Notifica dell’ordinanza di demolizione

11 Dic 2025
11 Dicembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’ordinanza di demolizione e di ripristino dei luoghi emessa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 deve essere indirizzata anche al proprietario dell’immobile abusivo, indipendentemente dal fatto che questi non sia l’autore materiale dell’abuso, in quanto il rapporto materiale con il bene lo pone nella condizione di poter ottemperare all’ordine di ripristino che è atto dovuto, il quale è volto a eliminare una situazione oggettivamente antigiuridica, essendo finalizzato al ripristino dell’ordine urbanistico e non richiede la coincidenza tra autore dell’abuso e proprietario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’ordinanza di demolizione

11 Dic 2025
11 Dicembre 2025

Il TAR Palermo ha posto utili princìpi in materia di ordinanza di demolizione.

In particolare, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino o pecuniaria sostitutiva è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo, dimostrando che l’opera abusiva può sempre essere rilevata a prescindere dagli effetti nel tempo e del suo autore, impedendo così il consolidamento della situazione abusiva.

Tale affermazione trova conferma nella non trasmissibilità della sanzione personale agli eredi del sanzionato, ma questo non vale per le sanzioni reali. Resta peraltro impregiudicata la responsabilità penale e civile del tecnico incaricato, che non può essere vagliata dal G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Introdotto il silenzio-assenso sull’istanza di PdC a beneficio di immobili vincolati, se l’Autorità di tutela del vincolo si è espressa favorevolmente

10 Dic 2025
10 Dicembre 2025

Con l’art. 40 l. 2 dicembre 2025, n. 182, il Parlamento ha novellato l’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001, in materia di permesso di costruire a beneficio di immobili vincolati.

Si allega un prospetto dove si evidenziano le modifiche intervenute.

Post di Alberto Antico – avvocato

novelle alle norme sul PdC per immobili vincolati

Novellata la norma sulla pubblicizzazione delle istanze di autorizzazione per le antenne telefoniche

10 Dic 2025
10 Dicembre 2025

Con l’art. 27 l. 2 dicembre 2025, n. 182, è stato modificato l’art. 44, co. 5 d.lgs. 259/2003, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

Il testo novellato del comma 5 art. cit. (inserzioni in grassetto) recita: “Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’indebitamento degli enti locali per l’escussione di fideiussioni a garanzia di mutui concessi a concessionari inadempienti:

10 Dic 2025
10 Dicembre 2025

Il dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sull’indebitamento degli enti locali per l’escussione di fideiussioni a garanzia di mutui concessi a concessionari inadempienti in commento alla deliberazione n. 185/2025 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti.

Italia Ius_Indebitamento enti locali per fideiussioni 

Novità in materia di delega legislativa sui dehors

10 Dic 2025
10 Dicembre 2025

Con l’art. 50 l. 2 dicembre 2025, n. 182, il Parlamento ha modificato la legge di delega al Governo in materia di dehors per le attività produttive e gli alberghi.

Si allega un prospetto dove si evidenziano le modifiche intervenute.

Post di Alberto Antico – avvocato

novelle alla legge delega sui dehors

Precisazioni sulla SCIA per gli spettacoli dal vivo

10 Dic 2025
10 Dicembre 2025

L’art. 7, co. 2 d.l. 201/2024, come convertito nella l. 16/2025, afferma che, al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 01.01.2025, fuori dei casi previsti dagli artt. 142 e 143 del regolamento di esecuzione del TULPS, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA ordinaria, presentata dall’interessato al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Con l’art. 34 l. 2 dicembre 2025, n. 182, sono stati introdotti i seguenti commi 2 bis-quater all’art. cit., a precisazione delle modalità di presentazione di tale SCIA.

Si è precisato che quest’ultima indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, e di una relazione tecnica di un ingegnere, architetto, perito industriale o geometra iscritto all’albo che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni (co. 2-bis).

L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA alla P.A. (co. 2-ter).

Quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, la P.A., ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al Capo VI del d.P.R. 445/2000, può adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni (co. 2-quater).

Post di Alberto Antico – avvocato

Aggiornato il decreto sulle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi degli edifici

09 Dic 2025
9 Dicembre 2025

Con il decreto interministeriale 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 283 del 05.12.2025), è stato aggiornato il decreto 26 giugno 2015, recante l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-05&atto.codiceRedazionale=25A06487&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Dimezzato, da 12 a 6 mesi, il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o autotutela

09 Dic 2025
9 Dicembre 2025

Con la l. 2 dicembre 2025, n. 182 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 281 del 03.12.2025), che entrerà in vigore il 18.12.2025, è stata approvata la legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&atto.codiceRedazionale=25G00190&elenco30giorni=false.

È una legge lunga, di 74 articoli, che interviene sulle materie più disparate e che meriterà un’attenzione particolare da parte degli interpreti.

Eclatante – per gli operatori del diritto amministrativo – è l’art. 1 l. cit., che dimezza il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, da 12 a 6 mesi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il Consiglio di Stato afferma che il vincolo cimiteriale può essere ridotto anche per un intervento edilizio privato

09 Dic 2025
9 Dicembre 2025

Il Consiglio di Stato applica alla lettera l'art. 338, comma 5, t.u. leggi sanitarie, nel testo novellato nel 2002, sottolineando che esso prevede che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

La valutazione della compatibilità igienico-sanitaria spetta alla competenza dell’Azienda sanitaria locale, dice il CDS.

Qualche dubbio sul fatto che la sentenza sia stata adeguatamente meditata sgorga dal fatto che essa non tiene conto di quanto stabilisce il comma 4-bis dell’art. 41 l.r. Veneto 11/2004,  come riscritto ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016, il quale prevede che: “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”. Questo comma sembrerebbe, infatti, non consentire gli interventi edilizi privati. A questo punto si aprirebbero due possibilità: una è quella di dire che il comma 4 bis della legge regionale si riferisce solo agli interventi pubblici e non esclude quelli privati consentiti dal comma 5 dell'articolo 338 della legge statale, l'altra è quella di dire che la legge regionale è in contrasto con quella statale.

Non è poi tanto chiaro dalla motivazione della sentenza cosa il CDS abbia pensato in relazione a un altra questione, vale a dire quali effetti abbia prodotto la legge del 2002 sui vincoli che erano stati in precedenza ridotti sulla base della normativa previgente:  secondo una possibile lettura, visto l'esito del processo, il CDS avrebbe inteso dire che la legge del 2002 non ha riespanso i vincoli ridotti; secondo una diversa lettura della sentenza, invece, il CDS ha ritenuto la questione non rilevante ai fini di questo processo, perchè il caso da decidere è stato risolto sulla base della surriferita affermazione in base alla quale dopo il 2002 il Consiglio Comunale avrebbe la possibilità di ridurre il vincolo cimiteriale anche per consentire interventi edilizi privati.

Insomma è una sentenza poco illuminante, con più ombre che luci.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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