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Reati ambientali
La Corte di cassazione penale ha affermato, in tema di tutela dell’ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies c.p., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’art. 255, co. 3 d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Impianti GPL e siti UNESCO
In data 14.08.2020 è entrato in vigore l’art. 95, co. 24 d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020, che ha vietato il rilascio di concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall’UNESCO nonché l’avvio dell’esercizio degli impianti di stoccaggio GPL collocati nei suddetti siti.
Per l’effetto, il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso gli atti con cui il Comune accertava l’abusività di un varco d’accesso al deposito costiero di oli minerali e GPL all’interno del Porto di Chioggia, perché quel deposito non può più essere messo in funzione, cosicché il titolare ha perso ogni interesse anche alla sua sanatoria edilizia e paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Impianti di depurazione delle acque
Il TAR Veneto ha affermato utili principi sulla loro realizzazione e sulla fascia di rispetto deliberazione che essi generano, a partire dal decreto del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’inquinamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Normativa (del 2010) in materia di impianti fotovoltaici
Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso di specie, il privato aveva errato a presentare una D.I.A. in data 3 febbraio 2010 al Comune per l’installazione di un impianto fotovoltaico a suolo, non “integrato” e non “aderente” secondo le definizioni dell’art. 2 l.r. Veneto 10/2010, per una potenza di picco pari a 928,8 KWp.
All’epoca, serviva l’autorizzazione unica regionale ex art. 12 d.lgs. 387/2003.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’aumento di (almeno) il 5% del costo di costruzione
Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001: detta norma dispone l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale. La suddetta disposizione, dunque, non reca alcuna disciplina transitoria, dovendo trovare immediata applicazione.
Il TAR ha ricordato che tale norma consente la richiesta di conguaglio ai Comuni che avevano liquidato un importo inferiore all’atto del rilascio del titolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
La richiesta di conguaglio per l’aumento del 5% del costo di costruzione
Il TAR Veneto, a questo proposito, ha ricordato che gli atti con i quali il Comune determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 d.P.R. 380/2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge per il rilascio del PdC, stante la sua onerosità , nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali-manifestazioni di imperio.
L’eventuale errore del Comune – il quale abbia applicato una normativa regionale illegittima ovvero abbia posto in essere un errore di calcolo – non consente di invocare la cd. tutela dell’affidamento incolpevole dell’istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell’errore e/o dell’illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall’altro lato, il Comune aveva comunque l’obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale di cui al T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Calcolo del costo di costruzione, nel caso di plurimi interventi edilizi
Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune l’autorizzazione per il seguente progetto, all’esito del quale vi sarebbe stata una minor volumetria complessiva rispetto a prima:
- ristrutturazione di un fabbricato A con cambio di destinazione d’uso, per il ricavo di un’officina da spostare dal fabbricato B, oggetto quest’ultimo di demolizione;
- ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un fabbricato C.
Il privato chiedeva altresì che il costo di costruzione fosse calcolato secondo i parametri della nuova costruzione.
Il Comune – un po’ stupito – rispondeva che il complessivo intervento doveva qualificarsi come una ristrutturazione edilizia, il che peraltro avrebbe comportato un minor costo di costruzione.
Il TAR Veneto ha confermato l’impostazione del Comune. Gli oneri di costruzione non vanno computati in modo atomistico, riferiti a ciascuna volumetria edificata o alla destinazione specifica delle singole volumetrie, ma vanno imputati all’intervento edilizio complessivamente considerato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Decadenza del permesso di costruire, cessione delle aree a terzi e restituzione del contributo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che la rinuncia al PdC per intervenuta decadenza del titolo edilizio comporta l’obbligo del Comune di restituire, a domanda, le somme precedentemente corrisposte a titolo di contributo di costruzione, in quanto questo è strettamente connesso alla trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ove tale trasformazione non si verifichi, il relativo pagamento diviene privo di causa.
Nel caso di trasferimento del bene, l’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione grava sull’acquirente, così come sullo stesso gravano eventuali maggiori somme dovute, a condizione che la parte cedente non abbia ancora iniziato l’edificazione.
Invece, in base all’istituto dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., legittimato ad esigere la restituzione di quanto pagato, ma non dovuto, è il soggetto che ha effettuato il pagamento privo di causa, mentre gli eventuali rapporti interni fra obbligato principale e terzi rimangono privi di rilievo nei confronti di chi deve restituire l’indebito ricevuto (neanche se vi sia stata la voltura del titolo edilizio), dato che legittimato attivo alla restituzione è sempre e solo il titolare del patrimonio che deve essere reintegrato con la restituzione: nell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano infatti solo al solvens e all’accipiens.
Post di Alberto Antico – avvocato
Scadenza del titolo e ricalcolo del contributo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 15, co. 3 d.P.R. 380/2001 impone – ove necessario – il ricalcolo del contributo di costruzione, laddove le opere non siano state ultimate entro il termine originariamente stabilito.
Post di Alberto Antico – avvocato

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