20 Dicembre 2024
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione va effettuato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, distinguendo la fase che «precede» l’assegnazione dell’alloggio (contraddistinta dall’esercizio di pubblici poteri) dalla fase «successiva», nella quale si svolge il rapporto paritetico secondo le regole di diritto privato.
In altri termini, dopo la stipula del contratto sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell’alloggio), con conseguente giurisdizione del G.O.
Nel caso in esame, il fatto che fosse stata assunta una determinazione amministrativa non era indicativo di esercizio di poteri pubblicistici da parte del Comune, in quanto tale atto si limitava a cristallizzare l’inadempimento dell’assegnatario consistente nella cessione dell’alloggio a terzi vietata da precise disposizioni normative.
Post di Alberto Antico – avvocato
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti