L’impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato dal privato per fini di lucro, non è esente dal contributo di costruzione

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, co. 3, lett. c, prima parte d.P.R. 380/2001 (per “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”) deve fondarsi sull’esistenza di un vincolo indissolubile tra l’opera da realizzare e l’erogazione diretta del servizio - da desumere delle sue oggettive caratteristiche - non essendo sufficiente un rapporto strumentalità o la mera possibilità che le opere, in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica.

Ad un impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto anch’esso privato, che persegue finalità lucrative, non può applicarsi la suddetta ipotesi di esenzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’art. 38 T.U. edilizia

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il TAR Milano ha affermato che l’art. 38 d.P.R. 380/2001 concerne il regime sanzionatorio dei cd. abusi edilizi sopravvenuti (ossia quelli conseguenti alla realizzazione di interventi eseguiti sulla base di titolo edilizio annullato successivamente alla realizzazione edilizia) e ha natura eccezionale: il più mite trattamento previsto dalla norma è diretto a sanzionare esclusivamente la specifica condotta consistente nella realizzazione di un’opera del tutto conforme a un titolo edilizio annullato. Solo in questo caso si versa in quella situazione di buona fede che giustifica l’applicazione di misure più favorevoli.

Il comma 1 art. cit. prevede che venga irrogata una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere eseguite. La norma è chiara nel rapportare la sanzione al valore delle opere e non all’aumento di valore conseguente alla loro realizzazione. Si deve pertanto ritenere che, anche in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con recupero della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) esistente, la misura della sanzione debba essere calcolata facendo riferimento al valore finale complessivo delle opere, senza scomputare il valore che le stesse avevano prima dell’effettuazione dell’intervento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in relazione al diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all’art. 18 d.l. 67/1997, come convertito dalla l. 135/1997, sussiste un peculiare potere valutativo della P.A. con riferimento all’an e al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente.

La P.A., valutata la sussistenza dei presupposti, verifica altresì se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante.

Il diritto al rimborso in parola sussiste soltanto laddove il dipendente statale sia stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver svolto il proprio lavoro nell’esclusivo interesse della P.A. e per perseguire le sue finalità istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento; non sussiste, invece, laddove la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere meramente in occasione dell’attività lavorativa o effettuata al di fuori del servizio.

Nel caso di specie, è stata esclusa tale strumentalità in relazione alla contestazione di omessa tempestiva comunicazione ai superiori della futura e già preventivata assenza dal servizio del dipendente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rimborso per la scadenza anticipata della concessione di distribuzione gas

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune disponga la cessazione anticipata della convenzione rispetto alla sua scadenza naturale, onde permettere lo svolgimento della gara d’ambito il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente è regolato dall’art. 15, co. 5, II e III periodo d.lgs. 164/2000.

Ne risulta che il valore di rimborso debba essere calcolato in base ai criteri stabiliti dalle parti nelle convenzioni che regolano il servizio, in presenza della duplice condizione per cui le convenzioni, da un lato, siano state stipulate prima dell’11 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 226/2011); dall’altro lato, contengano tutti gli elementi metodologici necessari per calcolare l’importo complessivo dovuto al concessionario uscente.

Le linee guida approvate con d.m. 22 maggio 2014 trovano applicazione in toto soltanto nel caso in cui le convenzioni non prevedano criteri per il calcolo del valore di rimborso oppure siano state stipulate dopo il termine suddetto. Le stesse linee guida, inoltre, assumono una valenza integratrice dei criteri negoziali “per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida”.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il raggruppamento temporaneo di imprese

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è qualificabile come un accordo negoziale con il quale più parti conferiscono un mandato collettivo ad una di esse, individuata quale capogruppo, che agisce in rappresentanza di tutte le imprese partecipanti.

Per l’effetto, quindi, il provvedimento di decadenza da un contributo irrogato dalla P.A. nei confronti del RTI ha efficacia nei confronti di ciascuna delle imprese che lo compongono.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Responsabilità della Stazione appaltante in caso di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la responsabilità della P.A. per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.

In caso di domanda di risarcimento da mancata aggiudicazione, le spese sostenute dall’impresa per la partecipazione alla gara non possono essere risarcite, trattandosi di costi destinati a rimanere a suo carico sia in caso di aggiudicazione che di mancata aggiudicazione, potendo detti costi assumere eventualmente rilevanza (ai fini del riconoscimento del danno emergente) solo qualora l’impresa subisca una illegittima esclusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Convertito in legge il decreto P.A. del 2025

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Con la l. 9 maggio 2025, n. 69 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 109 del 13.05.2025), entrata in vigore il 14 maggio 2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle PP.AA.

Il testo della l. 69/2025 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-13&atto.codiceRedazionale=25G00076&elenco30giorni=false.

Il testo coordinato del d.l. 25/2025, come convertito dalla l. 69/2025, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-13&atto.codiceRedazionale=25A02898&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Individuate le Autorità delegate per la VINCA

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Con la D.G.R.V. n. 438 del 22.04.2025 (pubblicata nel B.U.R. n. 59 del 09.05.2025), sono state individuate le Autorità delegate per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) riportate negli Allegati A, B e C nonché i relativi livelli di valutazione, in attuazione dell’art. 15 l.r. Veneto 27 maggio 2024, n. 12 e del Regolamento regionale n. 4/2025.

La D.G.R.V. è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=554549.

Il provvedimento identifica quattro tipologie di enti che potranno esercitare le funzioni di valutazione ambientale:

  • Unioni Montane: l’Unione Montana Agordina, Centro Cadore, Comelico, del Grappa e Pasubio-Piccole Dolomiti potranno occuparsi della valutazione preliminare (Livello I) per i siti Natura 2000 presenti nei loro territori di competenza.
  • Soggetti Gestori dei siti Natura 2000 e dei Parchi e Riserve naturali: questi enti gestiranno le procedure VINCA per i siti della rete Natura 2000 a loro assegnati o ricadenti nel territorio di loro competenza.
  • Veneto Agricoltura (AVISP): l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario avrà competenza su specifici siti della rete Natura 2000 indicati negli allegati del provvedimento.
  • ARPAV: anche l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto si occuperà di specifici siti, come dettagliato nell’allegato C della delibera.

Nonostante la delega di numerose competenze, la Regione Veneto continuerà a esercitare le funzioni VINCA in alcuni ambiti strategici:

  • Nelle procedure di VIA e VAS in cui è autorità competente
  • Per i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e le misure di compensazione in caso di valutazione negativa
  • In tutte le ipotesi non specificamente delegate che richiedano Valutazione d’Incidenza
  • Attraverso l’AVEPA per le concessioni di aiuti previsti dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale, limitatamente alla valutazione preliminare.

Le autorità delegate sono state individuate al termine di un processo di verifica articolato in tre fasi: ricognitiva, selettiva e attributiva. La Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso della Regione ha accertato il possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento delle procedure VINCA.

È interessante notare che le verifiche per le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia sono ancora in corso, quindi ulteriori autorità delegate potranno essere individuate con successivi provvedimenti.

In fase di prima applicazione, la Regione Veneto promuoverà azioni di supporto e collaborazione a favore delle autorità delegate per facilitare la messa a regime della delega, anche avvalendosi dei propri Enti Strumentali, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.

Questo nuovo assetto rappresenta un passo importante verso una gestione più capillare e specializzata delle procedure di valutazione ambientale sul territorio veneto, garantendo una maggiore efficienza nell’applicazione delle normative a tutela della biodiversità nei siti della rete Natura 2000.

Post di Daniele Iselle

Chiedete al SUAP ciò che è del SUAP

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed è chiamato a fornire, altresì, una risposta in luogo di tutte le PP.AA. comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, co. 3 l. 241/1990.

Il SUAP ha una sorta di competenza trasversale che, pur non sostituendosi a quelle delle varie PP.AA. coinvolte nel procedimento, ha un rilievo autonomo, fungendo da unico canale informativo sia verso le PP.AA. che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle PP.AA. competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze.

È inconfigurabile un’istanza rivolta al SUAP al di fuori del perimetro procedimentale di sua competenza, e, pertanto, è inidonea a far sorgere, a carico della P.A., l’obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso.

Nel caso di specie, il procedimento attivato dal richiedente aveva quale unico destinatario l’Ufficio edilizia del Comune, cui l’interessato si era rivolto, come per legge, per il tramite del suo SUAPE mediante inserimento nel sistema di una mera CILA, mentre nulla aveva inteso richiedere per la parte paesaggistica, sicché in alcun modo lo Sportello unico avrebbe potuto essere chiamato a rispondere della mancata attivazione di un endo-procedimento mai avviato, perché ritenuto non necessario dal richiedente con le dichiarazioni contenute nella pratica. Pertanto, non essendo stato avviato alcun procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non vi era ragione di comunicarne il rigetto, salvo nell’ottica della risposta di cortesia.

A fronte di un’istanza rivolta allo Sportello unico al di fuori dai casi di sua competenza non sussiste alcun obbligo di concludere il procedimento e di rispettare le regole di partecipazione di cui agli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, essendo irrilevante che la P.A. cui è riferibile l’istanza si raccordi direttamente con l’interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Divieto di cambio di destinazione d’uso per gli alberghi di Sottomarina

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato la legittimità del P.I. di Chioggia, nella parte in cui impedisce il mutamento della destinazione d’uso delle strutture ricettive esistenti a Sottomarina.

In una determinata zona omogenea sono possibili una o più destinazioni d’uso, a seconda di ciò che è previsto dalla strumentazione urbanistica di un determinato Comune, in coerenza con la finalità cui una determinata zona è destinata. Ambedue questi aspetti dell’attività pianificatoria riguardano, almeno in astratto, un insieme di beni omogenei e assumono una valenza di carattere generale, sicché, sia la zonizzazione del territorio comunale sia l’individuazione delle destinazioni d’uso coerenti e consentanee alle zone individuate, costituiscono esplicazione del potere conformativo della proprietà, attribuito dal legislatore al Comune. Di regola, infatti, il vincolo nascente dall’esercizio del potere di pianificazione ha natura conformativa e non espropriativa, quando costituisce un limite alle facoltà del diritto di proprietà di ordine generale, imposto, cioè, su una pluralità indistinta di beni ad un fine di interesse pubblico che trascende gli interessi dei singoli proprietari.

Post di Alberto Antico – avvocato

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