Tag Archive for: Amministrativo

Costo del lavoro ed appalti

04 Dic 2013
4 Dicembre 2013

Nella medesima sentenza n. 1254/2013, il T.A.R. Piemonte affronta anche la questione relativa al costo del lavoro indicato nell’offerta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali di riferimento e che, ex art. 86 D. Lgs. 1563/2006, costituisce un parametro per valutare la congruità dell’offerta: “Al riguardo, giova preliminarmente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale - che questa Sezione condivide - secondo cui i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163: di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti puntualmente giustificato.

Del pari consolidato è l'indirizzo secondo cui la verifica di anomalia dell'offerta deve avere a oggetto la congruità dell'offerta economica non con riferimento a ciascuna singola voce di essa, ma nella sua interezza e globalità, servendo le giustificazioni dell'impresa, e il contraddittorio che su di esse s'instaura ai sensi del citato art. 86, ad accertare l'effettiva sostenibilità e affidabilità dell'offerta nel suo complesso”.

 Nella stessa sentenza inoltre, per quanto riguarda il requisito della competenza tecnica dei commissari, si afferma che: “Per quanto riguarda il requisito relativo alla competenza tecnica dei singoli commissari, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il requisito richiesto dall’art. 84 comma 2 del Codice dei Contratti (essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”) debba essere valutato compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto di gara (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4836; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124; TAR Piemonte, sez. I, n.88/2010)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Piemonte n. 1254 del 2013

Il TAR Veneto fulmina ancora la Soprintendenza che vieta i pannelli solari

04 Dic 2013
4 Dicembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1294 del 2013 annulla un altro parere della Soprintendenza che vieta l'installazione di pannelli solari.

Scrive il TAR: "Ritenuto che la fattispecie in esame sia riconducibile ad analoghe controversie, nelle quali è stato ugualmente censurato il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici, parere espresso con termini e motivazione del tutto identici a quelli qui contestati (“in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”); che, conformemente all’orientamento già manifestato a tale riguardo, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la prescrizione contestata risulta viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione; che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta; che, infatti, nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione dell’impianto di cui si controverte; che quindi non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto; che quindi, come già osservato dal Tribunale, cfr. sentenza n. 1104/2013, “Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici ( in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)”; per le considerazioni così svolte, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica e contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare".

sentenza TAR Veneto 1294 del 2013

Il testo del disegno di legge in discussione in questi giorni in parlamento su città metropolitane, province, unione e fusione di comuni

04 Dic 2013
4 Dicembre 2013

Pubblichiamo il testo finale approvato dalla Commissione del disegno di legge in  materia di città metropolitane, province, unione e fusione di comuni, in discussione in questi giorni in parlamento.

DDL_città metropolitane

Il piano campagna coincide con il livello naturale del terreno privo di sistemazioni artificiali

03 Dic 2013
3 Dicembre 2013

 Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 28 novembre 2013 n. 5700, torna ad occuparsi del piano di campagna chiarendo che la c.d quota zero corrisponde al livello del terreno privo di ogni intervento umano: “Orbene, il contrasto inter partes concerne il significato da attribuire all’espressione “dal livello del sito circostante comunque sistemato”: avendo il primo giudice ritenuto che con essa si faccia riferimento a quella che risulti essere la pregressa condizione “naturale” del piano di campagna dal quale muove la misurazione dell’altezza, con rigorosa esclusione di qualsivoglia “sistemazione” artificiale (anteriore o contestuale all’intervento da assentire), mentre l’odierna appellante insiste nell’affermare che l’aggettivo “sistemato” non potrebbe non essere inteso quale indicativo dell’intento di ricomprendere anche la suddette “sistemazioni” artificiali.

Nel caso di specie, premesso che l’edificio oggetto del permesso di costruire insiste su un suolo caratterizzato da plurimi dislivelli e terrazzamenti, il T.A.R. ha rilevato come inammissibilmente l’altezza di alcuni dei box di cui al progetto originariamente assentito era stata calcolata a partire dalla sommità di un “terrapieno artificiale” di altezza superiore di circa mt- 1,5-2 rispetto alla strada preesistente, del quale nello stesso progetto era prevista la realizzazione.

La Sezione, come già anticipato in fase cautelare (cfr. ordinanza nr. 2851 del 2010), condivide appieno tale interpretazione, dal momento che i limiti alle altezze degli edifici previsti dagli strumenti urbanistici non possono variare a seconda della “sistemazione” che il richiedente intende dare al piano di campagna circostante con lo stesso progetto su cui chiede al Comune l’assenso, ma devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore (cfr. Cons. St., sez. IV, 24 aprile 2009, nr. 2579)”.

 Di conseguenza: “la disposizione dell’art. 7 delle Nta non esonera, ma impone che le misurazioni avvengano da una quota “reale” e non artificialmente creata; che tale non era il ballatoio utilizzato dall’appellata quale quota 0 di partenza, e ciò sarebbe sufficiente a respingere il mezzo di primo grado, essendosi accertato che quella era una quota artificiale; che muovendo dalla quota “0” erano stati largamente superati i limiti di altezza”.

 Nella medesima sentenza il Collegio sembra affermare che, laddove le N.T.A. comunali facciano riferimento al concetto di “strade” per misurare il piano campagna, tale espressione deve ricomprendere non solamente le strade pubbliche, ma anche quelle private.

Nello specifico si legge che: “Invero la tesi secondo cui il verificatore era incorso in un errore, allorché aveva considerato quale quota di riferimento per la misurazione delle altezze, la stradina privata edificata dalla Segeco medesima e posta a sud del corpo di fabbrica D appare indimostrata e non condivisibile, posto che, da un canto, il postulato dal quale essa muove (l’art. 7 delle Nta prevedeva invece che il calcolo delle altezze facesse riferimento a strade pubbliche e non anche private) non è rinvenibile e, per altro verso, la circostanza che della privata stradina fosse priva di marciapiede, non rileva in quanto la richiamata norma di cui all’art. 7 prevede giustappunto che, qualora il marciapiedi manchi, il calcolo della quota debba partire dal livello della strada o piazza”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5700 del 2013

Il presupposto per applicare l’art. 34 del DPR 380 è che sia oggettivamente impossibile demolire la parte abusiva

03 Dic 2013
3 Dicembre 2013

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1268 del 2013.

Si legge nella sentenza: "è fondato, in particolare, il primo motivo e, ciò, nella parte in cui si rileva la violazione dell’art. 34 sopra citato, risultando dirimente sul punto l’accertamento della circostanza in base alla quale si rileva come si sia in presenza di un intero fabbricato (quello preesistente) che è del tutto autonomo e distinto dalla nuova costruzione, in proprietà della ricorrente e realizzata sulla base dell’autorizzazione del 1961 sopra ricordata.
6.1 Si consideri, ancora, come l’Amministrazione non abbia dimostrato la pregiudizialità della demolizione rispetto alla parte del fabbricato autorizzato, presupposto quest’ultimo anch’esso indispensabile al fine di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. In considerazione di quanto sopra precisato è possibile applicare quell’orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. VI, 09-04-2013, n. 1912) che ha sancito che “La previsione normativa di cui all'art. 34, comma secondo, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) deve essere interpretata - in conformità alla natura di illecito posto in essere ed alla sua valenza derogatoria rispetto alla regola generale posta dal primo comma - nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione. Deve, pertanto, risultare in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso. Né in tale contesto, pertanto, possono assumere rilievo aspetti relativi alla eccessiva onerosità dell'intervento”.
6.2 Un’analoga pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 09-04-2013, n. 1912) ha sancito che “In materia di abusivismo edilizio l'art. 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia "oggettivamente impossibile" procedere alla demolizione del manufatto abusivo. Deve, pertanto, risultare in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso (Riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna, sez. I, 28 novembre 2012, n. 733)”. Ne consegue come, in applicazione dei principi sopra richiamati l’Amministrazione comunale abbia applicato i principi di cui all’art. 34 citato in una fattispecie del tutto esorbitante e differente rispetto a quella disciplinata dalla stessa disposizione".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1268 del 2013

Quando il Comune è tenuto a motivare una ordinanza di demolizione di opere abusive

03 Dic 2013
3 Dicembre 2013

Il TAR Veneto nella sentenza n. 1268 del 2013 ricorda che una ordinanza di demolzione di opere abusive di regola non necessita di motivazione sul pubblico interesse, salvo casi particolari.

Quali?: "necessario premettere come nel corso del procedimento, a fronte delle osservazioni svolte, il legale del Comune aveva riconosciuto che non vi fossero elementi certi per l’accertamento dell’abuso edilizio rilevando come “in ogni caso non vi sarebbe quella particolare motivazione atta a sorreggere la sanzione dell’abuso ad una così lunga distanza temporale dalla sua commissione”. Il provvedimento ora impugnato concludeva, tuttavia, archiviando il procedimento per la contestazione dell’abuso in precedenza avviato e ordinando il pagamento della sanzione pecuniaria sopra ricordata.
8.1 Nel corso del giudizio è stato possibile accertare che l’abuso contestato nel provvedimento impugnato (omessa demolizione in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell’Autorizzazione edilizia del 05/10/1961) doveva farsi risalire a più di 50 anni. Sempre in corso di causa si è potuto rilevare la legittimità dell’edificio più risalente, in quanto realizzato prima che l’Amministrazione comunale si dotasse del proprio primo piano di fabbricazione risalente al 1962 e che, ancora, l’abuso contestato doveva ricondursi alla sola violazione dell’autorizzazione sopra citata.
8.2 Ne consegue che proprio in considerazione della complessità della fattispecie, dei dubbi della stessa Amministrazione contenuti nel provvedimento impugnato, non poteva non individuarsi a carico dello stesso Comune di Cadoneghe l’esistenza di un onere di motivazione più intenso, idoneo ad esplicitare l’esistenza dell’interesse pubblico all’erogazione della sanzione pecuniaria, provvedimento quest’ultimo che, pur non disponendo la demolizione, confermava comunque l’esistenza di un abuso e ordinava il pagamento di una sanzione pur alternativa a quella della demolizione.
8.3 Nulla di tutto ciò è possibile evincere dal provvedimento impugnato. Nessuna ragione, argomentazione di sorta, che permetta di desumere i motivi in relazione ai quali si ritiene necessario perseguire un abuso a così considerevole distanza di tempo.
8.4 Questo Collegio è a conoscenza di quell’orientamento giurisprudenziale diretto ad affermare come l’interesse pubblico alla demolizione non necessiti di una specifica motivazione, rilevando il carattere “dovuto” dei provvedimenti sanzionatori.
8.5 Detto orientamento, tuttavia, deve considerarsi recessivo rispetto alla particolarità della fattispecie in esame, laddove si era accertato come l’abuso fosse da circoscrivere ad un periodo così antecedente nel tempo; laddove l’Amministrazione comunale aveva accertato, seppur implicitamente, la legittimità del manufatto originario. 8.6 Tutto queste circostanze avrebbero dovuto determinare l’Amministrazione nel valutare se sussistessero reali ed effettivi motivi per reprimere l’abuso, ragioni di interesse pubblico che evidentemente non avrebbero potuto essere individuate nell’esigenza di preservare la salubrità dei luoghi, esigenza quest’ultima tutelata dall’emanazione dell’Ordinanza n. 4 del 04/05/2011 diretta all’esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi.
8.7 Sul punto è possibile applicare quell’orientamento (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I Sent., 06-09-2007, n. 1399) diretto a sancire che “Nel sistema sanzionatorio delineato dall'art. 13 L. 6 agosto 1967, n. 765, la scelta della sanzione (demolizione o sanzione pecuniaria) di volta in volta applicabile è di regola sottratta ad una valutazione del pubblico interesse; tale principio subisce però un'attenuazione: a) nell'ipotesi in cui l'attività privata, anche se formalmente in contrasto con l'art. 13, perché priva dell'autorizzazione, risulta comunque conforme allo strumento di pianificazione territoriale comunale e, b), nell'ipotesi in cui l'inerzia del comune di fronte all'abuso perpetrato si sia protratta per un notevole lasso di tempo: in entrambi questi casi non si può infatti dubitare della prevalenza di principi generali di natura diversa da quelli fissati dall'art. 13, con conseguente obbligo per il sindaco di motivare sul pubblico interesse alla demolizione (Consiglio Stato a. plen., 19 maggio 1983, n. 12)”.

avv. Dario Meneguzzo

Info aggiornate sul convegno Venetoius del 6 dicembre 2013 sul terzo piano casa e sull’urbanistica per il commercio

02 Dic 2013
2 Dicembre 2013

In considerazione dell'interventuta approvazione del terzo piano casa da parte del Consiglio Regionale del Veneto, abbiamo ritenuto opportuno ampliare lo spazio dedicato all'esame del terzo piano casa.

Di conseguenza, nella prima parte del convegno, relativa ai rapporti tra urbanistica e commercio, ci saranno le relazioni dell'avv. Guido Zago e dell'arch. Marisa Fantin e un intervento del prof. Bruno Barel e il resto del convegno sarà tutto dedicato al terzo piano casa.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza riconosce tre crediti formativi alla partecipazione al convegno.

Locandina convegno 6 dicembre 2013

Il terzo piano casa è stato pubblicato sul BUR ed è già entrato in vigore

02 Dic 2013
2 Dicembre 2013

Il terzo piano casa è stato pubblicato sul BUR n. 103 del 30 novembre 2013, come L.R. n. 32 del 29 novembre 2013 ed è già entrato in vigore.

L. R. Veneto 29 novembre 2013 n. 32

Come si la calcola la distanza di 10 metri tra pareti finestrate?

02 Dic 2013
2 Dicembre 2013

Segnaliamo un commento pubblicato sulla “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, news del 25 novembre 2013

"Si attenziona la presente sentenza in quanto il Consiglio di Stato, nella risoluzione della controversia in esame, ripercorre e richiama compiutamente la copiosa giurisprudenza sia di legittimità civile che amministrativa elaborata in subiecta materia. In particolare viene in primo luogo condivisa dal Collegio la consolidata giurisprudenza secondo la quale, perché si applichi la disciplina inderogabile di legge in materia di distanze, non è necessario che entrambe le pareti frontistanti siano finestrate, ma è sufficiente che lo sia una soltanto di esse. Si è detto in particolare in passato, che (Cass. civ. Sez. II, 20-06-2011, n. 13547): “la norma dell´art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati - che, siccome emanata in attuazione dell´art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali - va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell´edificio preesistente, essendo sufficiente, per l´applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta; ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.” (vedasi anche Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20574). Questo Consiglio di Stato ha condiviso – o forse è meglio dire anticipato - tale approdo (Cons. Stato Sez. IV, 05-12-2005, n. 6909), affermando che: “la distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti si riferisce a tutte le pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell´edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all´altra. Si rammenta in particolare, a tale proposito che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall´art. 9, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela. Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche a estendere e ampliare per l´intero fronte dell´edificio la parte utilizzabile per l´uso abitativo (Cons. di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909). Si evidenzia soprattutto che, per "pareti finestrate", ai sensi dell´art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l´esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (Corte d´Appello, Catania, 22 novembre 2003; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, Torino, 10 ottobre 2008 n. 2565; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7 giugno 2011, n. 1419). Ne consegue che, posto che la parete dell’edificio di parte appellante era munito di una porta finestra, e che per tal motivo rientrava nel concetto di “parete finestrata” si sarebbe dovuta rispettare la distanza minima. Il detto argomento difensivo svolto dall’amministrazione comunale, palesemente inaccoglibile, va pertanto respinto, il che assume portata decisiva, imponendo l’accoglimento del ricorso di primo grado (si veda: T.A.R. Abruzzo L´Aquila Sez. I, 20-11-2012, n. 788: “per "pareti finestrate", ai sensi dell`art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 devono intendersi, non solo le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l`esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo -di veduta o di luce, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l´illegittimo avvicinamento.”, ma anche T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-09-2012, n. 1624 )....Si rammenta che la disposizione prima richiamata di cui all’art. 9 del d.M. 2 aprile 1968 n. 1444 così prevede: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all´altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all´altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all´altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.”. V’ è concordia in dottrina ed in giurisprudenza civile ed amministrativa in ordine al principio per cui, “nella materia delle distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la norma dell´art. 9, numero 2, del d.m. 2 aprile 1968, che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati, va interpretato nel senso che l´adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l´obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato articolo 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.”. Con più specifica aderenza al caso devoluto alla cognizione del Collegio, è stato in passato affermato che (Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-2011, n. 14953) “in tema di distanze tra costruzioni, l´art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell´art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall´art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.”. La gravata decisione ha applicato il principio – di recente predicato dalla giurisprudenza amministrativa – secondo il quale (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 09-06-2011, n. 993) “ha natura di norma di ordine pubblico l´art. 9 del D.M. n. 1444/1968 che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Si precisa che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò.”. Nella richiamata decisione è stato, infatti, affermato che “la giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell´art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381; TAR Lazio, 31 marzo 2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736).”. La decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381, per il vero, contiene questa significativa affermazione: “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dall’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura, come viceversa è riscontrabile per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio (Cass. civ. sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913; 7 settembre 1996, n. 8159), con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio, e contribuiscono quindi alla determinazione del volume.”

A tal fine si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2013 n. 5557 a cui si riferisce parte dell’articolo.

sentenza 22.11.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
lunedì 25 novembre 2013 13:55 -
www.gazzettaamministrativa.it

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5557 del 2013

Non tutte le vegetazioni arboree costituiscono un bosco

02 Dic 2013
2 Dicembre 2013

Segnaliamo un commento pubblicato sulla “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, news del 25 novembre 2013

Nel giudizio in esame con un primo motivo di appello il ricorrente deduce in sostanza che, sulla base della dizione normativa di cui all’art. 2 della legge 227 del 2001, che definisce come bosco i terreni con estensione non inferiore a metri quadrati 2000, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, si desume che non ogni formazione vegetazionale arborea e/o arbustiva può ritenersi per forza area boscata, ma soltanto quelle formazioni normativamente specificate e elencate nella disposizione e solo quelle, tra esse, dalle caratteristiche dimensionali definite dalla norma, mentre il primo giudice ha considerato a tal fine solo le caratteristiche dimensionali; sostiene di avere dedotto come, per caratteristiche intrinseche delle vegetazioni, non poteva qualificarsi bosco l’area in questione, a prescindere dalle caratteristiche di dimensioni; può infatti essere considerato bosco solo la formazione vegetazionale (diversa da giardini e frutteti) costituente un ecosistema completo; la perizia giurata depositata in atti era idonea a comprovare che l’area in questione non conteneva alcuna delle vegetazioni previste dalla disciplina normativa (vegetazione forestale arborea o arbustiva, castagneto, sughereto, macchia mediterranea) né potevano considerarsi sufficienti i resti di un frutteto (escluso comunque dalla nozione di bosco) o i giardini privati. In definitiva, sarebbe erronea la sentenza di prime cure laddove ha sostenuto la mancanza di prova circa la insussistenza del bosco e al fine si chiede disporsi, ove necessario, consulenza tecnica di ufficio o verificazione sulla inconsistenza arborea. Il D.Lgs.227 del 18 maggio 2001 (Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137) all’art. 2 definisce il bosco e l’arboricoltura da legno nel modo seguente: 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un´area sia considerata bosco; b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. 3. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall´obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell´aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell´ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d´estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati (1). La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell´individuazione dei territori coperti da boschi di cui all´articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. Il comma 6 prevede che “nelle more dell´emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d´arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell´adesione a misure agro ambientali promosse nell´ambito delle politiche di sviluppo rurale dell´Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall´obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell´aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell´ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d´estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate”. Pertanto, secondo la tesi appellante, sono necessari sia un requisito di tipo qualitativo che un requisito a carattere dimensionale. Il primo giudice avrebbe dichiarato erroneamente inammissibile il motivo sulla base della asserita mancanza di principio di prova; secondo la tesi appellante, al contrario, la perizia di parte, nel descrivere lo spazio antistante retrostante il fabbricato esistente come totalmente libero da piantumazioni di alcun tipo nonché la descrizione degli alberi presenti ai margini della stessa area di pertinenza come sparsi in piccoli gruppi (il tutto all’interno di una particella catastale della estensione di 75,5 are) e comprovando a mezzo del rilievo celerimetrico in perizia e la documentazione fotografica le “inconsistenze arboree”, ritiene di avere soddisfatto l’onere del principio di prova relativamente alla inconsistenza dimensionale e qualitativa rispetto alla categoria normativa di bosco. In effetti, la definizione normativa alla quale deve rifarsi l’interprete prevede quale requisito necessario, ma non sufficiente, il dato dimensionale, la cui assenza, secondo il primo giudice, non è stata dimostrata. In realtà, come deduce parte appellante, il dato normativo, valevole in mancanza di normativa regionale (in tal senso questa sezione, 6 agosto 2012, n.4502), prevede anche una componente naturalistica qualitativa costituita da: vegetazione forestale, castagneti, sugherete, macchia mediterranea. Nella specie, dalla perizia depositata in atti, si evince che l’area in questione non comprende alcuna delle formazioni di vegetazione sopra elencate. Pertanto, non ogni formazione di vegetazione arborea e/o arbustiva può condurre al riconoscimento di un’area boscata, ma solo quelle normativamente specificate ed enumerate come tali e solo tra esse quelle che hanno i requisiti di dimensioni previste dalla legge e tenute in considerazione dal primo giudice. I rilievi fotografici e la perizia hanno dimostrato: la totale assenza di formazioni vegetazionali riconducibili alla nozione di bosco; lo spazio antistante e retrostante il fabbricato esistente è totalmente libero da piantumazioni di alcun tipo e gli alberi presenti ai margini della stessa area di pertinenza, sparsi in piccoli gruppi, rappresentano i resti di un frutteto, allo stato incolto, privo ontologicamente di caratteristiche forestali. Pertanto, è fondato il primo motivo di appello e deve ritenersi la assenza, in relazione all’area di proprietà di parte appellante, dei requisiti qualitativi per sostenere la presenza di un bosco ai fini di legge, con conseguente illegittimità della destinazione impressa di “Area boscata” e le consequenziali previsioni di minore edificabilità. L’accoglimento del primo motivo di appello determina quindi la caducazione dell’inserimento dell’area di proprietà all’interno delle aree boscate.

A tal fine si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5452 a cui si riferisce parte dell’articolo.

Sez IV pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 24 novembre 2013 07:28 - www.gazzettaamministrativa.it

dott. Matteo Acquasaliente

CDS n. 5452 del 2013

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