4 Ottobre 2023
Il TAR Veneto si è focalizzato sul concetto di allevamento intensivo e sulle conseguenze di tale classificazione a livello urbanistico.
In primo luogo, la qualifica di allevamento intensivo (nel caso di specie, si trattava di galline ovaiole) ai fini delle distanze minime è oggetto di una valutazione tecnico-discrezionale, fondata sull’affollamento dei capi di pollame e sulla loro movimentazione, che il Giudice non ha ritenuto manifestamente illogica se basata sui dati forniti alla Banca Dati Nazionale dell’anagrafe avicola: lo scopo della normativa è evitare la diffusione dell’influenza aviaria tra i capi, la quale è favorita dalla vicinanza tra gli allevamenti, specie se di tipo intensivo.
Ciò posto, per il calcolo delle distanze minime di un nuovo allevamento la disciplina regionale (d.G.R.V. n. 3178/2004) così prevede:
- dapprima, necessariamente, si verifica se le stesse siano rispettate (500 m);
- se così non fosse, è possibile derogare, in via eccezionale, alle distanze medesime se si verifica che la densità territoriale simulata non inficia la compatibilità ambientale e sanitaria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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