Il TAR Veneto ha affermato che tale obbligo non sussiste, qualora venga approvata un’osservazione che attenga ad una modifica puntuale, concernente una singola area, inidonea ad alterare i criteri ispiratori del PATI.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 24, co. 2-bis l.r. Veneto 27/2003, secondo cui il Consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.
Nel caso di specie, si trattava di una struttura destinata all’accoglienza di persone che presentano disabilità motorie, cognitive e sensoriali, o con ridotta mobilità per ragioni di anzianità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la norma speciale di uno strumento urbanistico comunale che riguardi uno specifico e ben determinato tipo di intervento (nel caso di specie, una norma delle N.T.A. del P.R.G. sugli ampliamenti attuati mediante sopraelevazione di fabbricati preesistenti che si trovino già a minor distanza dai confini e/o dai fabbricati) prevale sulle norme generali di quella zona.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la fattibilità di un intervento edilizio è subordinata alla conclusione favorevole di un complesso di moduli procedimentali (paesaggistici, ambientali, urbanistici ed edilizi) tra loro autonomi ma tendenzialmente interdipendenti, nel senso che la conclusione sfavorevole di anche solo uno di essi fa venir meno la possibilità di edificare. In quest’ottica, la circostanza che il provvedimento in autotutela “confonda” motivi ostativi di natura edilizia e motivi di natura paesaggistica non rileva se, infine, almeno una ragione ostativa sia effettivamente presente.
Nel caso di specie, non potendosi rilasciare la compatibilità paesaggistica postuma per la presenza di nuovi volumi, il procedimento di sanatoria dell’immobile non aveva motivo per proseguire.
Si segnala che, in questa sentenza, il TAR ha affermato apertis verbis che per le parti di un giudizio è più “satisfattivo” ricevere un rigetto nel merito, che in rito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha riconosciuto come pertinenza urbanistica un ricovero per attrezzi da giardino realizzato in aderenza all’abitazione principale e al magazzino (già condonato) con modalità e materiali in linea con le previsioni del regolamento edilizio comunale e del d.m. 2 marzo 2018 concernente le opere edilizie in regime di attività libera, avente un’area d’ingombro inferiore a 10 mq, senza alcun valore autonomo di mercato e senza aumento del carico urbanistico.
Tale pertinenza era realizzabile in regime di attività edilizia libera.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
Nel caso di specie, il ricorrente riusciva a dimostrare che il proprio fondo, di circa 600 mq, sul quale insiste un manufatto in legno e lamiera su platea di calcestruzzo adibito a deposito attrezzi, non è pertinenziale rispetto al limitrofo immobile del Novecento di pregio architettonico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la disposizione del regolamento edilizio comunale che imponga pro futuro un adeguamento delle canne fumarie esistenti non può dirsi stricto sensu dotata di efficacia retroattiva, giacché non altera gli effetti giuridici di situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, ma impone per il futuro, entro un termine ragionevole, la conformazione degli immobili esistenti alla nuova disciplina, allo scopo di tutelare rilevanti interessi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un’abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Si ha un intervento edilizio minore, per il quale non è richiesto titolo edilizio, solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. Al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Sul punto pubblichiamo una nota dell'ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, il quale affronta la tematica con precipuo riferimento alla D.G.R. Marche n. 971/2021, giungendo alla conclusione negativa.
Il TAR Veneto ha offerto utili principi sui requisiti di legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti