Piano Casa e immobili oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Nel caso di specie, le NTO del PI comunale applicabili a un dato immobile consentono gli ampliamenti nel limite del 10% del volume originario, salvo che non sia approvato un PUA nel quale siano previste prescrizioni intese a salvaguardare il contesto e a riqualificarlo. Non sono previsti, invece, interventi di nuova costruzione.

Il TAR Veneto ha annullato il permesso di costruire con Piano Casa ottenuto dal proprietario di tale immobile, volto alla realizzazione di un ampliamento con corpo separato, ossia di una nuova autonoma costruzione.

La previsione dell’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009, secondo la quale gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”, non può essere interpretata nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.

Non può invocarsi allo scopo possibilità di derogare ai limiti delle NTO attraverso l’approvazione di un PUA. Da nessuna delle disposizioni della l.r. Veneto 14/2009 emerge la derogabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici che subordinano l’ammissibilità degli interventi edilizi al PUA e a tale risultato non può pervenirsi in via interpretativa, poiché il carattere derogatorio del Piano Casa implica una stretta interpretazione delle sue norme, che va circoscritta alle sole tipologie di deroga espressamente considerate, non ammettendo, dunque, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 14 Preleggi, interpretazioni di carattere estensivo o analogico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ostacoli alla circolazione in una strada pubblica

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il TAR Veneto, nel giudizio di impugnazione del provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, ha affermato che, pur in assenza di un ostacolo “fisico” all’accesso alla strada, la sussistenza in loco di una recinzione metallica con un cartello recante il simbolo e la dicitura del divieto di accesso e l’ulteriore indicazione “proprietà privata” costituiscono elementi idonei ad alterare lo stato delle cose ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1965, All. F, e, soprattutto, ad integrare quell’“impedimento” all’uso delle strade previsto dall’art. 15 d.lgs.lgt. 1446/1918 per l’esercizio dei poteri attribuiti al Sindaco.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Occupazione sine titulo della P.A. per eseguire un’ordinanza contingibile e urgente a protezione del rischio idrogeologico

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Nel caso di specie, la P.A. eseguiva un intervento di demolizione di un edificio, per adempiere ad un’ordinanza contingibile e urgente comunale a protezione del rischio idrogeologico, lasciata inadempiuta dal proprietario.

La P.A., in carenza di un provvedimento ad hoc, occupava anche altre aree del privato per altre opere connesse al medesimo rischio.

Il TAR Veneto ha affermato che legittimamente era stata impedita al privato la possibilità di ogni utilizzo del bene immobile (in quanto oggetto di ordine di demolizione sindacale), nonché che le spese per l’esecuzione dell’ordinanza comunale contingibile e urgente, con l’abbattimento del manufatto, gravavano per intero sul privato stesso, che non vi aveva materialmente provveduto.

Solo per la parte in cui sia avvenuta un’occupazione illegittima di altre aree, per la realizzazione di opere a tutela del rischio idrogeologico (fondamentali per la sua prevenzione), può riscontrarsi l’occupazione senza titolo con possibile riconoscimento (ma limitatamente a queste aree) di un corrispettivo per la mancata utilizzazione (da verificarsi se ammessa o compatibile con la peculiare caratteristica del territorio, caratterizzato da rischio idrogeologico elevato, con fenomeni franosi, che implica, necessariamente, l’impossibilità di una ricostruzione del fabbricato demolito).

L’avvenuta occupazione di parte delle aree del privato per scopi di sicurezza e interesse pubblico (da individuarsi con precisione nell’estensione, essendo in parte destinate alla realizzazione di opere ed in parte oggetto di occupazione temporanea) dovrà essere valutata per l’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla scelta se acquisire le aree o restituirle, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la limitazione della responsabilitĂ  erariale

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Con il d.l. 12 maggio 2025, n. 68 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 108 del 12.05.2025), entrato in vigore il 12 maggio 2025, si è disposto che il termine ex art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, relativo alla responsabilità erariale, sia differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30.04.2025 e il 12.05.2025.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 21, co. 2 cit., limitatamente ai fatti commessi dal 17.07.2020 e ad oggi fino al 30.12.2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 l. 20/1994, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il testo del d.l. 68/2025 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-12&atto.codiceRedazionale=25G00078&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le modalitĂ  di demolizione di un abuso edilizio richiedono una ponderazione caso per caso

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che le modalitĂ  di esecuzione della demolizione di un abuso edilizio, anche nei casi piĂą gravi, deve essere vagliata caso per caso sulla base della sua frazionabilitĂ , ovvero della sua realizzabilitĂ  in concreto senza attingere la parte legittima, intesa come la parte del manufatto che si sarebbe potuta realizzare regolarmente.

Saranno le PP.AA. vigilanti ad indicare l’esatto oggetto della demolizione in quanto identificabile con la parte difforme, ancorché radicalmente difforme, salvo le divergenze esecutive siano tali da compenetrare inscindibilmente il realizzato nell’assentito, neutralizzando in toto la portata abilitativa di quest’ultimo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il completamento dei lavori previsti da un titolo decaduto

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 15, co. 3 d.P.R. 380/2001 consente di completare le opere realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto, subordinatamente al rilascio di un nuovo titolo edilizio (PdC o SCIA a seconda della consistenza dei lavori da completare) che riscontri la conformità della parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche vigenti alla data di rilascio del nuovo titolo e all’eventuale ricalcolo del contributo di costruzione.

Pertanto, chi richieda un titolo edilizio per il completamento delle opere giĂ  in precedenza autorizzate in base ad un PdC decaduto deve ritenersi legittimato a pretendere dal Comune che il ricalcolo del contributo tenga conto degli importi giĂ  corrisposti dal titolare del PdC originario per le medesime causali.

Tale pretesa non può dirsi prescritta, poiché attiene al corretto calcolo del contributo da versare e non al rimborso di un contributo già pagato. Si tratta, in altre parole, di una pretesa alla corretta quantificazione di un debito sorto per effetto del rilascio del titolo edilizio necessario per eseguire le opere di completamento e non della domanda tesa alla condanna al pagamento di un credito restitutorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’oblazione prevista dall’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 (prima della cd. riforma Salva casa)

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Nel caso di specie, il Comune quantificava tale sanzione nella misura intermedia tra minimo e massimo edittale “considerata la consistenza del fabbricato e delle varie opere da sanare rispetto al P.D.C. originario”.

Il TAR Veneto ha annullato tale decisione, poiché la quantificazione operata non si attiene al parametro legale che prevede (previa acquisizione della valutazione dell’Agenzia del territorio) la commisurazione della sanzione all’aumento di valore apportato dalle opere abusivamente realizzate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha laconicamente affermato che l’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata ai sensi dell’art. 4 l.r. Veneto 52/1978 condiziona l’efficacia, ma non la validità del permesso di costruire.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La ricomposizione ambientale

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato utili princìpi in materia, a partire dall’art. 9, co. 2 l.r. Veneto 13/2018 e dall’art. 14 l.r. Veneto 44/1982.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interesse a compiere l’intervento ad opponendum

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, rispetto all’impugnazione del provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, è ammissibile l’intervento ad opponendum dell’impresa al cui stabilimento la strada costituisce uno dei possibili accessi, anche se quello meno agevole. L’impresa vanta infatti una posizione di fatto che, comportando un vantaggio indiretto e riflesso discendente dall’eventuale reiezione del ricorso, legittima il suo intervento nel processo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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