Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneita’ abitativa e alla cittadinanza

07 Set 2012
7 Settembre 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ricostruzione completa del testo dell'atto CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. 3  
  Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione. (12A09636) (GU n. 207 del 5-9-2012 )
 
Alle amministrazioni pubbliche di cui ll'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimenti   in   ordine all'applicazione  delle  disposizioni  introdotte   in   materia   di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che  ha novellato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 -  in  particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso  di soggiorno, all'attestato di idoneita' abitativa e alla cittadinanza.
  1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla  disciplina  dell'immigrazione   e   della   condizione   dello straniero» e' esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio e' affermato  dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal  1°  gennaio  2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012,  n.  5)  secondo cui «i cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati, alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da parte di soggetti  pubblici  fatte  salve  le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».   Inoltre, l'art. 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini  stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo  stati,  fatti  e qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino  al 31 dicembre 2012, le disposizioni del  testo  unico  o  dello  stesso
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione  di  specifici documenti.
  L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il  decreto  del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  non  e'  intervenuto sull'ambito di applicazione,  nel  settore  dell'immigrazione,  della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono pertanto fatte  salve  «le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello   straniero».   Da   tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un  lato,  ai cittadini  stranieri   regolarmente   soggiornanti   in   Italia   le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei  procedimenti  disciplinati   dal   Testo   Unico   delle   leggi dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;  dall'altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve  essere apposta, a pena di nullita', la dicitura:  «Il  presente  certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura  «certificato rilasciato   per   i   procedimenti    disciplinati    dalle    norme sull'immigrazione».
  La direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione del 22 dicembre 2011  precisa  che  «per  quanto  non espressamente previsto nella direttiva continuano  ad  applicarsi  le vigenti disposizioni che regolano la materia del  testo  unico  sulla
documentazione amministrativa». La  direttiva  fa  quindi  salve  «le speciali  disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello straniero».
  La legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  5  del  2012  ha soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3,  comma  2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000  le  parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute  nelle  leggi  e  nei regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a  decorrere  da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati  deve essere apposta, a pena di nullita', la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del 2000.
  2. Quanto all'attestato di idoneita' abitativa, l'art. 29,  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  al  comma  3  prevede  che  lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve  dimostrare la disponibilita', tra l'altro, di un alloggio conforme ai  requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa.
  Si richiede  che  l'alloggio  sia  idoneo  ad  ospitare  il  nucleo familiare  integrato.  Tale  idoneita'  e'  attestata  dagli   uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente  tecnico. Dunque, al di la' del nomen  juris  utilizzato  (si  parla,  infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'  abitativa  rappresenta  un'attestazione  di  conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi  natura  di certificato   e   non   puo'   pertanto    essere    sostituita    da un'autocertificazione.
  Sugli attestati di  idoneita'  abitativa  non  deve  quindi  essere apposta, a pena di nullita',  la  dicitura,  prevista  dall'art.  40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  pubblici servizi».
  3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art  40, comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Cio' in quanto la disposizione dettata dall'art.  9-bis,  comma  1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia  o concessione della cittadinanza non puo' essere  considerata  speciale rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000.  Tale  norma,  infatti,  non  ha carattere di specialita' per quanto attiene al procedimento,  con  la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico  e  giuridico che possano  giustificare  la  non  applicabilita'  della  disciplina dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del 2000.
  Sul punto puo' osservarsi che: a) il procedimento per  ottenere  la cittadinanza non rientra  nella  previsione  contenuta  nell'art.  3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che esclude  dal  campo  di  applicazione  della  semplificazione   della documentazione  amministrativa  i  soli  procedimenti  relativi  alla condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di  deroga ad un principio generale non  e'  estensibile  in  via  analogica  ad ipotesi non espressamente previste. E che  il  procedimento  relativo alla  cittadinanza  non  sia  assimilabile  a  quello  relativo  alla condizione dello straniero e  all'immigrazione  e'  dimostrato  anche dalla  circostanza  che  lo  stesso  art.  9-bis   fa   espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla  rinuncia o alla concessione della cittadinanza.
  E' indubbio, quindi, che il legislatore del  2009,  modificando  la legge  n.  91  del  1992,  ha  voluto  prevedere  l'allegazione   dei certificati non solo per gli  stranieri,  ma  anche  per  coloro  che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana  o  che  la  vogliano riacquistare  dopo  averla  perduta.  Sono,   queste,   ipotesi   che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;
  b) il legislatore del 2009 non ha  inteso  dettare  una  disciplina specifica relativamente all'acquisizione della  documentazione  utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere  applicabili  i  principi  generali  dettati  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non possono  ritenersi  in  contrasto  con  interessi  e valori costituzionali, sui quali e'  costruita  la  sovranita'  e  la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di  rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, conla conseguenza che l'amministrazione non puo' chiedere documentazione che puo' acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.
  Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della  documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti  privati deve essere apposta,  a  pena  di  nullita',  la  dicitura,  prevista dall'art. 40,  comma  02,  del  cit.  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo'  essere prodotto agli organi della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati gestori di pubblici servizi».
  Resta fermo che i cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente  agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in  Italia  o  presso  un Consolato   italiano   deve   procedersi    all'acquisizione    della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata  e  tradotta
all'estero nei termini di legge.
    Roma, 17 aprile 2012

                                                Il Ministro per la   
                                             pubblica amministrazione
                                               e la semplificazione  
                                                 Patroni Griffi      

Il Ministro dell'interno
      Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324

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