SCIA edilizia e istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 23-bis, co. 2 d.P.R. 380/2001, secondo cui qualora l’interessato abbia depositato una SCIA e una contestuale istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari all’intervento edilizio, l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo la comunicazione da parte dell’Autorità procedente dell’avvenuta acquisizione di tutti i necessari atti di assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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