24 Luglio 2025
La Corte di cassazione penale (nel contesto dell’inchiesta sull’edificazione di Milano) ha affermato che, in tema di reati edilizi, anche a seguito della modifica all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 10 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente.
Nel caso di specie, la realizzazione di un complesso di ben tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale, era del tutto estranea ai parametri propri della ristrutturazione, quali quelli della connessione materiale o funzionale tra edificio rispettivamente preesistente e successivo, e dell’inerenza della ristrutturazione a singoli organismi, con impossibilità di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti e consistenti manufatti, anche funzionalmente diversi dal precedente.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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