Invalidità caducante e viziante
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra invalidità con effetto cd. caducante e quella con effetto cd. viziante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra invalidità con effetto cd. caducante e quella con effetto cd. viziante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di una fideiussione tempestivamente e validamente stipulata dalla mandataria, per l’importo corretto, ma in mancanza della sottoscrizione della mandante, il TAR Piemonte ha ritenuto che quest’ultima non potesse essere causa di esclusione dalla procedura di gara, anche se così era stato previsto dal bando.
Si è fatto infatti riferimento all’art. 93 del Codice Appalti, il quale per tale ipotesi non prevede alcuna comminatoria esplicita di esclusione: pertanto, la clausola del bando è stata correttamente ignorata, anche alla luce del divieto generale di prevedere clausole di esclusione atipiche e sproporzionate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulle novità del decreto “semplificazioni” 76/2020, in tema di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e distanze.
Il geometra Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ci segnala il Dossier elaborato dall'ufficio studi del Senato ai fini della conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
L’articolo 10, comma 1, reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) volte a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.
Il TAR Piemonte ha affermato che, nel caso di tutela paesaggistica dei laghi (come prevista dall’art. 142, co. 1, lett. b) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ai fini di definire l’esistenza di fasce di rispetto, è necessario prima stabilire se il corpo idrico de quo può essere considerato tale. Si tratta infatti di un vincolo avente natura non costitutiva ma dichiarativa, il quale però non può prescindere da una valutazione preliminare in merito all’esistenza delle caratteristiche che qualificano uno specchio d’acqua come lago.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Servizi OGC messi a disposizione (per coloro che hanno qgis e sanno usarlo):
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Pubblichiamo il Dossier elaborato dall'ufficio studi del Senato ai fini della conversione in legge del decreto legge 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Il T.A.R. Napoli sostiene che la decadenza del PdC per mancato inizio dei lavori entro l’anno (rectius: il completamento degli stessi nel termine dei tre anni) richiede una dichiarazione espressa del Comune: in mancanza di ciò, pur riconoscendo la natura di atto vincolato e meramente accertativo della decadenza suddetta, il titolo continuerebbe ad essere valido ed efficace.
Personalmente non ritengo corretto tale pronuncia.
L’art. 15, c. 2, I periodo del d.P.R. n. 380/2001 recita: “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.
Dalla norma si evince chiaramente che la decadenza opera ex lege ed in modo automatico, senza necessità di alcun sopralluogo da parte dell’ente e/o attività in contradditorio con il privato.
Pertanto, il provvedimento del Comune dovrebbe avere un effetto meramente dichiarativo di un effetto già predeterminato e prodotto dalla legge e non mediatamente “costitutivo”.
Di conseguenza, a mio giudizio, non si potrebbe sostenere l’ultrattività del titolo edilizio fintantoché il Comune ometta l’accertamento sulla decadenza, dato che l’effetto giuridico si è già istantaneamente prodotto con lo spirare dei termini di un anno per l’inizio lavori o di tre anni per il suo completamento, slavo le proroghe legittimamente concesse dall’ante.
In realtà il T.A.R. campano dichiara di conoscere questo orientamento giurisprudenziale, ma lo bolla come “minoritario”, aderendo a quello maggioritario di segno opposto, secondo cui è necessario un provvedimento espresso latamente “costitutivo”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Pubblichiamo il link a un post di FiscoOggi.it
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 29 luglio 2020, fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati “da demolire.
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