La sanatoria giurisprudenziale non c’è più, dice il TAR Veneto

22 Mag 2023
22 Maggio 2023

Il TAR Veneto ha affermato che in assenza del requisito della doppia conformità, ormai espressamente richiesto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, non residuano margini per l’applicazione della sanatoria impropria o giurisprudenziale, istituto ormai definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza, sia amministrativa, sia della Corte Costituzionale.

Si segnala però che la giurisprudenza penale fa riferimento alla sanatoria impropria per qualificare un provvedimento ex art. 36 cit. che essa ritiene in qualche modo viziato, cosicché non è ritenuto idoneo ad estinguere il reato edilizio, ma ne vengono fatti salvi gli effetti sul piano amministrativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Impatto del nuovo strumento urbanistico sugli interventi effettuati in forza di titoli edilizi precedenti

22 Mag 2023
22 Maggio 2023

Il TAR Veneto ha affermato che le previsioni di uno strumento urbanistico generale possono conformare l’attività di trasformazione e di utilizzazione del territorio solo per l’avvenire e non sono opponibili ai soggetti che abbiano legittimamente effettuato interventi di trasformazione in costanza di norme previgenti, avviando i lavori in epoca anteriore all’entrata in vigore di previsioni successive incompatibili.

Queste ultime possono influire sull’attività pregressa solo nel senso di precludere gli interventi di nuova costruzione e/o di avvio di nuove attività compatibili con la destinazione urbanistica previgente ma non compatibili con quella sopravvenuta.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo o di ristrutturazione che non comportino la creazione di nuova volumetria sono sempre ammissibili sul patrimonio edilizio già realizzato, che il privato deve poter continuare ad utilizzare in conformità ai titoli già ottenuti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La pubblicazione di un atto sull’Albo pretorio comunale fa scattare per tutti quanti il termine di decadenza per l’impugnazione?

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Il TAR Sardegna ha risposto di no: la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio comunale fa decorrere il termine d’impugnazione (sempre che non sia prescritta la notifica individuale) solo nei confronti del diretto destinatario dell’atto stesso e non certamente nei confronti dei terzi, in relazione ai quali la parte che eccepisce la tardività del ricorso ha l’onere di dimostrare la pregressa conoscenza dell’atto impugnato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblico impiego e questioni di giurisdizione

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’impugnazione del provvedimento che conferisce un incarico dirigenziale nella P.A., riservato a chi sia già dirigente in altra P.A., a seguito del mero esame dei curricula dei candidati, pur se da parte di una Commissione, ma senza alcuna griglia di punteggi da attribuire né formazione di una graduatoria finale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblico impiego: graduatorie preesistenti o nuovo concorso?

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Il TAR Sardegna ha affermato che il principio di tendenziale priorità delle graduatorie esistenti riguarda le sole graduatorie di procedure concorsuali svolte dalla stessa P.A. che debba, poi, reclutare nuovo personale.

Le altre PP.AA. hanno la possibilità, non l’obbligo, di attingere dalla precedente graduatoria del concorso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Potere di risoluzione dei conflitti tra Amministrazioni in capo al Consiglio dei Ministri

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Il TAR Sardegna ha posto utili principi a proposito del potere previsto dall’art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire al Consiglio, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Nel caso di specie, di fronte a una richiesta di potenziamento di un parco eolico, il Ministero della Cultura esprimeva il parere vincolante di segno negativo, cosicché il Ministero della Transizione Ecologica, invece di formalizzare il parere negativo di VIA, sollecitava il Presidente del Consiglio ad esercitare il potere surriferito.

La delibera del Consiglio dei Ministri costituisce un atto di alta amministrazione e può contraddire l’eventuale giudicato che si sia formato sulla legittimità del parere dell’Amministrazione che il Consiglio ritenga di disattendere.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Revoca dei revisori dei conti da parte dell’Ente Locale

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Nel caso di specie, una Provincia revocava anzi tempo i propri revisori dei conti, motivando tra le altre contestazioni anche sulla base dei ritardi nel rendere i pareri di competenza.

I revisori eccepivano che gli Uffici comunali avevano ritardato a loro volta la trasmissione dei documenti necessari a rendere i pareri.

Il TAR Sardegna ha affermato che, anche se non è il revisore tenuto a richiedere la documentazione necessaria ad esprimere il proprio parere, ma è l’Ente Locale che deve predisporla e trasmetterla, se tuttavia ciò non ha luogo, il revisore deve darne atto nel proprio parere, e non invece ometterne la presentazione nei termini.

Post di Alberto Antico – avvocato

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“Atti connessi e presupposti”…

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Il TAR Veneto evidenzia che la clausola di stile con cui si chiude l’elencazione degli atti amministrativi impugnati con ricorso, tale per cui il gravame si estende “a tutti gli atti connessi o presupposti” a quelli espressamente impugnati, non può implicare l’estensione “silenziosa” della medesima azione di annullamento ad uno strumento urbanistico. Si tratta infatti di atto amministrativo generale soggetto solo alla pubblicità legale, che non viene comunicato personalmente alla parte.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sull’autorizzazione per il Sindaco a stare in giudizio

20 Mag 2023
20 Maggio 2023

Il TAR Veneto evidenzia che il Sindaco, in generale, non necessita di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, avendo la rappresentanza dell’Ente locale: lo Statuto comunale, però, potrebbe prevedere soluzioni diverse.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione nelle zone sismiche dopo il decreto “sblocca cantieri”

19 Mag 2023
19 Maggio 2023

L’art. 67, co. 8-ter d.P.R. 380/2001 recita: “Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

Tale comma è stato introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. b, n. 2 d.l. 32/2019, come convertito dalla l. 55/2019, cd. decreto Sblocca cantieri.

Il comma 8-ter cit. si applica a due fattispecie:

  1. Le opere ex 94-bis, co. 1, lett. b, n. 2 T.U. edilizia, ovvero le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3), classificate tra gli interventi di minore rilevanza;
  2. Le opere ex 94-bis, co. 1, lett. c, n. 1 T.U. edilizia, ovvero gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, cd. interventi privi di rilevanza.

Sorge il dubbio se questa esenzione dal collaudo si applichi anche alle zone sismiche.

Infatti, l’art. 94-bis T.U. edilizia, rubricato Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, al comma 6 prevede: “Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico”.

A sua volta, l’art. 67, co. 1 T.U. edilizia afferma: “Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.

Tale norma richiama solo il comma 8-bis – che esclude il collaudo per riparazioni e interventi locali – non anche il comma 8-ter dell’art. 67 cit.

Peraltro, la prima delle ipotesi contemplate dal comma 8-ter consiste proprio nelle riparazioni ed interventi locali, di cui al precedente comma 8-bis.

Il dubbio sollevato – e che sostiene la non applicabilità del comma 8-ter alle zone sismiche – argomenta che se il legislatore avesse voluto estendere l’esenzione dal collaudo anche nelle zone sismiche, sarebbe stato sufficiente integrare il comma 8-bis aggiungendo gli interventi privi di rilevanza (ovvero la seconda ipotesi dell’attuale comma 8-ter), dato che la prima ipotesi è già ricompresa.

Interrogati sul punto, si ritiene che, invece, l’esenzione valga anche per le zone sismiche.

In premessa, si osserva che, purtroppo, non si può confidare che il legislatore scelga la formulazione più ragionevole, laddove voglia pur semplificare la normativa.

La relazione parlamentare illustrativa del decreto Sblocca cantieri afferma: “Al fine di semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi edilizi, l'articolo reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si novella l'articolo 65 recante norme sulla denuncia dei lavori di realizzazione, nonché le norme relative alle attività edilizie in zone sismiche, prevedendo l'introduzione nel testo unico di nuove disposizioni recanti, tra l'altro, una classificazione degli interventi quali «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza», con l'introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente”.

Il legislatore ha quindi ritenuto di dover offrire una nuova classificazione degli interventi edilizi, in aggiunta a quelle già esistenti, allo specifico fine di individuare regimi autorizzatori particolari per gli interventi in zona sismica. Significa che la classificazione individuata dall’art. 94-bis T.U. edilizia contiene interventi già descritti o comunque già evincibili dalla restante normativa.

Con particolare riferimento agli “interventi di riparazione” e a gli “interventi locali sulle costruzioni esistenti”, si deve distinguere se essi avvengono in zona sismica o no:

  • in zona non sismica, l’art. 67, co. 8-bisU. edilizia esclude apertis verbis che per tali interventi serva il collaudo;
  • in zona sismica, tali interventi sono classificati tra quelli di “minore rilevanza” dall’art. 94-bis, co. 1, lett. b, n. 2 T.U. cit. A questo punto, si ritiene che operi il comma 8-ter dell’art. 67 cit., secondo cui anche per questi interventi è escluso il collaudo.

Analogamente, per gli interventi privi di rilevanza ex art. 94-bis, co. 1, lett. c, n. 1 T.U. cit., opera l’esenzione dal collaudo disposta dal medesimo comma 8-ter cit. Anche perché, tali interventi privi di rilevanza sono descritti da una definizione al limite del tautologico: “c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”.

Forse il legislatore ha introdotto un comma apposito per meglio sottolineare la novità della riforma introdotta con lo Sblocca cantieri, ovvero che anche in zona sismica vi sono interventi esentati dal collaudo.

Gli operatori giuridico-economici sembrano concordare su questa linea.

Ad esempio, la Giunta regionale della Liguria ha approvato la delibera n. 812 del 05.08.2020, contenente “D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c. 2 e c. 5 e l.r. n. 29/1983 art. 5-bis c. 1 lett. c). Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche”, ove si legge: “Per quanto riguarda l’art. 67 del D.P.R. 380/2001, relativo al collaudo statico, si rileva la novità della trasmissione via PEC del certificato di collaudo statico da parte del Collaudatore. Il nuovo testo stabilisce inoltre che, per gli interventi privi di rilevanza e gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo statico sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori (art. 67 c. 8-bis e 8-ter)”.

Il diritto vivente, perciò, sembra orientarsi a dire che in zona sismica si applica l’esenzione prevista dall’art. 67, co. 8-ter più volte citato.

Post di Alberto Antico - avvocato

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