Le immagini di Google earth sono prove documentali
La Cassazione penale ha ritenuto che le immagini scaricate dal sito Google earth siano prove documentali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
La Cassazione penale ha ritenuto che le immagini scaricate dal sito Google earth siano prove documentali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che il direttore dei lavori può usufruire dell’esenzione di responsabilità connesse all’accertamento di abusi edilizi se segnala tempestivamente al Comune la violazione urbanistico-edilizia perpetrata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il provvedimento di revoca di un incarico fiduciario precedentemente conferito (nel caso di specie, Presidente della Commissione amministratrice di un’azienda municipale con funzioni di commissario liquidatore) può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse all’organo politico.
Pertanto, non trova applicazione l’art. 21-quinquies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Segnaliamo le risposte della Regione Veneto ad alcune domande frequenti (FAQ) sui rapporti tra il commercio (Regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013):
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In merito alla giurisdizione applicabile ai provvedimenti emessi da CONSAP S.p.A. in relazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR) previsto dall’art. 1, co. 493 l. n. 145/2018, la giurisprudenza amministrativa si sta orientando in due direzioni diverse.
Da una parte, nel caso l’Amministrazione si debba limitare a verificare l’esistenza – o l’inesistenza – dei requisiti previsti dalla legge senza alcuna valutazione discrezionale (i.e., rimborsi forfettari ex co. 502-bis, esistenza di rapporti di parentela ex co. 505 ovvero di ristori già ricevuti ex co. 499) afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di mera verifica dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla legge.
Dall’altra, nel caso l’Amministrazione debba valutare l’esistenza di requisiti mediante corretta istruttoria, operando una comparazione degli interessi (privati e pubblici) mediante valutazione discrezionale dell’esistenza di un nesso causale tra la violazione massiva degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediazione Finanziaria, TUF) e il danno subito, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.
Le ipotesi affrontate dalla giurisprudenza, peraltro, finora hanno riguardato solamente i casi di diniego al privato di poter qualificare la propria situazione come violazione massiva (una volta denegatagli la qualifica di risparmiatore forfettario), ma tale ragionamento potrebbe essere esteso a tutte le ipotesi di valutazione discrezionale fondanti un provvedimento FIR.
Post di Alessandra Piola – avvocato
In materia di edilizia, nel Veneto la figura del collaudatore statico ha di recente visto aumentare le proprie responsabilità e competenze per mezzo della l. R.V. n. 7/2021, il cui art. 1, co. 1 ha sostituito l’art. 66 della l. R.V. n. 27/2003.
In origine vi era solo l’art. 67 T.U. Edilizia, che prevedeva l’intervento del collaudatore statico una volta completate le strutture e la copertura, per redigere il collaudo statico entro 60 giorni; successivamente, le modalità per il collaudo statico sono state disciplinate più dettagliatamente dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al d.m. 17.01.2018, che al Capitolo 9 prevede una serie di incombenti ulteriori per il tecnico, il quale parrebbe poter essere nominato in corso d’opera (punto 9.1, lett. b)).
Con la sostituzione dell’art. 66 l. R.V. n. 27/2003, nell’ambito della Regione Veneto è stato introdotto un ulteriore adempimento per il collaudatore statico. E infatti, per gli edifici in zona sismica e nelle zone oggetto di consolidamento degli abitati, il (futuro) collaudatore deve asseverare, già in sede di progetto depositato presso il SUE e insieme al progettista, il progetto che verrà depositato, dovendo quindi essere necessariamente nominato ante-opera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che l’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce attività del tutto vincolata, il che rende “di per sé non configurabile” un effettivo apporto partecipativo del destinatario del provvedimento repressivo.
Si consideri però il caso in cui il Comune sia incorso in un errore di fatto: rispetto a queste evenienze, non sembra così inutile riservare uno spazio di dialogo al privato prima dell’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che la domanda di accertamento di conformità di un’opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui la P.A. non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all'ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Post di Daniele Iselle
Il T.A.R. Catania afferma che la pronuncia di incostituzionalità di una legge travolge i provvedimenti amministrativi rilasciati sotto la vigenza di tale legge per i quali risulta pendente un giudizio amministrativo, salvi ovviamente i rapporti “già esauriti”.
Il Caso analizzato dal Collegio concerneva un appalto e la norma dichiarata incostituzionale si riferiva al giudizio di anomalia.
Mutatis mutandis, potrebbe sostenersi l’obbligo per i Comuni veneti di annullare o inibire in autotutela, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, i PdC o le SCIA presentati ai sensi dell’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021 purché non siano ancora decorsi i dodici mesi dal perfezionamento della relativa pratica edilizia, trattandosi di rapporti “ancora pendenti”?
Voi cosa ne pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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