18 Gennaio 2023
Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza di sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia.
Il Comune, però, constatava che la rappresentazione dello stato di fatto presentava degli errori e, in ogni caso, non sussistevano i requisiti della doppia conformità .
Per l’effetto, il Dirigente comunale comunicava al privato che non si sarebbe dato avvio al subprocedimento finalizzato al rilascio del decreto di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Il TAR Veneto ha confermato che il mancato ottenimento della sanatoria edilizia rende improcedibile, per carenza d’interesse, l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, la quale è atto presupposto, ancorché autonomo, rispetto al titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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