La cancellazione della causa dal ruolo del G.A.
Il TAR Veneto ha affermato che l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, in passato rimessa alla discrezionalità esclusiva dell’organo giudicante, è oggi preclusa per effetto dell’art. 73, co. 1-bis c.p.a. (inserito nel 2021), a norma del quale “non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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