25 Giugno 2025
Il TAR Palermo ha affermato che spettano al G.A. le controversie relative alla revoca di un contributo quando il provvedimento impugnato attiene alla verifica di un requisito di ammissione alla procedura di finanziamento che l’interessato doveva possedere sin dal giorno in cui ha presentato la sua domanda, e non ad un inadempimento delle condizioni stabilite in sede di erogazione, o dalla legge, o ad uno sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato.
Non è applicabile al provvedimento di secondo grado la disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, né quella della revoca del precedente art. 21-quinquies, quando l’atto che determina il venir meno del provvedimento ampliativo è frutto di una valutazione della condotta tenuta dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto (cd. decadenza sanzionatoria) o di un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità del provvedimento ampliativo (cd. decadenza accertativa).
È illegittimo il provvedimento con cui viene revocato un finanziamento a favore di un operatore privato per violazione dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 (richiamato dall’avviso pubblico), quando le violazioni fiscali contestate al beneficiario del contributo sono riferibili a debiti fiscali propri dell’associazione non riconosciuta da lui legalmente rappresentata, per la cui riscossione l’Ente impositore ha agito nei soli confronti dell’associazione, venendo in rilievo semmai, ai sensi dell’art. 38 c.c., una responsabilità a carattere accessorio del legale rappresentante rispetto ad un debito tributario che rimane dell’associazione, per cui è necessario che l’Ente impositore notifichi l’avviso di accertamento anche nei suoi confronti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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