L’esenzione dal contributo di costruzione non si applica se l’edificio non era unifamiliare sin dall’origine
Il T.A.R. Brescia chiarisce l’interpretazione dell’art. 17, c. 3, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il contributo di costruzione non è dovuto:” (…). “b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”.
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