Author Archive for: SanVittore

Decreto legge semplificazioni 76/2020: notificazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali alle pubbliche amministrazioni

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Nel Decreto Legge 76/2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) è stato inserito l’art. 28, che, ha introdotto all’interno delll’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-ter, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.

 La previsione in esame consente dunque, dall’entrata in vigore del Decreto Legge, di poter procedere alla notifica a mezzo PEC (evitando dunque, per esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012: circostanza quest’ultima tutt’altro che infrequente.

Primi rebus applicativi del decreto legge semplificazioni 76/2020: come funziona la proroga dei termini dei titoli edilizi ex art. 10, comma 4 del d.l.?

23 Lug 2020
23 Luglio 2020
Sembra facile semplificare: chissà perchè poi spunta sempre il diavoletto complicatore.
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Il geom. Daniele Iselle ci segnala alcune questioni interpretative dell’art. 10 comma 4 del DL Semplificazioni 76/2020, il quale prevede:
"4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Questione 1): nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga allo strumento urbanistico sulla base del Piano Casa 14/2009 e successive proroghe, attualmente non più vigente, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?
Questione 2: 
A) a questione 2 presuppone la risposta a una domanda preliminare riguardante un'altra legge e precisamente l'articolo 13 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".
Questo articolo, in primo luogo, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, abrogandone il comma 6 (Il  comma abrogato disponeva quanto segue:"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile).
L'articolo 13 del Decreto legislativo 73/2020, in secondo luogo, modifica ulteriormente l'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilendo che il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

La domanda preliminare è se il secondo periodo del comma 7 assorba il comma 6 abrogato, e precisamente se ammetta la deroga anche per le nuove costruzioni oppure no?

B) Nel caso in cui la risposta alla domanda del punto A) sia negativa, nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga sulla base del comma 6 abrogato, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?

ZOOM IT di Italiaius: videoseminario sul decreto-legge semplificazioni – venerdì 24 luglio 2020, ore 9-11

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Italiaus organizza un videoseminario sulla piattaforma Zoom venerdì 24 luglio, dalle ore 9 alle 11, sul decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente semplificazioni.

Il prof. Bruno Barel e l'avvocato Dario Meneguzzo dialogheranno con i relatori:

- dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza e avvocato Diego Signor per le novità in materia di appalti;

- avvocati Stefano Bigolaro, Alessandro Veronese, Domenico Chinello e Matteo Acquasaliente per edilizia, urbanistica e altre materie.

La partecipazione è libera e gratuita e non richiede iscrizione. 

Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius la mattina del convegno alle ore 8.40.

Chi desidera collaborare alla preparazione del seminario può inviare considerazioni e domande, utilizzando la funzione "comments" in calce al presente post.

Governo del territorio veneto, consumo del suolo e riconversione urbana: sguardi al passato e prospettive future

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Il dott. Francesco Poli, che sentitamente ringraziamo, ci invia un ampio articolo sul tema: "Governo del territorio veneto, consumo del suolo e riconversione urbana: sguardi al passato e prospettive future", che volentieri pubblichiamo.

Evidenziamo l'indice degli argomenti sviluppati:

  1. STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI UN MODELLO MUTEVOLE - 1.1 Breve excursus storico di un caso regionale - 1.2 Gli elementi di criticità 2. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CONSUMO DI SUOLO NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA CITTÀ DI VICENZA - 2.1 Dall’800 all’avvento del fascismo - 2.2 Il periodo tra le due guerre - 2.3 I Piani di ricostruzione - 2.4 Il PRGC - 2.5 I Piani PEEP e la Legge Ponte - 3. REGIONI E URBANISTICA - 3.1 Il nuovo ruolo delle regioni nel governo del territorio - 3.2 La tutela del suolo nel primo statuto della regione Veneto - 3.3 Il PTRC della Regione Veneto - 4 VECCHI ERRORI E NUOVE PROSPETTIVE - 4.1 Il Piano Casa: un grande passo indietro - 4.2 Verso una legge nazionale e una definizione di consumo di suolo - 5 UNA NUOVA PROSPETTIVA: LE LEGGI REGIONALI, N.14 DEL 2017 E 2019 - 5.1 La legge regionale n.14 del 2017 - 5.2 L’esodo delle grandi strutture 5.2 La legge regionale n.14 del 2019 - 6. IL FUTURO TRA FISCALITÀ AMBIENTALE E POLITICHE BOTTOM UP

GOVERNO DEL TERRITORIO VENETO E CONSUMO DEL SUOLO

Dies a quo per la prescrizione dell’azione risarcitoria pre-Codice

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

In una propria recente sentenza, il TAR Piemonte ha affrontato la questione del termine iniziale di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno relative ad illeciti antecedenti al sistema codicistico.

Ha dapprima ribadito l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali: il primo fondato sul concetto della cd. pregiudiziale amministrativa, in cui il dies a quo per il calcolo della prescrizione era stabilito nel momento di passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava l’illegittimità del provvedimento amministrativo; il secondo, basato sull’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento, che poneva come termine iniziale il momento di conoscenza del provvedimento medesimo, in quanto giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, secondo la disciplina generale ex art. 2935 c.c.

Quindi, il TAR ha seguito tale secondo orientamento, maggioritario, facendo riferimento alla data di adozione (e successiva conoscenza) del provvedimento amministrativo, anche ai fini degli atti di interruzione della prescrizione. Peraltro, si ricorda che il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto per gli illeciti extracontrattuali.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Termine di decorrenza degli interessi legali nell’indebito oggettivo

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Recentemente il TAR Piemonte si è soffermato sugli orientamenti della Corte di Cassazione in merito agli interessi legali derivanti da un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che si sono succeduti nel tempo.

Le Sezioni Unite, infatti, operando un revirement rispetto al proprio tradizionale orientamento, hanno affermato che il termine per la decorrenza degli interessi legali nel caso di accipiens di buona fede è quello della prima “domanda”, in ordine di tempo, di restituzione. Non è quindi più richiesto che si tratti di domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la mera costituzione in mora stragiudiziale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Costruzioni in cemento armato: quali sono le competenze del geometra?

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Il T.A.R. Napoli ricorda che le costruzioni in c.a. devono essere progettate da un ingegnere o un architetto: il geometra, infatti, salvo le “modeste costruzioni civili” accessorie ad edifici agricoli, non può presentare il progetto nemmeno se i calcoli strutturali sono stati controfirmati e/o redatti da un professionista a ciò abilitato, dato che l’art. 16, lett. m) del r.d. n. 274/1929 viene interpretato dalla giurisprudenza amministrativa in modo estremamente rigoroso.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Vincolo a verde pubblico attrezzato e primo condono

22 Lug 2020
22 Luglio 2020

Nel caso di specie, il Comune rigettava l’istanza presentata ai sensi del cd. primo condono, avanzata per sanare un fabbricato a due piani destinato a deposito costruito in un’area con vincolo a verde pubblico attrezzato.

Il TAR Catania ha rigettato il ricorso, con le seguenti precisazioni:

- il vincolo a verde pubblico attrezzato è di tipo urbanistico e non rientra tra le ipotesi di inedificabilità assoluta ex art. 33, co. 1, lett. d l. 47/1985;

- la destinazione a verde pubblico non vieta l’edificazione di quei manufatti che siano indispensabili all’effettivo godimento della zona da parte della collettività e comunque non esclude, almeno in astratto, la realizzabilità di manufatti che per dimensioni e destinazione, non compromettono il vincolo di P.R.G. (però, nel caso di specie, un deposito di due piani doveva ritenersi incompatibile con la destinazione di zona);

- non si forma il silenzio-assenso ex art. 35 l. 47/1985 sulle istanze che riguardano aree soggette a vincolo di inedificabilità, quale quello a verde pubblico attrezzato.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Sul procedimento di espropriazione

22 Lug 2020
22 Luglio 2020

Il TAR Veneto ha affermato che la proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, ma la sua omissione può comportare l’annullamento dell’atto solo previa verifica, in concreto, di quali avrebbero potuto essere gli apporti partecipativi dei privati e, dunque, l’eventuale diverso contenuto del provvedimento.

Nel caso di specie, si doveva realizzare un’opera strategica di preminente interesse nazionale ex artt. 161 ss. d.lgs. 163/2006, cd. vecchio Codice appalti.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Occupazione “sine titulo” e acquisizione sanante

22 Lug 2020
22 Luglio 2020

Il TAR Veneto ha ricordato che, qualora nel corso del giudizio promosso dal privato per ottenere la restituzione o il risarcimento del danno avverso l’occupazione sine titulo da parte della P.A., sopravvenga anche in appello il provvedimento di acquisizione sanante, il ricorso originario diviene improcedibile, poiché tutte le aspettative di tutela del privato dovranno orientarsi nei confronti del provvedimento ex art. 42-bis T.U. espropri.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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