Veneto: procedimenti che non rientrano in VAS o Verifica dal 20 gennaio 2025

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Bur n. 9 del 19 gennaio 2025

REGOLAMENTO REGIONALE n. 3 del 09 gennaio 2025
Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”
Art. 5 Campo di applicazione.
1.    Le procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, hanno per oggetto gli aspetti strategici di Piani e Programmi e loro modifiche che possono incidere sulle caratteristiche dell’ambiente, sulle sensibilità del territorio, sulla salute, sul patrimonio culturale e sulla sfera socio economica.
2.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, nonché le relative modifiche, non riconducibili ad un’attività pianificatoria o programmatoria.
3.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le seguenti fattispecie già previste dalla legge nonché quelle aventi natura ricognitiva o connesse a sopravvenute necessità di recepimento o rettifica o riferite esclusivamente ad aspetti progettuali di dettaglio:
a)   interventi di edilizia produttiva, ai sensi dall’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;
b)   modifiche di Piani e Programmi, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del TUA, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge effetto di variante;
c)    modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l’esclusione di aree edificabili;
d)   strumenti attuativi, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui piano sovraordinato sia già stato oggetto di VAS, qualora non comporti variante e abbia altresì definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
e)    varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o correzione di errore materiale;
f)    varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d’uso o del loro grado di protezione;
g)    varianti di recepimento di disposizioni di legge e di strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore;
h)   varianti verdi.
4.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e al Piano degli Interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comprese quelle in recepimento di accordi pubblico-privato, finalizzate all’introduzione di nuove aree residenziali con superficie territoriale, anche cumulativa, inferiore a tre ettari, ad esclusione di quelle ricadenti in ambiti caratterizzati dalla presenza o preesistenza di attività di natura antropica che possano aver alterato una o più matrici ambientali, tra cui siti contaminati oggetto di bonifica, siti industriali dismessi, allevamenti dismessi.
5.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, gli strumenti attuativi o loro varianti finalizzati all’introduzione di aree residenziali con superficie territoriale inferiore a tre ettari, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.
6.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al PI confermative di strumenti attuativi decaduti, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.
7.    Ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo regionale, ogni autorità procedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione dei Piani e Programmi che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, trasmette alla Commissione regionale per la VAS una tabella di sintesi contenente l’oggetto dei Piani e Programmi, le fattispecie di cui al presente articolo che si sono verificate, la tipologia di trasformazione assunta con riferimento alla destinazione urbanistica, la superficie complessiva impermeabilizzata e il nuovo carico antropico aggiunto.
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Incostituzionali le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 3 l. 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell’art. 2, co. 6 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

La dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Se l’istanza del privato presenta una carenza documentale

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla l. 241/1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la P.A. abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima P.A.).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Il T.A.R., dopo aver ricordato che la prova della data di realizzazione di un’opera abusiva spetta al privato, si sofferma sui presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per potere legittimamente annullare in autotutela un titolo edilizio illegittimo.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Casi di esclusione dal Piano Casa per la presenza di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’espressione “specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti” di cui all’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 può essere interpretata in termini non necessariamente riferibili ai singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone meritevoli di protezione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La dicatio ad patriam

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di dicatio ad patriam, nonché sul potere del G.A. di accertare incidenter tantum la sussistenza di diritti di uso pubblico, al fine di decidere della legittimità di un atto amministrativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’ottemperanza alle sentenze della Corte di Strasburgo

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Si segnala che sul sito ufficiale della Giustizia amministrativa si rinviene un pregevole contributo della pres. Rita Tricarico, presidente della Sezione IV-ter del TAR Lazio, Sede di Roma, in materia di ottemperanza alle sentenze della Corte EDU.

Post di Daniele Iselle

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/152174-436

Vincolo cimiteriale: la legge 166 del 2002 ha eliminato le precedenti riduzioni del vincolo?

23 Gen 2025
23 Gennaio 2025

Ripubblichiamo questo post con alcuni aggiornamenti.

Sapendo che in passato mi ero occupato alcune volte dell'argomento di cui al titolo del presente post, mi è stata inviata una deliberazione del Consiglio Comunale di Badia Calavena (VR), che prende posizione in materia, orientandosi nel senso che la legge n. 166 del 2002 abbia reso inefficaci le riduzioni del vincolo cimiteriale anteriormente approvate.

La deliberazione consiliare procede di conseguenza ad aggiornare il P.I. (piano degli interventi) in tal senso.

Deliberazione consiliare di Badia Calavena n.34 del 2023

La suddetta deliberazione consiliare afferma di voler adeguarsi in questo modo  alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 6732 depositata il 12/02/2019 in merito all'art. 338 TULS, integralmente innovato dalla legge n. 166/2002.

Si legge, infatti, nella deliberazione consiliare: "PRESO ATTO che la Corte di Cassazione con la medesima sentenza ha ribadito che la deroga al vincolo cimiteriale ex art. 338 TULS (così come modificato dalla L. 166/2002), non può essere utilizzata per formare ed approvare previsioni urbanistiche entro la fascia di 200 metri – qualunque esse siano, anche per opere pubbliche o di interesse pubblico non pertinenti al concetto di impianto cimiteriale – tantomeno per approvare i progetti che attuano previsioni urbanistiche illegittime perché introdotte dopo il 18/08/2002 (data di entrata in vigore della L. 166/2002) oppure non più efficaci per intervenuto nuovo regime riformatore; RITENUTO pertanto di stralciare le aree previste in espansione ricadenti all’interno del vincolo cimiteriale del capoluogo in quanto non confronti secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione con Cod. Proposta 2184 la medesima sentenza ha ribadito che la deroga al vincolo cimiteriale ex art. 338 TULS (così come modificato dalla L. 166/2002), non può essere utilizzata per formare ed approvare previsioni urbanistiche entro la fascia di 200 metri – qualunque esse siano, anche per opere pubbliche o di interesse pubblico non pertinenti al concetto di impianto cimiteriale – tanto meno per approvare i progetti che attuano previsioni urbanistiche illegittime perché introdotte dopo il 18/08/2002 (data di entrata in vigore della L. 166/2002) oppure non più efficaci per intervenuto nuovo regime riformatore".

Tuttavia, se si va a leggere la  suddetta sentenza della Cassazione penale 6732 del 2019, non si trova nulla di tutto quello che la deliberazione consiliare dice che la sentenza affermerebbe. 

https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-12-02-2019-sentenza-n/ 

In verità, tutto quello che la deliberazione attribuisce alla sentenza, non si trova nella sentenza, ma in un commento alla sentenza pubblicato su Lexambiente:

https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-il-vincolo-cimiteriale-e-il-significato-proprio-delle-parole

In questo articolo effettivamente si afferma che la legge 166 del 2002 ha eliminato le riduzioni del vincolo approvate in precedenza e l'articolo lo dice citando la sentenza del TAR Napoli, n. 5423 del 2018:

Sentenza TAR Napoli n. 5423 del 2018

In questa sentenza il TAR Napoli afferma che: "parte ricorrente non può giovarsi della disciplina comunale di settore contenuta nell’ordinanza sindacale n. 85/2001, che ha ridotto la fascia di rispetto cimiteriale a soli 100 metri, dal momento che tale disciplina è stata superata dal nuovo testo dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, come introdotto dalla legge n. 166/2002, il quale ha definitivamente fissato in 200 metri l’estensione dell’area vincolata. Si osserva, per la precisione, che la predetta riforma legislativa, per il suo carattere totalmente innovatorio, non può non aver comportato l’abrogazione delle regolamentazioni comunali in tema di fascia cimiteriale emanate nella vigenza del precedente quadro normativo, con la conseguenza che tali discipline, al pari di quella di specie, devono intendersi attualmente prive di qualsiasi efficacia ed imperatività".

Segnalo che al momento lo scrivente non conosce altre sentenze che abbiano preso posizione espressa sul rapporto tra la legge n. 166 del 2002 e le precedenti riduzioni del vincolo.

Del resto anche tra gli addetti ai lavori si rinvengono opinioni diverse.

Se qualcuno conosce altre sentenze sul punto specifico, gli sarò grato se me le segnalerà. ***

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

*** Ringrazio Vittorio per averci segnalato la sentenza del TAR Napoli 6451 del 2024 e del Consiglio di Stato 7329 del 2019, che confermano la sentenza del TAR Napoli 5423 del 2018.

Sentenza TAR Napoli 6451 del 2024:

"Premesso ciò, il primo motivo di diritto è infondato, occorrendo ribadire quanto di recente statuito in caso sovrapponibile a quello in esame. È stato, infatti, affermato come “quanto all’estensione della fascia di rispetto, non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui essa sarebbe stata fissata in 100 metri dal perimetro del cimitero ad opera della delibera di Consiglio comunale n -OMISSIS- e successivo decreto sindacale n. -OMISSIS-. Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, infatti, (Consiglio di Stato sez. II, 28/10/2019, n.7329), tali previsioni devono ritenersi superate per effetto dell’entrata in vigore dell'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che, modificando l’art. 338 del R.D. 1265/1934, ha fissato in 200 metri dal perimetro dei cimiteri l’estensione della fascia di rispetto cimiteriale, automaticamente sostituendosi alle minori distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ciò in ragione dei prevalenti interessi di carattere sanitario (nonché di tutela della sacralità dei luoghi) connessi al vincolo, che non tollerano un’applicazione difforme sul territorio (“la normativa statale sui vincoli cimiteriali prevale comunque sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici. Il principio è stato più volte chiarito da questo Consiglio di Stato con numerose pronunce da cui non vi è motivo di discostarsi (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3952; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, -OMISSIS-dicembre 2018, n. 6891). In proposito, data la peculiare natura del vincolo, non hanno rilievo le "rivoluzioni semifederaliste o pienamente autonomiste introdotte negli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001" prospettate dal Comune nelle proprie difese e ribadite nelle difese Treesse.” Cfr. Consiglio di Stato n. 7329/2019 cit.). Le deroghe che la novella del 2002 prevede, infatti, sono consentite solo a tutela di interessi di natura pubblicistica e non certo per consentire interventi edilizi privati, ossia nel caso di necessità di ampliamento del cimitero non diversamente realizzabile, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche) (“Quest'ultima disposizione, richiamando l'esecuzione di un'opera pubblica o l'attuazione di un intervento urbanistico, dà alle possibili deroghe al rispetto cimiteriale connotazione pubblicistica e non connessa ad interessi edificatori privati: la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma; e questo art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario sia per la sacralità dei luoghi di sepoltura” Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2017, n. 4656), (TAR Campania Napoli n. 431 cit.)". 

Sentenza CDS 7329 del 2019:

"Nel merito il primo motivo dell’appello principale è fondato. Gli appellanti rilevano che sulle previgenti Norme tecniche di attuazione della variante al Piano regolatore generale, le quali all’art. 11 consentivano di utilizzare a fini edificatori i suoli siti a 50,00 metri dal muro di cinta del cimitero, è intervenuto l'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166¸ il quale, nel modificare l’art. 338 del citato testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265/1934, vieta le costruzioni nei 200 metri dal muro di cinta del cimitero, consentendo la costruzione di nuovi edifici nella zona di rispetto cimiteriale solo in presenza di determinati presupposti, assenti - diversamente da quanto ritenuto nell’appellata sentenza - nel caso di specie. L’assunto è da condividere. In primo luogo va osservato che correttamente gli appellanti, sia in primo sia in secondo grado, hanno osservato che – diversamente da quanto sostenuto dalle controparti - la normativa statale sui vincoli cimiteriali prevale comunque sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici. Il principio è stato più volte chiarito da questo Consiglio di Stato con numerose pronunce da cui non vi è motivo di discostarsi (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3952; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2018, n.6891). In proposito, data la peculiare natura del vincolo, non hanno rilievo le “rivoluzioni semifederaliste o pienamente autonomiste introdotte negli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001” prospettate dal Comune nelle proprie difese e ribadite nelle difese Treesse. Quanto alla sopravvenuta normativa statale essa prevede sì delle deroghe al vincolo distanziale, ma nella fattispecie - come rilevato nell’appello contestando la gravata sentenza - non se ne erano verificati i presupposti".

*** Un altro lettore, invece, non è persuaso dalle sentenze sopra citate e ci invia il seguente commento: "Sono cose diverse, il vincolo cimiteriale e le previsioni urbanistiche. Queste ultime non possono derogare al vincolo. Ma il vincolo cimiteriale può essere ridotto con una specifica procedura.

Prima del 2002, la riduzione comportava che l’area sottratta al vincolo fosse liberamente pianificabile.

Dopo il 2002, la riduzione è ammessa solo per interventi pubblici: dunque le aree sottratte al vincolo dopo il 2002 non sono liberamente pianificabili. Resta una loro limitazione urbanistica.

Ma sulle aree sottratte al vincolo con una riduzione fatta prima del 2002 non c’era più né vincolo né limitazione urbanistica. Per sottoporle a vincoli o limitazioni successive servirebbe una previsione di legge, che non pare esserci.

E le sentenze, quasi mai facili da capire perché riferite a casi specifici, non sembrano in contrasto con questo inquadramento".

A supporto del suo commento questo lettore ci segnala la sentenza del TAR Veneto, la n. 1021 del 2023, nella quale si legge quanto segue: "Infine non può trovare accoglimento l’argomento secondo cui i terreni sarebbero stati ab origine inedificabili in ragione della presenza della fascia di rispetto cimiteriale, contestata dal Comune solo nell’anno 2021.

Infatti la fascia di rispetto cimiteriale era stata ridotta a 50 metri dal PRG del 1978 e 1991 in attuazione dell’art. 338 del RD 1934 vigente ratione temporis.

Né la modifica normativa intervenuta nel 2002 ha in sé inibito la possibilità di assentire una deroga; l’articolo 338 comma 5 del RD, nel testo novellato nel 2002, prevede infatti che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie (valutazione demandata all'Azienda sanitaria locale competente).

Del resto la proposta di piano attuativo presentata nel 2012 aveva ottenuto nel 2013 il parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario della competente ASSL, circostanza che conferma l’edificabilità dei terreni e il fatto che la vicinanza del cimitero non era considerata di ostacolo alla trasformazione dell'ambito".

Sentenza TAR Veneto n. 1021 del 2023

In verità, questa sentenza non appare tanto significativa, perchè non dice che le riduzioni del vincolo disposte prima del 2002 rimangano in vigore anche dopo la legge n. 166 del 2002, ma dice che anche il nuovo testo dell'articolo 338 del R.D. consente procedure di deroga al vincolo. Peraltro ci sarebbe da discutere meglio se tali nuove deroghe possano anche riguardare attività edilizie private, perchè altre sentenze limitano  queste deroghe alle opere pubbliche.

Diniego di permesso di costruire e parere della Soprintendenza

23 Gen 2025
23 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato la legittimità dell’operato di un Comune il quale, avendo valutato in senso negativo la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un PdC, soprassedeva all’invio della richiesta di parere diretta alla Soprintendenza, non attribuendo rilevanza all’acquisizione dello stesso che, anche ove positivo, non avrebbe avuto riflessi pratici sul procedimento, il quale per converso sarebbe stato inutilmente aggravato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Motivazione del diniego di permesso di costruire

23 Gen 2025
23 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, fermo restando che il Comune esercita un potere vincolato quando accerta la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia in sede di esame della domanda di PdC, non occorre che nel provvedimento finale sia svolta la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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