18 Ottobre 2023
Nel caso di specie, un Comune irrogava al privato una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all’alloggiamento della centrale termica dell’impianto idro-termo-sanitario.
Il privato presentava tempestivamente un ricorso giurisdizionale, ove il Comune sceglieva di non costituirsi.
A distanza di anni, il privato eccepiva la prescrizione del diritto del Comune a percepire la sanzione pecuniaria.
Il TAR Veneto ha accolto l’eccezione di prescrizione.
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Da notare che l’effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe potuto riconoscere – non certo al ricorso presentato dal debitore, bensì – all’atto di costituzione in giudizio del creditore (nella specie il Comune), laddove contenente l’affermazione del proprio diritto e la domanda di rigetto della pretesa altrui. Ma il Comune non si era mai costituito.
Post di Daniele Iselle
In sintesi il T.A.R. Veneto, con precipuo riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ha affermato che l’istituto della prescrizione si applica anche nei procedimenti amministrativo e, soprattutto, al giudizio amministrativo. Nello specifico il Collegio ha confermato che la prescrizione del diritto di credito avanzato dal Comune può maturarsi anche nel corso del processo e che l’azione di accertamento negativo del presunto debito del privato non ha effetto interruttivo della prescrizione se il Comune non si costituisce in giudizio, come avvenuto nel caso in esame.
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