Il TAR Veneto ha affermato che, pur avendo i silos un innegabile nesso funzionale con l’attività di un’azienda agricola, essi comportano un ingombro volumetrico, per di più assolutamente rilevante, con una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale, che non è neppure parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché sono forniti di un autonomo valore di mercato e la loro cubatura denota senza possibilità di smentita una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Pertanto, la loro edificazione richiede un PdC.
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Il TAR Salerno ha affermato che la destinazione di un’area all’accoglienza e al ricovero della popolazione colpita da eventi calamitosi, operata dal piano di emergenza comunale, pur determinando una funzionalizzazione della stessa alle necessità di protezione civile, non elide la possibilità di sfruttamento economico durante i periodi di non emergenza.
In ragione della limitazione alla sua concreta utilizzabilità, per effetto della destinazione emergenziale, è però precluso il rilascio di titoli edilizi, il cui contenuto sia tale da interferire con le necessità tipiche di protezione civile da attivarsi al momento dell’emergenza.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la regola della suddivisione in lotti assolve ad una funzione pro-concorrenziale e, in specie, di favor partecipationis per l’accesso alle gare delle micro-, piccole e medie imprese. Essa è, tuttavia, solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità con le attività in corso al momento del subentro dei nuovi affidatari e l’efficace e puntuale coordinamento e controllo di questi ultimi, scongiurando ogni eventuale pregiudizio per il corretto e tempestivo controllo dell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente la sicurezza delle persone.
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Con la l. 27 aprile 2026, n. 59 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 97 del 28.04.2026), in vigore dal 28.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18.01.2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 54 del 10.12.2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 96 del 27.04.2026), è stato approvato il rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (art. 1, co. 6 l. 144/1999), primo semestre 2025.
Il TAR Brescia ha affermato che, in tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l’accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che abbia partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all’indizione della gara sulla base del progetto prescelto.
Se un problema di vantaggio competitivo per l’anticipata conoscenza del progetto non si pone per l’operatore che ha presentato il progetto, allora un tale problema non ha ragione di porsi nemmeno per gli altri operatori che hanno partecipato alla fase preliminare di selezione del progetto e che aspirano alla selezione del proprio progetto in luogo di quello scelto dalla P.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare di gara che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce una causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell’art. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023, che ammette la ribassabilità temperata dei costi della manodopera, purché l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l’operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo.
Non è ravvisabile alcuna indebita ingerenza del RUP, laddove lo stesso si limiti a correggere gli errori tecnici nella piattaforma telematica di gara, al fine di garantire la corretta applicazione della lex specialis, in ossequio ai compiti a lui affidati dall’art. 7, co. 1, lett. a e lett. e dell’allegato I.2 al d.lgs. cit.
Nel caso di specie, la lex specialis era stata correttamente interpretata nel senso di includere i costi della manodopera nella base d’asta ribassabile, mentre l’intervento della dirigenza della Stazione appaltante sul seggio di gara si era limitato a riscontrare il mancato, corretto funzionamento della piattaforma telematica prescelta per l’attribuzione dei diversi punteggi economici: nel valore che governava l’operatività della formula a sistema era stato inserito, come limite di importo e come dicitura esplicativa, il valore al netto dei costi della manodopera, in luogo del valore comprensivo di questi.
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Il TAR Salerno ha affermato che, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), colpiti da vicende relative a uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. La P.A., ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del RTI, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nel procedimento di esclusione da una gara pubblica per grave illecito professionale, la valutazione della Stazione appaltante può basarsi su un giudizio fiduciario di integrità e affidabilità dell’operatore economico, fondato su un quadro indiziario coerente e significativo, che includa anche la figura dell’amministratore di fatto, definita sulla base di criteri sostanziali e non formali. Tale valutazione non richiede il medesimo rigore probatorio richiesto in sede penale o civile, ma deve essere sostenuta da una motivazione congrua e logica.
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