Onere della prova del tempo di realizzazione dell’abuso edilizio

24 Set 2024
24 Settembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che spetta a colui che ha commesso l’abuso edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Tempo di realizzazione di un edificio: si sta ammorbidendo l’onere della prova in capo al privato?

24 Set 2024
24 Settembre 2024

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di possedere un magazzino rustico edificato senza licenza edilizia.

Il privato presentava due foto aree dalle quali emergeva che nel luglio 1955 il fabbricato non esisteva, essendo invece presente nell’altra foto del 1968. Il privato depositava altresì un atto di divisione del 1974, ove si menzionava il magazzino.

Il Comune spiccava l’ordinanza di demolizione, fatta salva dal TAR Palermo.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rovesciato la sentenza di prime cure.

I documenti supra menzionati costituivano chiari principi di prova, almeno in ordine al fatto che – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse stato realizzato nel lasso di tempo ultradecennale dal 1955 al 1967, piuttosto che nel periodo biennale 1967-1968. Risultando comprovata in modo certo (mediante aerofotogrammetria) l’esistenza dell’immobile al 1968, in ciò è insito altresì un principio di prova (secondo l’id quod plerumque accidit) di preesistenza dell’immobile anche al 1967, a fronte del quale deve considerarsi ribaltato sul Comune l’onere probatorio (altrimenti gravante sul proprietario) di dimostrare il contrario.

Inoltre, dai documenti versati in atti, non risultava adeguatamente provato quanto affermato dal Comune, circa il fatto che il manufatto de quo – al momento della sua realizzazione – fosse inserito all’interno del centro urbano, non essendo sufficiente la mera presenza di alcune o anche di molte costruzioni per ampliare sic et simpliciter il relativo perimetro.

Il sito della Giustizia amministrativa dà atto che questa sentenza risulta in forte controtendenza: “L’orientamento costante è nel senso che l’onere probatorio grava esclusivamente e in modo rigoroso sul privato richiedente il titolo straordinario”. È pur vero che in questo caso il privato non chiedeva una sanatoria né un condono, bensì reagiva ad un’ordinanza di demolizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il mancato tempestivo pagamento dell’oblazione del condono edilzio

24 Set 2024
24 Settembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che il mancato pagamento dell’oblazione nei termini comporta per ciò solo l’applicazione delle sanzioni e, quindi, prima di tutto la rimessione in pristino ovvero la demolizione per il caso di opere realizzate senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo. Tale impostazione è coerente con la logica delle norme sul condono: una deroga alle norme che disciplinano l’assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge. Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili

24 Set 2024
24 Settembre 2024

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regolamento relativo all’individuazione delle modalita’ di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/SG

Post di Daniele Iselle

La fiscalizzazione e la bollitura del reo

23 Set 2024
23 Settembre 2024

L'articolo 34 del DPR 380 prevede una fattispecie ragionevole (nota come "fiscalizzazione") con una sanzione che, però, nel corso del tempo si sta evolvendo in modo sempre più eccessivo e sproporzionato.

La fattispecie ragionevole è quella degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire che non possono essere in qualche modo sanati e neanche demoliti senza pregiudizio della parte eseguita in conformità: per essi si prevede che al posto della demolizione si paghi una sanzione pecuniaria.

Del resto si consideri che in tantissimi casi gli attuali proprietari di questi beni non sono gli autori degli abusi, spesso realizzati anche 50 o 70 anni fa, ma magari gli eredi o spesso anche gli acquirenti in buona fede ignari del problema.

La sanzione che si sta evolvendo in modo sempre più irragionevole: nel testo originario si prevedeva di calcolarla in misura pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Una prima spinta a rendere eccessiva la sanzione sulla parte residenziale la diede la giurisprudenza, dicendo una cosa che la legge non prevede affatto, vale che il costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 dovesse non solo essere raddoppiato, ma anche attualizzato ad oggi: in questo modo la sanzione raggiunse importi davvero molto elevati e inaccessibili per molti cittadini.

La frenesia punitiva ha avuto una accelerazione col decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024, che ha stabilito, nell'articolo 9-bis, comma 1-bis, che il pagamento della sanzione dell'articolo 34 conferisce all'immobile "fiscalizzato" lo stato legittimo: prima di questa previsione l'immobile fiscalizzato rimaneva abusivo, anche se non demolibile.

Adesso la legge prevede che la sanzione debba essere moltiplicata per tre, invece che per due, rendendo così astronomico un importo che spesso già prima era lunare (a causa della attualizzazione).

La logica di questo aggravamento della sanzione consiste nell'idea che, siccome lo Stato e i Comuni sono così "buoni" che ti consentono di sanare un immobile gravemente abusivo (anche se non è colpa dell'interessato), allora questo beneficio deve essere pagato a carissimo prezzo.

Per fortuna che nessuno ha ricordato al legislatore che in passato una pena utilizzata per infierire sul reo era la sua bollitura.

La conseguenza concreta dell'importo eccessivo della sanzione è che spesso i possibili interessati evitano di chiedere la fiscalizzazione e la parte abusiva dell'immobile rimane lì in una sorta di limbo, non demolita, non sanata e non fiscalizzata, in attesa di tempi migliori.

E questa situazione danneggia la commerciabilità di questi immobili senza portare alcun vantaggio all'ordinato assetto del territorio dal punto di vista edilizio e urbanistico.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

P.s. Se fiscalizzare 40 mq costasse 40.000 euro, l'importo sarebbe elevato, ma affrontabile, Ma se costa 200.000 euro, chi ha interesse a fiscalizzare?

Antenne radio e canoni concessori

23 Set 2024
23 Settembre 2024

Il T.A.R. Veneto spiega perché le antenne radio che occupano il suolo comunale, di regola, non sono soggetto ai canoni concessori: ai sensi dell’art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), come sostituito dall’art. 68 del d. lgs. n. 70 del 2012, infatti, i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti, oneri o canoni non stabiliti per legge.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Antenne telefoniche e Piano delle localizzazioni

23 Set 2024
23 Settembre 2024

Il TAR Sardegna ha annullato un diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto radio base sul lastrico solare di un edificio di proprietà privata, motivato esclusivamente sul fatto che il richiedente non ha richiesto previamente l’inserimento dell’impianto nel Piano delle localizzazioni.

L’indicazione dei siti idonei non è tassativa e, laddove il gestore proponga siti diversi, l’ufficio competente deve svolgere un’istruttoria tecnica per verificare che tali siti non siano incompatibili con gli interessi primari che il Piano delle antenne è preposto ex lege a tutelare.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Come funziona il silenzio assenso sull’istanza per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile

23 Set 2024
23 Settembre 2024

Il Consiglio di Stato chiarisce che il silenzio assenso sull’istanza per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile non si forma se la domanda non è completa, ma, se la documentazione è completa, si forma anche se è in contrasto con la normativa, se il Comune non provvedere prima.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Diniego di installazione di un’antenna telefonica: vi sono controinteressati al ricorso?

23 Set 2024
23 Settembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che, qualora l’impresa di telefonia impugni il diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto radio base sul lastrico solare di un edificio di proprietà privata, non vi è alcun controinteressato in senso tecnico, considerato che l’accoglimento dell’istanza in alcun modo impedirebbe agli altri operatori del settore di fare analoghe richieste su altri siti (privati o pubblici).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Diritto intertemporale in materia di normativa locale sulla localizzazione delle antenne telefoniche

23 Set 2024
23 Settembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che, qualora un’impresa di telefonia si veda opporre un diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto radio base sulla base del regolamento e del Piano delle localizzazioni allora vigente, non ha interesse ad impugnare le successive modifiche di tali normative.

Le previsioni sopravvenute hanno carattere generale ed astratto e, ratione temporis, non trovano concreta applicazione a sfavore delle pratiche presentate in precedenza.

Nel caso di specie, poi, l’unica sopravvenienza sfavorevole per l’impresa (costituita dalla prossimità di una scuola dell’infanzia, quale “sito sensibile”) si rinveniva nella relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate nella fase di consultazione che ha preceduto l’approvazione del nuovo Regolamento: tale relazione, tuttavia, è solo un atto avente natura endoprocedimentale, come tale insuscettibile di arrecare una lesione concreta ed attuale alla posizione dell’impresa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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