Tenda ancorata al suolo
Il TAR Veneto ha affermato che una tenda da sole, ancorata al suolo con struttura in metallo e bulloni, deve considerarsi un’opera fissa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che una tenda da sole, ancorata al suolo con struttura in metallo e bulloni, deve considerarsi un’opera fissa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la presentazione di una SCIA in variante ad un permesso di costruire con Piano Casa, proprio per la sua dichiarata natura accessoria al titolo edilizio principale, non supera il PdC stesso. Qualora ciò si ipotizzasse, si porrebbe il problema del mancato rispetto del termine del 31 marzo 2019, fissato dall’art. 17 l.r. Veneto 14/2019.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto, con riferimento ad una SCIA in variante ad un PdC con Piano Casa a beneficio di un immobile in categoria di rischio A ai sensi del d.P.R. 151/2011, ha affermato che il parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco può essere richiesto inviando allo Sportello Unico il progetto dell’opera di inizio attività (SCIA) con allegata la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. La mancanza del certificato in parola non riverbera alcun effetto sulla legittimità del titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione normativa, solo mediante l’esercizio del potere di autotutela decisoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/08/29/202/sg/pdf
Post di Daniele Iselle
Nel caso di specie, il privato impugnava l’ordinanza di demolizione spiccata da un Comune nei confronti di un abuso edilizio (previo diniego del relativo condono), affermando l’incompetenza del Comune stesso ex art. 41 d.P.R. 380/2001, in quanto la suddetta norma riserverebbe il relativo potere al Prefetto.
Il TAR Veneto ha respinto la doglianza sulla base dei seguenti motivi: a) la competenza di cui all’art. 41 d.P.R. cit. è stata trasferita al Prefetto solo dal settembre 2020, in epoca successiva all’emanazione del provvedimento impugnato; b) l’ordine di demolizione è stato reso anche ai sensi degli artt. 33 e 34 d.P.R. cit., che prevedono che l’ordinanza ripristinatoria, decorso inutilmente il termine assegnato al privato, sia eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
Perché il TAR non si è limitato a dire che la competenza prefettizia ex art. 41 cit. ha natura suppletiva, secondo il chiaro dettato del comma 1 (“In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione [da parte del Comune] entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto …”)?
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ribadito il carattere reale dell’ordine di demolizione, con conseguente ricaduta dell’onere di rimessione in pristino sul proprietario dell’area, a prescindere dalle sue responsabilità in ordine alla realizzazione dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso non condiziona la legittimità dell’ordinanza di demolizione. L’istanza di fiscalizzazione, piuttosto, dà luogo a un autonomo subprocedimento a valle dell’ordine di demolizione, che riguarda la sola fase della materiale esecuzione dell’ordine di demolire.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente di localizzare, all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare.
L’art. 338 r.d. 1265/1934 non può essere utilmente richiamato per sanare opere abusive, posto che detta disposizione si limita ad ammettere un piccolo ampliamento per opere che siano state previamente assentite, senza che tale norma possa giustificare, di per sé, alcuna sanatoria.
Peraltro, le deroghe al vincolo cimiteriale vanno interpretate in senso restrittivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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