Il TAR Catania ha dichiarato la legittimità di un diniego di compatibilità paesaggistica nei confronti di un intervento di creazione di superfici utili e di volumi in zona di interesse archeologico (per il combinato disposto dell’art. 142, co. 1, lett. m e dell’art. 167, co. 4 del Codice Urbani).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune denegava un’istanza di condono per l’intervento di chiusura della terrazza mediante realizzazione di una struttura lignea, su di un immobile soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939 e dichiarata di notevole interesse pubblico (cfr. ad oggi art. 136, co. 1, lett. c e art. 157, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004).
Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo il diniego, poiché:
- l’art. 3, co. 3 l.r. Veneto 21/2004 esclude espressamente la condonabilità degli aumenti di volumetria in area vincolata;
- era stato rilasciato il parere negativo vincolante della Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulle cause di incompatibilità dei commissari di gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. stabilisce che se i criteri di valutazione sono già sufficientemente predeterminati dal bando di gara, non occorre una valutazione ulteriore da parte dalla commissione di gara rispetto a quella derivante dalla mera applicazione dei punteggi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nella seduta di martedì 5 aprile 2022, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che apporta modifiche al TUEL, in materia di limitazione del mandato dei Sindaci e di controllo di gestione nei Comuni fino a 5.000 abitanti, nonché modifiche al d.lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.
E' previsto il terzo mandato per i sindaci nei comuni fino a 5000 abitanti.
Si allega il testo del d.d.l. approvato, nonché un prospetto di raffronto delle novelle così apportate all’ordinamento, che entreranno in vigore una volta espletati gli adempimenti connessi alla promulgazione e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, in seno al procedimento di rilascio di una concessione temporanea di uso pubblico e di autorizzazione allo scavo, il privato presentava un’istanza nella quale dichiarava di accettare le condizioni e gli obblighi prescritti in un Regolamento e le sue clausole penali; il Comune concludeva poi il procedimento specificando che l’autorizzazione era rilasciata a condizione che vengano rispettate tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia, ivi compreso il suddetto Regolamento.
Può dirsi integrato il requisito della forma scritta rispetto alla pattuizione di osservare il Regolamento e le sue penali?
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risposto di sì, poiché l’incontro delle volontà in forma scritta nei contratti tra P.A. e privati può risultare anche da un insieme di dichiarazioni scritte oggetto di scambio tra i contraenti, che si atteggiano come proposta e accettazione tra assenti, così come avviene nelle trattative di diritto civile.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, all’interno di una concessione-contratto, è possibile inserire una penale, la quale svolgerà una duplice funzione, quella di sanzione per l’interesse pubblico violato e quella più squisitamente civilistica di determinazione preventiva e consensuale della misura del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento.
Nel caso di specie, si trattava di una concessione amministrativa per “eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione” della sede stradale o di sue pertinenze, ai sensi dell’art. 25, co. 1 del Codice della strada.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), come delimitato – nel suo ambito di applicazione – dall’art. 20, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020), in quanto confliggente con la normativa statale delle proroghe edilizie dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
La pronuncia è interessante perché ricostruisce il quadro normativo in materia, ricordando la compresenza di una proroga cd. automatica ex art. 103, c. 2 del d.l. 18/2020 e di una ad istanza di parte ex art. 10 c. 4 del d.l. n. 76/2020.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, su una sentenza del TAR Abruzzo che ricorda che, per sanare un immobile abusivo ex art. 36 del DPR 380/2001, occorre anche la doppia conformità in materia sismica.
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Il T.A.R. ricorda che, da un lato, il risarcimento del danno da ritardo postula un atto illegittimo e/o un comportamento illecito della P.A. e, dall’altro lato, che lo stesso debba essere puntualmente provato dal ricorrente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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