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La Regione Veneto ha attivato il portale cantieri: semplificazione e maggior sicurezza
La Regione del Veneto ha attivato il Nuovo Portale Notifiche Cantieri che consentirà al committente o al responsabile dei lavori di assolvere in modalità telematica, prima dell'inizio dei lavori di apertura di un cantiere edile, all'obbligo di trasmissione della notifica preliminare all’Azienda Unità Socio-Sanitaria Locale e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competenti, nonché, nel caso di lavori pubblici, alla Prefettura, secondo quanto previsto dallo specifico decreto legislativo.
Il portale è accessibile dal sito istituzionale della Regione attraverso l’autenticazione con SPID o CIE (carta identità elettronica).
Novità del PNRR in materia di pubblico impiego
Continua l’attuazione in Italia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il primo intervento legislativo è stato il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modd. in l. 29 dicembre 2021, n. 233.
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2022, è stato pubblicato il d.l. 30 aprile 2022, n. 36 rubricato “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, entrato in vigore il 1° maggio 2022 (d’ora in poi, il decreto-legge).
Queste le principali novità, con riguardo al pubblico impiego.
Accesso ai concorsi pubblico solo tramite il portale inPA.
L’art. 2 del decreto-legge introduce un nuovo art. 35-ter al d.lgs. 165/2001, cd. T.U. pubblico impiego, con il quale si stabilisce che, a far data dal 1° luglio 2022, l’iscrizione ai concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato nella P.A. potranno avvenire solo mediante accesso al Portale unico del reclutamento (inPA), di cui all'art. 3, co. 7 l. 56/2019, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it.
Conoscenza di almeno una lingua straniera.
L’art. 3 del decreto-legge introduce l’art. 35-quater al T.U. pubblico impiego, secondo il quale i concorsi pubblici dovranno prevedere una prova con la quale accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera da parte dei candidati.
Codici di comportamento ed etica pubblica.
L’art. 4 del decreto-legge dispone l’aggiornamento entro il 31 dicembre 2022 del codice di comportamento ex art. 54 T.U. pubblico impiego. Il codice dovrà contenere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine delle PP.AA. Queste ultime dovranno anche organizzare un corso di formazione sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico.
Parità di genere.
L’art. 5 del decreto-legge ammette dei criteri di discriminazione positiva volti a favorire il principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro. Le PP.AA. adotteranno misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.
Mobilità orizzontale.
L’art. 6 del decreto-legge modifica l’art. 30 T.U. pubblico impiego in materia di mobilità orizzontale: a far data dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le PP.AA. pubblicheranno il relativo avviso in una apposita sezione del Portale inPA. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invierà la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale. Si introducono restrizioni all’uso di mezzi alternativi di mobilità, come i comandi e i distacchi, per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.
Post di Alberto Antico - avvocato
La dichiarazione di interesse culturale
Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia: in particolare, la valutazione di interesse culturale è espressione di una prerogativa esclusiva della P.A. e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnica discrezionale compiuta.
Post di Alberto Antico – avvocato
Deficit qualificatorio
Secondo l’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, se manca il requisito della qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo al tempo della presentazione dell’offerta, ciò comporta l’esclusione di tutto il gruppo.
Tale requisito non può essere oggetto di modifica ex post, oppure essere risolto tramite subappalto qualificante (rimedio, quest’ultimo, a cui è possibile ricorrere solo in casi legislativamente previsti).
E nemmeno tale deficit qualificatorio può essere risolto mediante incremento di un quinto di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207 del 2010 in quanto il TAR Veneto, stante i contrasti giurisprudenziali a tal proposito, appoggia l’orientamento secondo cui il riferimento all’importo dei lavori a base di gara va identificato nell'importo complessivo dei lavori dell'intero appalto.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Gli atti di causa devono essere depositati entro le ore 12
Il TAR Veneto ha dichiarato l’inutilizzabilità di una memoria ex art. 73 c.p.a. depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, chiarendo che la tempestività del deposito è comprovata dalla ricevuta di accettazione e non dall’orario di spedizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il termine dell’annullamento dei 18 mesi non si applica prima della legge Madia
Il T.A.R. Milano afferma che il termine dei 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 non si applica ai provvedimenti amministrativi di annullamento posti in essere prima dell’entrata in vigore della lege Madia (28.08.2015).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Si può scegliere liberamente il titolo edilizio?
Secondo il T.A.R. Milano no. In particolare, se l’istante può richiedere il PdC in presenza di un intervento soggetto a SCIA, ciò non vale sic et simpliciter anche nel caso opposto, laddove si intende passare da un intervento edilizio “maggiore” a quello “minore”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Impugnazione degli atti di indizione di una gara pubblica
Nel caso di specie, la P.A. bandiva una gara divisa in quattro lotti, invitando anche il gestore uscente, ma chiarendo che costui non avrebbe potuto partecipare al primo lotto.
Il gestore uscente, in pendenza del termine per la presentazione delle offerte, impugnava tutti gli atti indittivi della procedura, senza notificare il ricorso ad alcun controinteressato.
Il TAR Veneto ha affermato che, in effetti, in quel momento della gara non erano in concreto ravvisabili controinteressati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questi tre istituti, giudicando di una controversia in cui il privato chiedeva la rideterminazione del contributo di costruzione, per aver a suo dire il Comune errato nel qualificare l’intervento edilizio da lui progettato.
Post di Alberto Antico – avvocato

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