Tag Archive for: Amministrativo

Clausole escludenti ed apertura dell’offerta tecnica

09 Dic 2013
9 Dicembre 2013

 Il TAR Veneto, sez. I, nella sentenza del 02 dicembre 2013 n. 1338, si occupa delle c.d. clausole escludenti del bando di gara: “Il Collegio rileva, al riguardo, che la clausola del bando in concreto impugnata con l’aggiudicazione non ha natura “escludente” in quanto, di per sé, non è idonea a impedire una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica e, conseguentemente, non può considerarsi immediatamente e direttamente lesiva della situazione soggettiva dell’interessato.

Pertanto il Collegio, pur non ignorando le ragioni poste a fondamento dell’indirizzo giurisprudenziale “evolutivo” rispetto all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2003 – fatto proprio dall’ordinanza di rimessione (all’Adunanza medesima) della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 634 del 2013 –, ritiene nondimeno che, al caso di specie, debba farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara, e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale, e concreto l’interesse ad agire del singolo concorrente.

4.2. Peraltro, proprio tenuto conto della natura formale del vizio, la mancata allegazione da parte della ricorrente di alcun “concreto ingiusto svantaggio” in dipendenza della violazione del principio di trasparenza procedurale derivante dall’apertura in seduta riservata delle offerte tecniche non può determinare l’inammissibilità della doglianza, giacché l’invocata pubblicità anche della seduta prevista per l’apertura delle offerte tecniche risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ma anche «dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato» (cfr. punto 5 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 2011)”.

Invece, per quanto riguarda l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta privata, il Collegio afferma che: “5. Tanto premesso, l’Amministrazione, sottraendo alla seduta pubblica l’operazione di apertura delle buste recanti l’offerta tecnica, ha agito in violazione di una regola imposta dalla disciplina legale dell’affidamento dei contratti pubblici.

5.1. Ed invero, richiamando sul punto quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 2011, deve osservarsi che anche con specifico riferimento all’apertura della busta dell’offerta tecnica debbano valere i principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti in quanto la “verifica della integrità dei plichi” non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara.

Tale operazione, quindi, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, richiedendo pertanto di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.

5.2. Peraltro lo stesso art. 120, comma 2, del DPR n. 2017 del 2010 (così come modificato dall’art. 12, comma 1, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012, n. 94), applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede espressamente che: «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121»”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1338 del 2013

Concessione e riparto di giurisdizione

09 Dic 2013
9 Dicembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 02 dicembre 2013 n. 1341, si occupa del comparto di giurisdizione in materia di concessione, chiarendo che  : “la individuazione della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, deve essere elaborata esclusivamente alla stregua del petitum sostanziale (art.7 cpa), così come definito dalle storiche decisioni della Corte di Cassazione (n.2680/1930) e dal Consiglio di Stato (A.P. n. 1/1930), pacificamente e costantemente ribadito dai diversi plessi giurisdizionali ( Cass. Civ. s.u. 26 maggio 2004, n. 10180 e Cons. St., sez. V, 5 giugno 2012, 3298), e recentemente precisato e valorizzato da Corte Costituzionale n. 204/2004 e n.191/2006.

Pertanto è alla luce di tali insegnamenti che il ricorso proposto deve essere affidato all’esclusivo scrutinio del giudice ordinario, atteso che la questione sollevata attiene alla vigenza o meno, nonché alla esatta interpretazione del contratto intervenuto tra le parti e dei conseguenti diritti soggettivi da esso derivati.

In altre parole la natura intrinseca della questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene, esclusivamente ad evenienze comunemente definite paritetiche e che, in quanto tali, non involgono punto poteri autoritativi espressi dal concessionario nell’esercizio delle sue funzioni e potestà.

Quindi, per risolvere la questione oggetto del presente scrutinio, è necessario valutare, non già il legittimo utilizzo di potestà pubbliche – che non ci sono state -, bensì stabilire gli esatti termini della vicenda contrattuale intervenuta tra le parti, questione questa che attiene ad aspetti di esclusiva valenza negoziale della vicenda e, quindi, afferenti alla lamentata lesione di diritti soggettivi del ricorrente, che, come è noto, sono affidati allo scrutino del giudice ordinario (Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2009 , n. 1623)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1341 del 2013

PDL n. 393 : Norme per il recupero di suolo all’uso agricolo e ambientale per lo sviluppo sostenibile del Veneto

06 Dic 2013
6 Dicembre 2013

Pubblichiamo il progetto n. 393 di legge regionale, recante "Norme per il recupero di suolo all'uso agricolo e ambientale per lo sviluppo sostenibile del Veneto" , presentato dalle minoranze al Consiglio regionale il 14 novembre 2013 e assegnato alla II commissione.

testo presentato (254 Kb)

Di seguito ripubblichiamo il testo del disegno di legge presentato dalla Giunta Regionale il 4 novembre 2013.

PDL_consumo_suolo_testo_presentato_04.11.2013

Il testo coordinato e quello confrontato del terzo piano casa

05 Dic 2013
5 Dicembre 2013

Pubblichiamo il testo coordinato del terzo piano casa e il testo confrontato, ringraziando il dott. Luigi Rizzolo per questo ultimo.

Come ci ha segnalato una gentile lettrice, nel testo coordinato che circola (e che inizialmente avevamo pubblicato anche noi) c'è un errore:   l'art. 1 bis comma a) riporta ancora "per almeno i 24 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità", che non c'è nella legge.

Il testo che ora abbiamo pubblicato ha corretto tale l'errore (sperando che non ce ne siano altri...).

Invece ci è stato segnalato che mancava anche il comma 4 dell'art. 3 quater e abbiamo corretto (artigianalmente) anche tale errore.

testo coordinato 3° PIANO CASA

confronto legge 14 e nuovo piano casa

E’ illegittima l’inibitoria di una SCIA oltre il termine e il comune deve pagare le spese processuali e i danni

05 Dic 2013
5 Dicembre 2013

La sentenza del TAR veneto n. 1297 del 2013 riguarda un caso di tardiva inibitoria di una SCIA.

Il TAR annulla la inibitoria e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali e al risaricmento dei danni, quantificati in via equitativa in euro 10.000.

Si legge nella sentenza: "il Collegio rileva in via principale la fondatezza del primo motivo, con il quale è stata dedotta l’illegittimità dell’ordine di inibizione dell’attività oggetto della SCIA, in quanto provvedimento assunto pacificamente ed abbondantemente oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 19 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; attesa, infatti, la sequenza degli atti e delle comunicazioni intercorse fra l’amministrazione e le istanti, risulta palese che il provvedimento inibitorio è stato assunto fuori termine, da cui la sua illegittimità; invero, una volta che è stata rilevata la presunta illegittimità dell’attività segnalata, non risultando accoglibili le controdeduzioni rese dal legale delle istanti e per loro conto nell’ambito del procedimento, persistendo, nonostante l’assolvimento dell’onere di integrazione documentale, l’esercizio dell’attività segnalata, era doveroso da parte dell’amministrazione, nel rispetto del termine di sessanta giorni (anche da intendere come decorrenti dall’esaurirsi del termine assegnato per completare la documentazione e/o adeguarsi ai rilevi sollevati circa l’uso dell’area), assumere il provvedimento inibitorio; detto adempimento è tuttavia stato assolto tardivamente, in quanto le controdeduzioni di parte istante portano la data del 7 marzo 2013, mentre l’ordine di non proseguire l’attività è staio impartito soltanto il successivo 12 settembre;

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00). Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria, ritiene il Collegio che, considerata la tempistica degli eventi e l’immediatezza della presente decisione, possa essere riconosciuto alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno subito per effetto del provvedimento impugnato, nella misura, stabilita in via equitativa, di euro 5.000, 00 (cinquemila/00) per ciascuna delle due ricorrenti, per complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1297 del 2013

Riqualificazione energetica degli edifici: in caso di lavori non conclusi al 31.12.2013, solo le spese già sostenute beneficiano della detrazione del 65%

05 Dic 2013
5 Dicembre 2013

Pubblichiamo una nota sintetica sulla questione di cui al titolo.

detrazione 65%

Riflessi penali del mancato pagamento dell’IVA

05 Dic 2013
5 Dicembre 2013

Pubblichiamo in allegato una nota di appunto sui riflessi penali del mancato pagamento dell'IVA, ringraziando la Società e Professionisti srl di Malo (VI).

omesso versamento IVA

Al convegno Venetoius del 6 dicembre interverranno l’assessore Marino Zorzato e l’arch. Vincenzo Fabris

04 Dic 2013
4 Dicembre 2013

Si informa che al convegno organizzato da Venetoius per il 6 dicembre 2013 a Torri di Quartesolo sul terzo piano casa interverranno e prenderanno la parola anche l'assessore al Territorio e Vicepresidente della Regione Veneto ing. Marino Zorzato e il dirigente dell'urbanistica del Veneto arch. Vincenzo Fabris.

Sarebbe utile uniformare a livello regionale le definizioni tecniche e i parametri urbanistici ed edilizi in materia di governo del territorio?

04 Dic 2013
4 Dicembre 2013

Pubblichiamo un interessante lavoro preparato da ANCI Toscana e da INU Toscana nel 2010 e reperito sul web, contenente "La proposta di regolamento per l’unificazione a livello regionale delle definizioni tecniche e dei parametri urbanistici ed edilizi in materia di governo del territorio".

Sarebbe utile che la Regione Veneto approvasse un simile regolamento?

Segnaliamo una parte dell'indice del regolamento

Art. 6 - Indice insediativo residenziale (Ir)
Art. 7 - Superficie territoriale (St)
Art. 8 - Superficie fondiaria (Sf )
Art. 9 - Superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap)
Art. 10 - Indice di fabbricabilità territoriale (It)
Art. 11 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 12 - Indice di fabbricabilità fondiaria (If )
Art. 13 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf )
Art. 14 - Superficie utile lorda (Sul)
Art. 15 - Superficie utile (Su)
Art. 16 - Superficie utile abitabile o agibile (Sua)
Art. 17 - Superficie non residenziale o accessoria (Snr)
Art. 18 - Superficie complessiva (Scmp)
Art. 19 - Superficie coperta (Sc)
Art. 20 - Rapporto di copertura (Rc)
Art. 21 - Rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros)
Art. 22 - Altezza massima (Hmax)
Art. 23 - Altezza interna netta (Hin)
Art. 24 - Altezza virtuale (Hv)
Art. 25 - Numero dei piani (Np)
Art. 26 - Volume lordo (Vl)

Art. 27 - Volume (V)
Art. 28 - Volume virtuale (Vv)
Art. 29 - Superficie di vendita (Sv)
Art. 30 - Superficie permeabile di pertinenza (Spp)
Art. 31 - Rapporto di permeabilità (Rp)
Art. 32 - Densità arborea (Da)
Art. 33 - Superficie agraria utilizzabile (Sau)

parametri-urbanistici-unificati

Oneri specifici ed appalto di servizi

04 Dic 2013
4 Dicembre 2013

Anche il T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, con la sentenza del 22 novembre 2013 n. 1254, si occupa dell’annosa questione degli oneri specifici. In particolare, con riferimento alla categoria degli appalti di servizi di cui allegato II del D. Lgs. 16372006, afferma che: “1.1. Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.

1.2. L’appalto di cui si discute rientra, per concorde ammissione delle parti, tra quelli di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti, ed in particolare nella categoria n. 23: “Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati”.

1.3. E’ noto che gli appalti di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti sono esclusi dall’applicazione delle norme di dettaglio dello stesso Codice, fatta eccezione per quelle specificamente richiamate dall’art. 20 ma non conferenti al caso in esame (art. 68, specifiche tecniche; art. 65, avviso sui risultati della procedura di affidamento; art. 225, avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Gli stessi appalti, secondo la previsione dell’art. 27 del Codice, sono assoggettati soltanto al rispetto del principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

1.4. Le norme del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare i c.d. “oneri da interferenza” nei bandi di gara e l’obbligo per i concorrenti di specificare i c.d. “oneri da rischio specifico” nelle proprie offerte economiche sono sanciti dall’art. 86 commi 3-bis e 3-ter e dall’art. 87 comma 4 del Codice dei Contratti.

Tali norme, per la loro stretta specificità di dettaglio, sono inidonee ad integrare principi generali, salvo che non si voglia ravvisarne uno in ogni frammento del reticolato normativo del Codice, secondo un ordine di idee che sarebbe, però, incompatibile con la ben diversa logica selettiva sottesa ai suoi articoli 20 e 27.

Non integrando principi generali, le predette norme non sono applicabili - neppure in via di eterointegrazione degli atti di gara - alle procedure che abbiano ad oggetto, come nel caso di specie, servizi di cui all’allegato II B, se non nell’ipotesi in cui la stazione appaltante si sia auto-vincolata ad osservarle richiamandole espressamente nella legge di gara.

1.5. Non è questo il caso, però.

Nel caso di specie, infatti, la legge di gara (art. 1.26 del bando) richiamava esclusivamente l’art. 86 comma 1, in relazione ai casi in cui si sarebbe proceduto alla verifica di anomalia, e l’art. 87 comma 2, in relazione agli elementi che avrebbero potuto costituire oggetto di giustificazione in sede di verifica di congruità.

La legge di gara non richiamava, invece, né l’art. 86 commi 3-bis e 3-ter, né l’art. 87 comma 4, ossia gli unici articoli del Codice dei Contratti conferenti al caso di specie.

Ne consegue che nella gara in esame non era sancito l’obbligo per le imprese concorrenti di indicare già in sede di offerta economica l’importo degli oneri della sicurezza.

Ne consegue ulteriormente che la mancata indicazione degli oneri della sicurezza nell’offerta economica non avrebbe potuto comportare l’esclusione del concorrente, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del Codice dei Contratti.

1.6. Tale conclusione, peraltro, non comporta che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti i concorrenti, in mancanza di una previsione specifica della legge di gara, siano esentati dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro: comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia auto-vincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli art. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4 del Codice dei Contratti, il concorrente che non abbia indicato gli oneri della sicurezza nella propria offerta, dovrà essere chiamato a specificarli successivamente nell’ambito della fase, eventuale, di verifica della congruità dell’offerta.

In questi termini la Sezione si è già pronunciata con sentenza n. 1376 del 21 dicembre 2012, alle cui più ampie considerazioni si rinvia e dalle quali non v’è motivo per discostarsi (in senso analogo, anche Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510).

1.7. Ai predetti rilievi va aggiunto che, nella fattispecie in esame, neppure il modulo di offerta economica allegato alla lettera di invito contemplava uno spazio per l’indicazione degli oneri di sicurezza, con ciò rafforzando il legittimo affidamento dei concorrenti sulla correttezza di una formulazione dell’offerta economica che non contemplasse anche l’indicazione degli oneri della sicurezza.

Anche su questo punto la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, oltre che nel precedente già citato, con sentenza n. 5 del 9 gennaio 2012.

In senso conforme: Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510, in cui si richiama il principio di prevalenza, in tali fattispecie, del favor partecipationis, e, soprattutto, la recentissima pronuncia della stessa Sezione del Consiglio di Stato 24 ottobre 2013 n. 5155, in cui - con affermazione che travalica il ristretto ambito degli appalti esclusi di cui all’allegato II B per estendersi, invece, a qualsivoglia procedura di gara – si afferma che “l’Amministrazione che ricorre a moduli per la stipula di contratti pubblici, allorché vi siano contrasti tra prescrizioni predisposte per la gara, è tenuta al rispetto dei principi di buona fede e affidamento delle imprese nella lex specialis al fine di negare che ciò possa risolversi in un danno per le stesse, attraverso la loro espulsione dalla procedura, ed all’adempimento dell’obbligo di comunicare le cause di invalidità di cui abbia conoscenza, la cui violazione non può essere addossata alla parte privata”.

Se tale principio vale nel caso in cui il modulo di offerta sia difforme dalla legge di gara, come nel caso esaminato dalla sentenza da ultimo citata, a maggior ragione esso deve valere nel caso in cui esso sia invece conforme alla lex specialis, come nel caso in esame (in termini analoghi, e con specifico riferimento all’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2013 n. 145).

1.8. Resta a questo punto da approfondire, secondo l’invito contenuto nell’ordinanza cautelare del giudice di appello, se a diverse conclusioni non debba pervenirsi, sia in applicazione dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2006 (che, essendo norma di carattere generale applicabile a tutte le gare d’appalto, potrebbe ritenersi applicabile anche ai servizi esclusi dal Codice dei Contratti), sia alla luce del chiarimento reso dalla stazione appaltante in corso di gara.

1.9. Ritiene il collegio che i due profili appena evidenziati non conducano a conclusioni diverse da quelle già rassegnate.

1.10. Quanto al primo di essi, osserva il collegio che nelle procedure aventi ad oggetto gli appalti di cui all’allegato II B, l’obbligo di specificare gli oneri della sicurezza nella offerta economica a pena di esclusione dalla gara non può farsi discendere automaticamente dall’art. 26 comma 6 del D. L.vo 81/08, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte” valutino l’adeguatezza del valore economico al costo del lavoro e della sicurezza: é ben vero che quest’ultimo deve essere “indicato e risultare congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”, ma la norma non prescrive affatto che questa indicazione debba essere effettuata, dai partecipanti alla gara, a pena di esclusione nella offerta economica (TAR Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1376).

Naturalmente, va ribadito che tale conclusione non equivale ad esentare le imprese concorrenti dall’onere di indicare in gara gli oneri da rischio specifico, ma solo a rimandare l’esposizione di tali oneri nella sede, eventuale, del controllo di anomalia dell’offerta, sede nella quale il concorrente dovrà giustificare la sostenibilità e l’attendibilità della propria offerta economica anche alla luce dell’incidenza sul prezzo offerto degli oneri per la sicurezza, che in tale occasione - ma solo in questa - dovranno essere specificamente indicati.

1.11. Per ciò che attiene al secondo profilo, si osserva quanto segue.

Il chiarimento era del seguente tenore: “ATTENZIONE: OFFERTA ECONOMICA Si ricorda alle ditte che nello schema di offerta dovranno essere evidenziati gli oneri per la sicurezza”.

Esso introduceva un adempimento non previsto dalla legge di gara, e dunque, dovendosi escludere che attraverso un chiarimento la stazione appaltante possa integrare o modificare la legge di gara, è gioco forza interpretare l’apparente contrasto tra le due disposizioni alla luce del principio del favor partecipationis.

D’altra parte, il chiarimento non imponeva l’osservanza del predetto obbligo “a pena di esclusione”, e pertanto non è possibile far discendere dall’inosservanza della prescrizione alcuna conseguenza espulsiva in danno del concorrente, tanto più nel contesto di una procedura in cui, non solo la lexspecialis, ma neppure il modulo di offerta economica allegato alla lettera di invito prevedevano tale indicazione.

Ancora di recente, alcune condivisibili decisioni del giudice amministrativo hanno evidenziato che “nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla abbia specificato in ordine all’onere d’indicare - a pena di esclusione - i costi di sicurezza aziendale, l’esclusione della ditta che abbia omesso tale indicazione verrebbe a colpire (in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e del favor partecipationis) i concorrenti che hanno presentato un’offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando e dall’allegato modulo d’offerta; legittimamente, pertanto, la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del favor partecipationis, ammette a partecipare alla procedura di evidenza pubblica la medesima ditta (TAR Bari, sez. II, 22 ottobre 2013 n. 1429).

1.12. La Sezione è consapevole che il tema degli oneri della sicurezza nella gare d’appalto è tuttora oggetto di orientamenti non univoci nella giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado (e talora anche all’interno della stessa Sezione del giudice d’appello), con effetti che possono talora produrre disorientamento negli operatori e disfunzionalità nel sistema.

Tuttavia, al di là del fatto che, ad un esame più approfondito, talune apparenti divergenze giurisprudenziali sembrano trovare fondamento e giustificazione nelle peculiarità delle singole fattispecie esaminate nelle varie decisioni - e in attesa, in ogni caso, di un opportuno intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria - vi è da osservare che l’orientamento più recente del giudice di appello, che il collegio reputa più ragionevole e decisamente più convincente, è quello efficacemente riassunto da Consiglio di Stato, sez, III, 10 luglio 2013, n. 3706, il quale, anche in riferimento ad appalti di servizi di cui all’allegato II A del Codice dei Contratti, sembra ormai orientato ad escludere che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta economica possa comportare ex se l’esclusione del concorrente, potendo l’esclusione conseguire “soltanto all’esito – s’intende, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica del suo insieme” (in senso analogo, ancora più di recente, Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5070)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Piemonte n. 1254 del 2013

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