29 Luglio 2020
Il TAR Piemonte ha dichiarato che il potere di autotutela della P.A., anche successivamente alla riforma del 2015 che ne ha segnato i limiti, rimane un potere generale ed immanente all’ordinamento: i limiti, infatti, sono per lo più diretti a regolare alcune particolari ipotesi, quali quelle di riesame dei provvedimenti autorizzatori ed ampliativi della sfera giuridica e che attribuiscono vantaggi al privato.
In via generale, invece, nulla impedisce all’Amministrazione di rivedere, in un momento successivo, le proprie azioni, qualora venga evidenziato un vizio nel suo operato: l’unico effettivo limite, infatti, è il legittimo affidamento del privato, prevalente sull’interesse pubblico al mero ripristino della legittimità degli atti; non, invece, la forma del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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