Il Consiglio di Stato ha affermato che il vincolo di bene culturale apposto su un edificio perché parte di un complesso architettonico omogeneo ed unitario non può essere automaticamente esteso anche alle parti interne del fabbricato, allorché la P.A. non indichi alcun elemento concreto atto a giustificare ragionevolmente la sussistenza di un interesse culturale riferibile agli interni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la concessione di un bene demaniale, diversamente dalla concessione di lavori o di servizi, è un contratto attivo di valorizzazione o concessione di beni pubblici in senso patrimoniale, pertanto resta regolata dal diritto nazionale e non dal codice dei contratti pubblici.
I contratti attivi della P.A. restano regolati dal diritto nazionale (artt. 823 ss. c.c., codice della navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.), oltre che dal diritto dell’UE (principi dei Trattati: concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e diritto derivato, in particolare la direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva Bolkestein).
In particolare, non possono applicarsi ad una concessione di un bene demaniale l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, né l’art. 175 d.lgs. 50/2016 rubricato Modifica dei contratti [di concessione] durante il periodo di efficacia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto aderisce a quell’orientamento per cui la modifica dei prospetti costituisce di per sé indice di non lieve incidenza dell’intervento sul territorio, contribuendo a qualificarlo come ristrutturazione edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che – ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 128/2006 – i serbatoi e i depositi di gas liquefatti di capacità complessiva a 13 mc sono da qualificarsi come attività edilizia libera, sia ai fini urbanistici sia edilizi.
Inoltre, se realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ma nel sottosuolo, sono esentati dalla necessità di ottenere la previa autorizzazione ai sensi della voce A15 del d.P.R. n. 31/2017 (e lo stesso vale i pozzetti a raso emergenti non oltre i 40 cm dal suolo).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del legislatore di qualificare il silenzio come rigetto ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 trova la propria ratio nella necessità di tutela del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la cui repressione costituisce attività doverosa per la P.A., nella certezza e celerità dei tempi di definizione del procedimento di sanatoria, nel coordinamento con la previsione di cui all’art. 45 d.P.R. 380/2001 (in forza della quale la presentazione della relativa istanza determina la sospensione del procedimento penale sino alla sua definizione), nonché nell’esigenza di sollecita tutela del privato che ha la possibilità di impugnare il diniego tacito della sanatoria.
In caso di impugnazione del silenzio-rigetto sulla domanda di PdC in sanatoria ex art. 36 cit., attesa l’impossibilità logica di far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, essendo tali vizi intrinsecamente estranei alla fattispecie del silenzio significativo, il privato potrà dolersi del solo contenuto sostanziale del rigetto, dimostrando i presupposti dell’accoglimento. Pertanto, è inevitabile che, in caso di impugnativa del provvedimento tacito di rigetto, il giudice si pronunci sulla sussistenza dei requisiti di sanabilità dell’opera, tra i quali non rientra mai l’affidamento riposto dal privato sulla sua legittimità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del regolamento con cui il Comune vieta l’incatenamento delle biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie in caso di violazione del divieto in questione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, a fronte della presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né l’eventuale illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A., che non possono far insorgere il titolo stesso, non assentibile per silentium.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in virtù dei principi generali del procedimento amministrativo e della necessaria completezza ed adeguatezza dell’istruttoria, l’opinabilità dell’accertamento, che esige valutazioni di discrezionalità tecnica, rende tendenzialmente doverosa la previa contestazione della causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023, da parte della Stazione appaltante agli operatori coinvolti, salvo casi eclatanti e salva l’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990, laddove l’apporto collaborativo degli interessati non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del procedimento.
Peraltro, nel caso in esame, la lex specialis prevedeva l’accertamento in contraddittorio della sussistenza delle circostanze di cui all’art. 95 d.lgs. 36/2023, pertanto, in presenza di tale auto-vincolo procedurale, l’esclusione disposta, senza la previa attivazione del contraddittorio, risultava illegittima per eccesso di potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Salerno ha affermato che nel subappalto classico o facoltativo, l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale, essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione. Il subappalto si configura, invece, come necessario, allorché l’affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sia imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni.
Il subappalto necessario è connotato dalla necessaria combinazione delle regole di gara con le regole esecutive. La possibilità di partecipazione alla gara si fonda, infatti, sull’utilizzo di due fattispecie, quella dell’avvalimento e quella del subappalto, afferenti rispettivamente a fasi diverse della disciplina delle commesse pubbliche, ovvero della gara e dell’esecuzione del contratto, consentendo, perciò solo, l’utilizzo anticipato dell’istituto esecutivo del subappalto a fini qualificatori.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto nelle categorie scorporabili a base di gara per sopperire a un difetto di qualificazione, nella dichiarazione di subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, cioè di subappaltare i lavori della categoria perché privo di corrispondente qualificazione.
La mancata dichiarazione di subappalto necessario non può essere sanata con il meccanismo del soccorso istruttorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, in materia di project financing, la selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest’ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore, o in caso contrario di ricevere il rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta.
Il potere di ritiro di atti non definitivi deve essere ricondotto nella fisiologia dialettica procedimentale, oltre che nel potere di direzione del procedimento riconosciuto, in via generale, dall’art. 6 l. 241/1990 alla P.A. In particolare, la peculiare natura giuridica del bando di gara e degli atti endoprocedimentali della procedura ad evidenza pubblica non consentono di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-novies l. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio, così da non richiedersi un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario.
Il promotore non può vantare un affidamento qualificato alla prosecuzione della procedura, attesa la discrezionalità di cui dispone la P.A. in merito alla decisione di avviare o no la seconda fase. Allo stesso modo, l’aspettativa ad ottenere l’anelato bene della vita risulta soccombente allorquando l’Ente procedente decida di “ritirare” gli atti endoprocedimentali facenti parte della seconda fase che sia stata avviata, ma che non sia ancora giunta al momento dell’aggiudicazione, la cui adozione funge da discrimen temporale affinché il potere di ritiro debba trasformarsi in potere di autotutela decisoria, da sottoporre alla cornice normativa degli artt. 21-quinquies e 21-novies l. 241/1990.
In materia di procedure ad evidenza pubblica, le clausole poste dal bando di gara sono da considerarsi di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione.
Nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing, sussiste la responsabilità precontrattuale della P.A. che, pur non adottando provvedimenti illegittimi, tenga un comportamento non ispirato al canone di correttezza e buona fede e, perciò, lesivo delle legittime aspettative ingenerate nel contraente privato, ovvero della ragionevole convinzione circa il buon esito delle trattative. Per l’utile attivazione del rimedio risarcitorio occorre che il privato danneggiato dimostri che l’oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia soggettivamente imputabile alla P.A., in termini di colpa o dolo.
Nel procedimento di project financing, l’indizione della gara e l’aggiudicazione della stessa costituiscono condizioni cumulative indefettibili ai fini del riconoscimento del diritto al ristoro delle spese sostenute dal soggetto prescelto nella fase iniziale di scelta del promotore, nella forma di indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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