La Corte Costituzionale sul contenimento della fauna selvatica nei territori preclusi alla attività venatoria nella Regione Veneto

24 Apr 2014
24 Aprile 2014

Con la Sentenza n. 107 del 18 aprile 2014, la Corte Costituzione ha affrontato le questioni di legittimità sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ai metodi ecologici di carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia nella Regione Veneto e, ove accertata la loro inefficacia, ai relativi piani di abbattimento.

Nello caso specifico, censurato dal Ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri è “anzitutto, l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2013, perché, in difformità dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non stabilisce che l’inefficacia dei metodi ecologici volti al controllo della fauna debba essere accertata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, prima che si possa procedere con il più invasivo strumento dei piani di abbattimento. L’art. 2, comma 2, della medesima legge regionale, conferisce al Presidente della Giunta regionale un potere sostitutivo, nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica, chiamati ad attuare gli interventi di contenimento della fauna. Il ricorrente sostiene che, in tal modo, la legge impugnata ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento, anche con riguardo alle aree naturali protette nazionali e regionali, rispetto alle quali l’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e gli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), disciplinerebbero una procedura speciale per l’abbattimento selettivo. Infine, l’art. 2, comma 3, della legge impugnata, abilita all’esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia”.

La Corte ha stabilito che la questione di illegittimità in merito all’art.2 comma 1, non è fondata in quanto “la censura dell’Avvocatura erariale si basa su un erroneo presupposto interpretativo, posto che nella Regione Veneto è tuttora in vigore l’art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Tale disposizione specifica che, nell’ambito del controllo della fauna selvatica, la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l’inefficacia dei metodi ecologici. È perciò chiaro che l’art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque, quanto ai poteri dell’ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli dell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invocato dalla parte ricorrente”.

In merito all’art. 2 comma 2, il ricorrente sostiene che in tal modo la Regione Veneto ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ma ciò non è fondato secondo la Corte. Anche in questo caso, infatti, il ricorso appare infondato perchè “muove dall’erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica. È invece evidente che la sostituzione dell’ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest’ultimo è già attribuita dalla legge, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite da quest’ultima. Non è, perciò, ravvisabile alcun margine di contrasto, anche solo potenziale, rispetto ai divieti menzionati dalla difesa erariale.Né la disposizione impugnata consente di ipotizzare, come sembra paventare il ricorrente, che il potere sostitutivo possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 67 del 2013), dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.”

All’art. 2 comma 3, vengono individuate le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all’elenco contenuto nell’art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993, anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 50 del 1993. La Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la censura mossa dal ricorrente, ove si evidenzia il contrasto di quest’ultima previsione con l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria), limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50», ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2013, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

dott.sa Giada Scuccato

La decadenza del permesso di costruire è incompatibile con la sua proroga

24 Apr 2014
24 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 399 conferma che l’istanza di proroga di un permesso di costruire è incompatibile con la dichiarazione di decadenza dello stesso emessa dal Comune: “I due citati procedimenti, di richiesta di proroga e di dichiarazione di decadenza, sono, sicuramente connessi tra loro ed è evidente che la formale dichiarazione di decadenza del permesso di costruire dichiarata in data 18.12.2013 è incompatibile con l’accoglimento della richiesta di proroga della data per l’inizio dei lavori. L’intervenuta dichiarazione di decadenza esclude implicitamente la violazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di proroga del termine per l'inizio lavori perché è evidente che, in presenza di circostanze che l’amministrazione riteneva dimostrative dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire, la stessa non poteva ritenersi tenuta a provvedere in ordine all’istanza di proroga. La proroga, infatti , non è un diritto del richiedente ed implica sempre una valutazione discrezionale dell’autorità comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 15 d.lgs 380/01 ed al loro apprezzamento ed è, ovviamente, aprioristicamente esclusa dalla già intervenuta decadenza del titolo per essere stata proposta dopo il decorso dell’anno.

Dato che il presente ricorso ha ad oggetto il supposto inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere sull’istanza di proroga è quindi evidente che si deve concludere per il rigetto dello stesso, essendo evidente, come già accennato, che il fatto stesso che l’amministrazione avesse già ritenuto e preannunciato di dover dichiarare l’intervenuta decadenza del titolo edilizio escludeva di per sé qualunque obbligo di provvedere sull’istanza di proroga”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 399 del 2014

Per la Corte dei Conti sezione Autonomie il compenso incentivante è dovuto solo se la pianificazione è strettamente connessa alla realizzazione di un’opera pubblica

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Pubblichiamo la pronuncia di orientamento generale della Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 6/2014 del 21 gennaio 2014, in merito alla corretta interpretazione delle disposizione  contenute nel comma 6 dell'articolo 92 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, della definizione ivi riportata "atto di pianificazione comunque denominato".

Scrive la Corte: "Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo. Pertanto, ove tale presupposto manchi, non è possibile giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico impiego di onnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico, alla luce dei quali, nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio".

geom. Daniele Iselle

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La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di silenzio sulla stipulazione di contratti di vendita di beni pubblici a seguito di aggiudicazione

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 1781 del 2014.

Il caso riguarda la mancata stipulazione del contratto di compravendita di immobili aggiudicati all'asta.

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 5500 del 2013, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione perché “la posizione giuridica fatta valere dalla società ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo, più specificamente trattandosi di pretesa volta alla stipula di contratto di compravendita fondata su pregressa procedura amministrativa, tuttavia definita proprio con l’aggiudicazione del citato lotto n. 94 alla odierna ricorrente”. “È essenziale che il silenzio rifiuto riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il detto ricorso è inammissibile allorché, come nella specie, la posizione giuridica azionata dal ricorrente consiste in un diritto soggettivo”.

Il Consiglio di Stato, però, è di parere opposto: "4.1.. Il ricorso in appello è fondato alla luce della giurisprudenza richiamata dalla medesima società ricorrente. 6, n. 308), in vicenda analoga a quella in trattazione, ha ritenuto che: “La controversia in esame resterebbe validamente radicata davanti al giudice adito se ed in quanto possa intendersi riferita alla giurisdizione generale di legittimità, agevolmente riconoscibile nell’esercizio della funzione della contrattazione della pubblica amministrazione con i privati, dalla quale esulano i soli atti o comportamenti, relativi alla fase propriamente esecutiva del rapporto generato dalla stipula del contratto (fase peraltro non configurabile ontologicamente nella materia delle dismissioni di beni pubblici,

posto che il procedimento finalizzato alla cessione del bene o dell’impresa esaurisce i suoi effetti con la stipula del contratto di rivendita, che produce i relativi e definitivi effetti traslativi della proprietà e che, successivamente a tale momento, non è dato ravvisare alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo)”.

4.2. La Corte di cassazione (SS.UU. 12 marzo 2007, n. 5593) ha affermato che: “Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le procedure di «rivendita» di beni pubblici previste dall’art. 3 d.l. n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici”.

4.3. E più di recente (Cass. SS.UU. 11 gennaio 2011, n. 391) è stato statuito che: “Nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la  cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto”.

4.4. Alla luce di tali concordi orientamenti giurisprudenziali anche la stipulazione del contratto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. 

5. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la causa va rimessa al giudice di primo grado rientrando la controversia in esame nella giurisdizione del giudice amministrativo".

Dario Meneguzzo- avvocato

sentenza CDS 1781 del 2014

 

Il Comune può scegliere discrezionalmente come attuare le previsioni di P.R.G.

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 391 stabilisce che il Comune può scegliere discrezionalmente come attuare le previsioni del Piano Regolatore Generale: “Deve, infine, essere rigettata la quarta e ultima doglianza con cui si contesta la decisione di acquisire il terreno di proprietà della ricorrente mediante l’espletamento dell’impugnata procedura ablativa, abbandonando al contempo all’attuazione del piano di recupero originariamente previsto, atteso che la scelta da parte dell’amministrazione comunale di optare tra i vari mezzi a disposizione ai fini dell’attuazione delle previsioni del piano regolatore generale è valutazione di merito che, in quanto caratterizzata da ampi profili di discrezionalità, sfugge al sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, eccetto che nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 2.11.2001, n. 4825), i quali, tuttavia, non si rinvengono nella fattispecie in esame, avendo l’intimata amministrazione dato puntuale riscontro delle ragioni sottese a tale scelta, come risulta dalla nota prot. p.g.n. 101213 dd.06.03.2012 dimessa agli atti di causa”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 391 del 2014

Gli accordi ex art. 6 L. R. Veneto n. 11/2004 rientrano negli accordi integrativi ex art. 11 della L. n. 241/1990

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Nella sentenza del TAR Veneto del 28 marzo 2014 n. 419, con riferimento all’accordo ex art. 6 L. R. Veneto n. 11/2004 secondo cui: “1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni”, si legge che lo stesso è attratto nella categoria degli accordi integrativi ex art. 11 della L. n. 241/1990: “2.1. L’accordo in questione ha natura di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 richiamato dal comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, ed in particolare di accordo integrativo, essendo finalizzato alla determinazione delle previsioni discrezionali dell’atto di pianificazione urbanistica, ed inserendosi nella serie procedimentale di adozione e di approvazione di tale atto senza concluderla. Tale tipo di accordo, a differenza degli accordi sostitutivi, esaurisce la sua funzione nel momento in cui viene recepito dallo strumento pianificatorio, nella fattispecie dal P.A.T. e poi dal P.I. . Da tale momento in poi varrà la previsione (avente natura di indirizzo, di coordinamento, strategica o operativa) del P.A.T. e del P.I. recettiva e sostitutiva dell’accordo.

2.2. L’accordo procedimentale introdotto dall’art. 6 L.R. n. 11/2004 ha natura strumentale, essendo finalizzato infatti a garantire la condivisione e dunque la concreta attuabilità di alcune scelte urbanistiche, ma una volta che queste ultime sono state adottate con l’approvazione dell’atto di pianificazione e programmazione, per ciò che riguarda l’attuazione di tale scelte riprende vigore il potere discrezionale dell’amministrazione di pianificazione e di programmazione degli interventi attuativi. E tale fase di attuazione delle trasformazioni non è direttamente regolata dall’accordo ex art. 6 che invece ha esaurito la sua efficacia, viceversa saranno le previsioni programmatorie degli strumenti urbanistici generali ad indirizzarla”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 419 del 2014

Qual è l’atto lesivo e perciò impugnabile nel caso di permesso di costruire in deroga?

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 419, con riferimento al Permesso di costruire in deroga ex art. 14, c. 1 D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”, stabilisce che le deliberazioni consiliari che ammettono questo titolo edilizio sono degli atti endoprocedimentali non impugnabili autonomamente perché: “Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della determina conclusiva della Conferenza dei servizi n. 13 del 20 dicembre 2012 e della Delibera del Consiglio Comunale di Negrar n. 5 del 22.01.2013, trattandosi di atti endoprocedimentali nell’ambito del procedimento ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001.

1.1. L'art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001 prevede infatti che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale".

La giurisprudenza amministrativa (sin da Consiglio Stato, sez. V, 6 giugno 1984, n. 433, ma vedi da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 30 aprile 2013 n. 987, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 4 giugno 2012, n. 556) è ferma nel ritenere che l'atto terminale del procedimento in questione è costituito dal titolo edilizio concesso in deroga, atto di attribuzione dirigenziale, mentre, la previa deliberazione del consiglio comunale si configura come atto interno del procedimento, non immediatamente lesivo, impugnabile - assieme agli atti di uguale natura confluiti nel procedimento stesso - solo congiuntamente all'atto finale, una volta emanato.

La medesima deliberazione riveste, viceversa, carattere di immediata lesività nei confronti del soggetto istante solo nel caso - che qui non ricorre - di determinazione negativa del consiglio comunale sulla deroga, poiché tale determinazione negativa preclude il prosieguo del particolare procedimento di concessione edilizia in questione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 1993, n. 302)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 419 del 2014

Le controversie riguardanti il divieto di cui all’art. 23 C.d.S. di collocare cartelli e mezzi pubblicitari lungo le strade non spettano al giudice amministrativo

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 516 del 2014, dove si legge che: "Ritiene pregiudizialmente il Collegio che, in ordine all’impugnazione della diffida del 29 gennaio 2013, dell’ordine di demolizione dell’ 8 giugno 2013 e dei relativi atti presupposti, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adìto. Infatti i gravati provvedimenti (diffida ed ordine di rimozione) sono stati adottati sulla base dell'art. 23, comma 13-bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) - secondo il quale “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto previsto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto”. Alla luce della consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 marzo 2013 n. 1777; Cass. civ., Sez.  Un., 19 agosto 2009, n. 18357; TAR Lazio, Roma, 24 luglio 2013 n. 7554; 20 marzo 2013 n. 2859; 2 aprile 2013 n. 3242; TAR Piemonte, Torino, 26 luglio 2012, n. 924; TAR Puglia, Bari, 20 gennaio 2012, n. 214; TAR Campania, Napoli, 4 luglio 2012, n. 3187) le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall'art. 23 C.d.S., di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice  ordinario, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 23, comma 11, Codice della Strada. Accertamento della iolazione e sanzione pecuniaria che, peraltro, nel caso in esame, sono state correttamente impugnate con ricorso al giudice di pace territorialmente competente, il quale si è pronunciato con sentenza di rigetto del 4 marzo 2013. Infatti, il provvedimento del Comune che dispone la rimozione dell’installazione pubblicitaria costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, e non un mezzo accordato all'Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Civ., SS. UU., 23 giugno 2010 n.15170; 14 gennaio 2009, n. 563; 18 novembre 2008 n. 27334; 6 giugno 2007 n. 13230; 17 luglio 2006 n. 16129; 19 novembre 1998 n. 11721). D’altra parte, il codice della strada espressamente estende la cognizione del giudice di pace sulle sanzioni ivi previste in via principale, anche all’opposizione avverso la sanzione accessoria, costituita, in tal caso, dall’ordine di rimozione (ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 211, comma 7, 204 bis, comma 9, e 205). Sulla base di tali previsioni, si è sancito, in giurisprudenza che, essendo il giudice ordinario chiamato, per espressa previsione dell'art. 211, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992, a conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della  strada, la sua giurisdizione sussiste non solo in caso di ordinanzaingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria (sul punto, cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 223; 23 luglio 2002, n. 10790). Stante l'identità del presupposto e del procedimento applicativo, non vi è, infatti, ragione di limitare detta cognizione sancita legislativamente alla prima ipotesi, ed escluderla, a favore del giudice amministrativo, nella seconda. Del resto è inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, in relazione all'installazione di insegne pubblicitarie, sussistano anche poteri dei Comuni in materia urbanistica ed edilizia (occorrendo per l'installazione non solo un'autorizzazione ex art. 23, del D.Lgs. n. 285 del 1992, ma anche un titolo abilitativo edilizio), laddove tali poteri non siano stati concretamente esercitati, come nel caso in esame. Va poi osservato che nel ricorso in esame non viene in oggetto anche un diniego di autorizzazione presupposto, dovendosi l’amministrazione ancora pronunciare sull’istanza in sanatoria presentata dalla Bennet; mentre la questione della formazione del silenzio-assenso su tale istanza è oggetto di separato ricorso tuttora pendente presso la terza sezione rispetto al quale non sussistono possibilità di riunione, non essendo la giurisdizione derogabile per ragioni di connessione. In definitiva, dunque, il rimedio giudiziale contro gli ordini di rimozione, impugnati con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, è costituito dall'opposizione al giudice di pace di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 516 del 2014

Il preavviso di diniego ex art. 10 bis L 241/1990 non è un atto impugnabile

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Lo ribadisce la sentenza del TAR Veneto n. 516 del 2014: "Diversamente, quanto agli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti (si tratta di due preavvisi di diniego ex art. 10 bis L 241/1990), è evidente che, come eccepito dalla difesa delle altre parti, tale impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse avendo ad oggetto atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività e pertanto non impugnabili".

Dario Meneguzzo - avvocato

DGRV recante “Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Piani cimiteriali

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all’art. 27, comma 2, della lr 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell’Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Sul Bur n. 41 del 18 aprile 2014, in materia di Sanità e igiene pubblica è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 04 aprile 2014, recante "Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria". 

DGRV 433 del 2014

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