E’ rilevante la riconoscibilità dell’errata quantificazione del costo di costruzione al fine di dovere pagare il conguaglio?
Il TAR Veneto sottolinea che è inconferente la non riconoscibilità, da parte del privato, dell’errore di quantificazione del costo di costruzione dovuto, in quanto si tratta di una mera operazione contabile. Ciò posto, non è nemmeno necessario che il titolo edilizio preveda un’espressa riserva di conguaglio, trattandosi del recupero dell’aliquota minima del 5% che trova fonte in una norma di legge (l’art. 16, co. 9 T.U. Edilizia).
Post di Alessandra Piola – avvocato




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