Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la limitazione della responsabilitĂ  erariale

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Con il d.l. 12 maggio 2025, n. 68 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 108 del 12.05.2025), entrato in vigore il 12 maggio 2025, si è disposto che il termine ex art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, relativo alla responsabilità erariale, sia differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30.04.2025 e il 12.05.2025.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 21, co. 2 cit., limitatamente ai fatti commessi dal 17.07.2020 e ad oggi fino al 30.12.2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 l. 20/1994, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il testo del d.l. 68/2025 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-12&atto.codiceRedazionale=25G00078&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le modalitĂ  di demolizione di un abuso edilizio richiedono una ponderazione caso per caso

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che le modalitĂ  di esecuzione della demolizione di un abuso edilizio, anche nei casi piĂą gravi, deve essere vagliata caso per caso sulla base della sua frazionabilitĂ , ovvero della sua realizzabilitĂ  in concreto senza attingere la parte legittima, intesa come la parte del manufatto che si sarebbe potuta realizzare regolarmente.

Saranno le PP.AA. vigilanti ad indicare l’esatto oggetto della demolizione in quanto identificabile con la parte difforme, ancorché radicalmente difforme, salvo le divergenze esecutive siano tali da compenetrare inscindibilmente il realizzato nell’assentito, neutralizzando in toto la portata abilitativa di quest’ultimo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il completamento dei lavori previsti da un titolo decaduto

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 15, co. 3 d.P.R. 380/2001 consente di completare le opere realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto, subordinatamente al rilascio di un nuovo titolo edilizio (PdC o SCIA a seconda della consistenza dei lavori da completare) che riscontri la conformità della parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche vigenti alla data di rilascio del nuovo titolo e all’eventuale ricalcolo del contributo di costruzione.

Pertanto, chi richieda un titolo edilizio per il completamento delle opere giĂ  in precedenza autorizzate in base ad un PdC decaduto deve ritenersi legittimato a pretendere dal Comune che il ricalcolo del contributo tenga conto degli importi giĂ  corrisposti dal titolare del PdC originario per le medesime causali.

Tale pretesa non può dirsi prescritta, poiché attiene al corretto calcolo del contributo da versare e non al rimborso di un contributo già pagato. Si tratta, in altre parole, di una pretesa alla corretta quantificazione di un debito sorto per effetto del rilascio del titolo edilizio necessario per eseguire le opere di completamento e non della domanda tesa alla condanna al pagamento di un credito restitutorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’oblazione prevista dall’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 (prima della cd. riforma Salva casa)

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Nel caso di specie, il Comune quantificava tale sanzione nella misura intermedia tra minimo e massimo edittale “considerata la consistenza del fabbricato e delle varie opere da sanare rispetto al P.D.C. originario”.

Il TAR Veneto ha annullato tale decisione, poiché la quantificazione operata non si attiene al parametro legale che prevede (previa acquisizione della valutazione dell’Agenzia del territorio) la commisurazione della sanzione all’aumento di valore apportato dalle opere abusivamente realizzate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha laconicamente affermato che l’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata ai sensi dell’art. 4 l.r. Veneto 52/1978 condiziona l’efficacia, ma non la validità del permesso di costruire.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La ricomposizione ambientale

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato utili princìpi in materia, a partire dall’art. 9, co. 2 l.r. Veneto 13/2018 e dall’art. 14 l.r. Veneto 44/1982.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interesse a compiere l’intervento ad opponendum

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, rispetto all’impugnazione del provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, è ammissibile l’intervento ad opponendum dell’impresa al cui stabilimento la strada costituisce uno dei possibili accessi, anche se quello meno agevole. L’impresa vanta infatti una posizione di fatto che, comportando un vantaggio indiretto e riflesso discendente dall’eventuale reiezione del ricorso, legittima il suo intervento nel processo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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AttivitĂ  edilizia libera

12 Mag 2025
12 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’attività edilizia libera deve intendersi dal titolo edilizio (salve le ipotesi di CIL), ma non anche libera di essere fatta ovunque, giacché l’art. 6, co. 1 T.U. edilizia subordina tali interventi alle superiori esigenze della pianificazione comunale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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AttivitĂ  edilizia libera e interesse edilizio, culturale e paesaggistico

12 Mag 2025
12 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la circostanza che un intervento rientri nell’ambito dell’attività edilizia libera è irrilevante a fini paesaggistici, in quanto l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

Nel caso di lavori di edilizia libera su immobili vincolati come beni culturali, pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio, è sempre necessaria l’autorizzazione paesaggistica del Soprintendente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Locazioni turistiche non imprenditoriali

12 Mag 2025
12 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, fermo restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva ex art. 117, co. 2. lett. l Cost., al quale è riconducibile la libertà contrattuale in materia di locazione turistica e che può interferire con il settore del turismo.

L’attività di locazione per finalità turistica esercitata in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non richiede la SCIA ex art. 19 l. 241/1990, ma una mera comunicazione di inizio attività (c.i.a.), a fini di monitoraggio e non è quindi soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori dell’Amministrazione locale.

Gli immobili destinati a locazioni per finalità turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per i locali di civile abitazione, ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte della P.A., della stipula del contratto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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