RTI verticale e orizzontale
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra RTI verticale e orizzontale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra RTI verticale e orizzontale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte ricorda che la giurisdizione sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Regolamento Edilizio spetta al Giudice Ordinario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 34, co. 3 c.p.a.: quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, purché il ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo, mentre non sono sufficienti manifestazioni generiche di interesse.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto, a partire dall’art. 39 T.U. espropri, ha affermato che i profili attinenti alla spettanza e al pagamento di tale indennizzo non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale che presuppongono già concluso il procedimento di pianificazione, devolute alla giurisdizione del G.O. e alla competenza in unico grado della Corte d’appello.
Nel caso di specie, i ricorrenti sostenevano addirittura l’incostituzionalità dell’art. 39 cit., poiché avrebbe previsto un procedimento troppo gravoso per il privato di calcolo e liquidazione dell’indennizzo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ribadisce che, nel caso di aree tutelate, non è ravvisabile il vizio di disparità di trattamento fondato sulla già avvenuta compromissione dell’area medesima da parte di altri interventi edilizi. Inoltre, risulta difficile riscontrare tale tipo di vizio nei casi di autorizzazione paesaggistica, posta in via generale la diversità di progetti oggetto e del loro impatto sull’ambiente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, una società era esclusa dalla procedura di gara, perché non riscontrava la richiesta di soccorso istruttorio formulata dalla Stazione appaltante con termine perentorio di 10 giorni assegnato a pena di esclusione ex art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016.
La richiesta di integrazioni non era inviata alla PEC del concorrente, bensì era “caricata” nella c.d. “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica della gara; la Stazione appaltante inviava poi una mail ordinaria per avvisare della richiesta l’operatore economico, ma la mail finiva automaticamente nello Spam.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha accolto parzialmente il ricorso della societĂ esclusa, ponendo importanti principi sulle corrette modalitĂ di comunicazione degli atti di gara.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
Il TAR Veneto si sofferma sulle ragioni che possono portare alla pronuncia di irricevibilità del ricorso. In particolare, ricorda che i soggetti colpiti in via mediata dalle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici devono impugnarle nei 60 giorni dal termine della pubblicazione di tali atti sull’albo pretorio comunale: solo coloro che sono colpiti in modo diretto dal provvedimento hanno come termine per impugnare il momento di piena conoscenza dell’atto.
Inoltre, il Giudice rileva che, nei casi di recepimento di accordi pubblico-privato nello strumento urbanistico, questi diventano parte integrante della disciplina urbanistica, necessitando quindi di venire impugnati immediatamente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del piano triennale del fabbisogno di personale.
Tale atto amministrativo, infatti, ha natura programmatica, vincolante per gli uffici ma senza alcuna rilevanza esterna all’Amministrazione; e non può comunque porsi in contrasto con la disciplina di legge (art. 30, co. 2-bis d.lgs. n. 165/2001), la quale è l’unica fonte idonea ad individuare le regole per il reclutamento del personale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato ribadisce che il preventivo esperimento della mobilità volontaria, previsto dalla disciplina statale, è prioritario e obbligatorio, al fine di supplire al fabbisogno del personale. La mobilità è infatti divenuta lo strumento privilegiato per l’assunzione dei dipendenti pubblici, ai fini del risparmio di spesa e della migliore allocazione del personale.
Peraltro il Consiglio di Stato non pare escludere, per principio, una discrezionalità della P.A. nelle modalità di scelta del personale in deroga alla disciplina statale, ma questa eventuale volontà di distaccarsi dal criterio preferenziale della mobilità dovrebbe essere adeguatamente motivata dall’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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