Author Archive for: SanVittore

Progetto di legge regionale n. 20/2020 [testo aggiornato al 4 marzo 2021] – Osservazioni

25 Mar 2021
25 Marzo 2021

Pubblichiamo una nota dell'architetto Fiorenza Dal Zotto, dirigente del Comune di Spinea, contenente osservazioni sul progetto di legge "Veneto cantiere veloce", all'esame del Consiglio Regionale del Veneto

DalZotto Osservazioni Al Pdl 20-2020 25-3-2021 Per Italiaius

Inibitoria della SCIA edilizia

25 Mar 2021
25 Marzo 2021

Il TAR Veneto ha posto utili principi in materia: nel caso di specie, l’inibitoria non è stata disposta dal Comune poiché non sussistevano le ragioni di interesse pubblico, anche tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Inibitoria SCIA ed interesse al ricorso

25 Mar 2021
25 Marzo 2021

Il T.A.R. Veneto ricorda che per promuovere un’azione processuale finalizzate a censurare la mancata inibitoria di una SCIA da parte del Comune, occorre dimostrare sia la cd. vicinitas sia la presunta lesione derivante dall’intervento edilizio del vicino. In mancanza di ciò, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Gara: prodotto difforme o aliud pro alio

25 Mar 2021
25 Marzo 2021

Il T.A.R. si sofferma sull’appalto di fornitura, chiarendo quando il bene offerto possa essere considerato solo difforme da quello previsto dal bando di gara, ma pur sempre contenente le caratteristiche essenziali dello stesso, ovvero totalmente differente (aliud pro alio).

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La dichiarazione di interesse pubblico dell’area di Monte Berico a Vicenza

24 Mar 2021
24 Marzo 2021

La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, con un provvedimento del 23 marzo 2021,

                                                    DICHIARA
che l’area denominata AREA DEL MONTE BERICO E DELLA RIVIERA BERICA SETTENTRIONALE, sita nel comune di Vicenza, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata negli allegati elaborati grafici (Allegato B), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Nell’area predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell’articolo 140, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, la disciplina d’uso contenuta nell’“Allegato A – Relazione e Disciplina d’uso”, parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del Piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del medesimo decreto legislativo e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso di redazione o revisione del succitato Piano. 

Costituisce parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione:
1) Allegato A – Relazione e Disciplina d’uso;
2) Allegato B – Perimetrazione;
3) Allegato C – Documentazione cartografica e iconografica;
4) Allegato D – Documentazione fotografica;
5) Allegato E – Osservazioni e controdeduzioni.

Si comunica che, con il suindicato provvedimento 23 marzo 2021, la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’oggetto è stata adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si rende noto che detto provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in attuazione alle disposizioni di cui al predetto art. 141, comma 2 del d.lgs. 42/2004.

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, sarà pubblicato anche sul sito web del Segretariato regionale MiC per il Veneto all’indirizzo https://www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Paesaggio > Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico, e nel sito web della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all’indirizzo http://www.sbap-vr.beniculturali.it/.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio provvederà agli adempimenti di cui all’art. 141, commi 3 e 4 del medesimo decreto legislativo.

PGN 48600 del 24_03_2021 comunicazione ministero

VICENZA Monte Berico DCR 136-23.03.2021

ALLEGATO A RELAZIONE

ALLEGATO B PERIMETRAZIONE

ALLEGATO E OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Il sepolcro di famiglia e le figlie sposate

24 Mar 2021
24 Marzo 2021

Secondo una consuetudine risalente nel tempo, nel sepolcro di famiglia, dato in concessione dal Comune al fondatore, hanno diritto a esservi ospitati  i discendenti maschi del fondatore e le figlie non sposate, ma non le figlie sposate.

In passato alcuni Comuni scrivevano questo anche nel disciplinare di concessione e nei vigenti regolamenti cimiteriali si può trovare scritto che le vecchie concessioni sono regolate da quanto previsto nel loro disciplinare.  

E' evidente, però, che questa regola è incompatibile coi principi di uguaglianza e di parità disciplinati dalla Costituzione e dal codice civile, ma la questione continua a spuntare qua e là nelle cause in tribunale.

Una buona idea sembra quella del Comune di Roma, che con la deliberazione consiliare n. 74 del 2002, ha aggiunto al regolamento l'art. 111 bis, il quale stabilisce che le figlie femmine sposate hanno diritto al sepolcro anche se la concessione stabiliva il contrario.

Deliberazione 74_2002 del CC - Norme di concessione - Figlie femmine (1)

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Le organizzazioni di volontariato (ODV)

24 Mar 2021
24 Marzo 2021

Il dott. Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, pubblica un ulteriore post sul tema degli enti del terzo settore, questa volta riguardante  le organizzazioni di volontariato (ODV)

#4 - Le ODV

Cosa sono i vizi delle procedure amministrative?

24 Mar 2021
24 Marzo 2021

Il T.A.R. Bolzano cerca di interpretare l’espressione contenuta nell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa”.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La legge regionale veneta n. 50 del 2019 (c.d. Minicondono regionale) oggi davanti alla Corte Costituzionale

23 Mar 2021
23 Marzo 2021

Era stata pubblicata sul BUR Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019 la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli".

La legge è stata stata poi impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale per invasione delle competenze statali da parte della Regione Veneto.

L'udienza davanti alla Corte Costituzionale a Roma si tiene questa mattina e nei prossimi giorni sapremo l'esito.

L'udienza per la legge regionale n. 51 del 2019 sui sottotetti, invece, si è tenuta a febbraio e la Corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza.

Principi di diritto applicabili in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990

23 Mar 2021
23 Marzo 2021

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021 ha formulato i seguenti principi:

"20.4. Si possono quindi affermare in sintesi i seguenti principî di diritto:

a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;

b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990".

Adunanza Plenaria CDS 4 del 2021

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

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