Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA, adottato in data antecedente all’entrata in vigore della l. 91/2022 (di modifica degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001), relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, trattandosi di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (PdC) e non di ristrutturazione edilizia.
La presentazione di una SCIA per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 44, co. 6 d.l. 77/2021, come convertito nella l. 108/2021 (procedura speciale per alcuni progetti PNRR), come pure quella conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4 art. cit., ricomprende il provvedimento di VIA, nel senso che include in un unico atto lo stesso e i singoli titoli abilitativi, ma non li sostituisce, con conseguente onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
L’incidenza sul diritto di proprietà della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, quale effetto legale della determinazione, si pone su di un piano distinto e non congruente rispetto alla contestazione della mancata valutazione, sin da tale fase del complesso procedimento, di misure di prevenzione del potenziale aggravamento del rischio di incidente rilevante.
Il Consiglio ha istituito in questo senso un paragone con il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che, pur seguendo una differente disciplina (art. 27-bis del codice dell’ambiente), individua un analogo tema di inclusione di singoli titoli autorizzatori per un’opera, che conservano dunque la loro autonomia funzionale, ciò comportandone l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 10 novembre 2025, n. 167 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 265 del 14.11.2025), sono state approvate misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione.
Sono altresì state concesse numerose deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (come la navigazione, le leggi elettorali, l’istruzione, la tutela della disabilità, la protezione civile ecc.).
L'avvocato Pietro Bonso, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota di commento alla sentenza del TAR Veneto n. 1862 del 22 ottobre 2025 relativa alla legittimità di una SCIA in sanatoria presentata ai sensi del nuovo art. 36-bis, d.P.R. 380/2001, per legittimare un intervento di ristrutturazione (nella forma del ripristino tipologico) eseguito in parziale difformità dal Permesso di costruire.
Si legge nella sentenza: «Il cosiddetto “rispristino tipologico” non è cosa diversa o “minore” rispetto alla ristrutturazione, ma non è che una delle forme mediante le quali si esplica la ristrutturazione edilizia; e infatti, secondo la definizione recata dall’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 “costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ne deriva che non esiste un intervento di “ripristino tipologico” in sé distinto (altro e diverso) da quello di ristrutturazione, ma soltanto un intervento di “ristrutturazione da attuarsi mediante rispristino tipologico”»
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza della sez. II, 22 ottobre 2025, n. 1862 si è occupato del rapporto tra l'ordine di demolizione degli abusi edilizi e dell'onere della prova circa la obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme, necessario per ottenere la fiscalizzazione del'abuso.
Si legge nella sentenza: «Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (Tar Campania, Napoli, n. 6089/2023; Tar Sicilia, Palermo, n. 1025/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 9572/2023)»
E' stato respinto il motivo di ricorso con cui veniva denunciata la mancata applicazione della fiscalizzazione in alternativa alla demolizione.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, di fronte a una SCIA edilizia ordinaria, il Comune possiede poteri inibitori, repressivi e conformativi disciplinati dall’art. 19 l. 241/1990, da esercitarsi in via ordinaria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (commi 3 e 6-bis art. cit.) e, solo in presenza di tutte le condizioni poste per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dall’art. 21-nonies l. cit., entro il più lungo termine di 12 mesi previsto da tale disposizione (comma 4 art. cit.).
Una volta scaduto il periodo di 30 giorni, il “consolidarsi” della SCIA determina l’impossibilità per il Comune di intervenire, se non subordinatamente al riscontro dei presupposti per l’intervento in autotutela. Se il Comune non motiva la sussistenza dei requisiti di quest’ultimo istituto, l’eventuale inibitoria tardiva rispetto al termine di 30 giorni è inefficace ex art. 2, co. 8-bis l. 241/1990.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il provvedimento di inibitoria di una SCIA ordinaria emanato dal Comune dopo il termine di 30 giorni, entro quello di 12 mesi, ma senza motivare la sussistenza dei requisiti ex art. 21-nonies l. 241/1990, deve essere considerato inefficace ai sensi del precedente art. 2, co. 8-bis. Tale provvedimento tardivo ab origine è privo di effetti e sottratto all’onere di tempestiva impugnazione.
Colui che ha presentato la SCIA ordinaria può avanzare un’azione di (mero) accertamento volta a far valere in giudizio l’inefficacia: l’azione appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 3 c.p.a.
Qualora il Comune abbia emanato ulteriori provvedimenti sfavorevoli a seguito della tardiva inibitoria della SCIA (nel caso di specie, un’ordinanza di rimessione in pristino), essi devono invece essere ritualmente impugnati a mezzo di una tempestiva azione di annullamento.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Nel caso di specie, un condòmino trasformava una delle proprie finestre in una porta-finestra, aggiungendo tre gradini. Gli altri condòmini lamentavano che l’area cui questa porta-finestra dava accesso costituiva una parte comune condominiale.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la descritta trasformazione costituisce un’opera che, in quanto tale, non preclude in alcun modo l’uso dell’area medesima da parte degli altri condòmini, né ne altera la destinazione, ferma l’azione civilistica spettante a ciascun comproprietario, ex art. 1102 c.c., a tutela del decoro architettonico dell’edificio.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Con l’accordo del 23 ottobre 2025, n. 140/CU raggiunto in sede di Conferenza unificata (pubblicato in G.U., Serie generale n. 263 del 12.11.2025), è stata approvato, nel contesto della nuova modulistica standardizzata per il settore del commercio, l’aggiornamento del modulo di comunicazione per l’esercizio di attività di commercio all’ingrosso.
Il TAR Catania ha affermato che nel procedimento di project financing, l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.
La disciplina della procedura di project financing di cui all’art. 193 d.lgs. 36/2023, come novellata dal d.lgs. 209/2024 (cd. decreto correttivo), non si applica “ai procedimenti di finanza di progetto in corso” alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, ossia il 31.12.2024, intendendosi per “procedimenti in corso” le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto.
Il piano economico-finanziario (PEF) rappresenta il fulcro della proposta progettuale, dal momento che consente alla P.A. di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Un suo vizio intrinseco si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima, inficiandola.
Una proposta relativa alla realizzazione in “concessione” di lavori o servizi può considerarsi presentata all’ente concedente - in quanto completa dei suoi elementi qualificanti - allorquando essa contenga, unitamente agli altri elementi individuati dall’art. 193, co. 3 d.lgs. 36/2023, il PEF asseverato.
Il PEF non può degradare a elemento meramente integrativo successivo rispetto alla proposta, di cui ne qualifica (e, anzi, ne deve qualificare) fin dal principio il contenuto, anche al fine di rispettare le tempistiche della prima fase del project financing.
Laddove la presentazione del PEF asseverato sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2024, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall’art. 193 d.lgs. 36/2023, come emendata dal d.lgs. 209/2024, entrata in vigore il 31 dicembre 2024, dovendosi escludere che a tale data di entrata in vigore del decreto correttivo la procedura in oggetto potesse considerarsi già “in corso”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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