato e la sanatoria non è stata concessa proprio in ragione del contrasto dell’intervento con la disciplina".

sentenza TAR Veneto 821 del 2013

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