12 Dicembre 2024
Il TAR Veneto ha affermato che la presentazione di una SCIA permette alla P.A. lo svolgimento di un’attività di controllo che si estrinseca nell’esercizio di poteri inibitori e ripristinatori che si ancorano all’accertamento dell’intervento, oggetto del titolo, e alla sua conformità rispetto ai requisiti e presupposti richiesti dalla legge, ovvero agli altri atti amministrativi di natura generale e pianificatoria.
La P.A. ha, pertanto, l’obbligo di motivare il provvedimento inibitorio specificando la carenza dei requisiti e/o presupposti per avvalersi della SCIA (art. 19 l. 241/1990).
Motivazione che mancava del tutto nel caso di specie, nel quale il Comune si limitava a fondare la dichiarata non ammissibilità dell’istanza richiamando un precedente diniego di compatibilità paesaggistica, emesso a conclusione di un differente procedimento, in tal modo trascurando di considerare il nuovo progetto presentato dal ricorrente e violando il divieto di commistione tra l’aspetto edilizio e quello paesaggistico, che costituisce il riflesso dell’autonomia del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al PdC o agli altri titoli legittimanti l’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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