Considerazione globale dell’oggetto sociale degli operatori economici
Il TAR Piemonte, in materia di oggetto sociale degli operatori economici che partecipano ad una procedura ad evidenza pubblica, ha dichiarato che è necessario considerare in modo globale e complessivo l’oggetto della gara e le prestazioni ivi richieste. Dunque, la richiesta di effettuare lavori di ristrutturazione e sistemazione degli impianti quale prestazione secondaria non implica l’obbligo di avere un oggetto sociale attinente anche a tale prestazione, e pertanto non costituisce di per sé ipotesi di illegittimità dell’aggiudicazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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