Il Tribunale di Vicenza ha ricordato che il giudice può esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di eccezioni in rito (nel caso di specie, il difetto di giurisdizione, che comunque è stato ritenuto infondato).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Lo prevedono l’art. 10 septies e l'articolo 22-quater del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.».
"Art. 10 septies – Misure a sostegno dell’edilizia privata
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta’ di approvvigionamento dei materiali nonche’ dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche’ i suddetti termini non siano gia’ decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche’ con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita’ (SCIA), nonche’ delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita’ nonche’ i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche’ i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche’ non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche’ ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020".
Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (articolo 22-quater)
"A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Pubblichiamo la relazione e le slides dell'intervento dell'avv. Dario Meneguzzo al convegno sull'accesso ai dati alle banche dati della Amministrazione Finanziaria, organizzato dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), dalla Camera Avvocati Tributaristi Veneto e dagli Avvocati per le Persone e le Famiglie (APF), tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza venerdì 20 maggio 2022.
Dal convegno è emerso che l'accesso agli atti può riguardare non solo la dichiarazione dei redditi altrui, ma può estendersi in generale a tutti gli atti detenuti dalla Anagrafe Tributaria.
Il TAR Veneto ricorda che, anche nelle ipotesi ricadenti nella giurisdizione esclusiva, è necessario che il privato valuti se la situazione giuridica soggettiva ritenuta lesa sia un diritto soggettivo ovvero un interesse legittimo (nel caso di specie, si discuteva del corretto esercizio del potere amministrativo, e dunque di un interesse legittimo).
Nel primo caso, infatti, l’azione sarà assoggettata al termine di prescrizione quinquennale; nel secondo a quello di decadenza (60 giorni).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, è sufficiente una comunicazione mediante posta elettronica ordinaria a rendere conoscibile al privato un’ordinanza sindacale, in quanto in tal modo il provvedimento amministrativo entra nella sfera di riconoscibilità del soggetto. L’art. 21-bis della l. n. 241/1990, infatti, richiede la notifica dell’atto solo nelle ipotesi di irreperibilità del privato.
Peraltro, nel caso di specie, l’ordinanza risultava non solo conoscibile ma anche concretamente conosciuta, considerato che il privato ne aveva chiesto l’annullamento in autotutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che non compete al PRG l’indicazione della natura pubblica o privata delle strade; tale classificazione spetta al Consiglio Comunale con la delibera adottata a seguito del procedimento ex art. 8 l. n. 126/1958.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la natura conformativa, e non espropriativa, del vincolo a verde attrezzato imposto su un’area. Ne consegue la non necessità, da parte del Comune, di motivare approfonditamente l’apposizione di tale vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che, qualora sia impugnato un atto sorretto da plurime ragioni giustificatrici, l’infondatezza dei motivi di ricorso avverso una delle ragioni rende complessivamente legittimo l’atto, con assorbimento di ogni altro motivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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