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Il contatore del debito pubblico italiano

29 Ott 2013
29 Ottobre 2013

Vi interessa sapere a quale velocità aumenta il debito pubblico italiano?

Cliccando sul link che segue scopriremo che aumenta di circa 11.000 euro ogni 3 secondi.

La questione ci riguarda perchè va poi a influire sulla quantità di tasse che ciscuno di noi paga.

http://www.borsaforextradingfinanza.net/pages/CONTATORE_DEBITO_PUBBLICO-5807662.html

 http://www.italiaora.org/

 

 

 

 

 

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 21 ottobre 2013: il “DURC EX ART. 13 BIS, COMMA 5, DEL D.L. n. 52/2012”

28 Ott 2013
28 Ottobre 2013

Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di rilascio e di utilizzo del DURC, nel caso in cui l’interessato certifichi di avere crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti delle PA di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Si ricorda che la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 e dal relativo decreto attuativo, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.3.2013.

Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina della certificazione dei crediti nei confronti della PA, occorre invece fare riferimento all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009 (“Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”)

Il soggetto interessato a questo tipo di DURC ha l’onere di specificare nella relativa richiesta (o nell’avvio della procedura per l’acquisizione d’ufficio del DURC) di vantare crediti nei confronti della PA, per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la Piattaforma informatica.

Egli deve contestualmente comunicare gli estremi delle certificazioni di credito e il codice a lui rilasciato dalla Piattaforma Informatica per l’accesso, attraverso il quale potrà essere verificata (da parte di chi rilascia il DURC – Casse edili e istituti previdenziali) la certificazione direttamente nella Piattaforma Informatica. La Piattaforma rilascerà un documento informatico che attesta l’esistenza del credito certificato.

La procedura di acquisizione di attestazione dalla Piattaforma è tuttavia ancora sulla carta, dal momento che la Circolare stessa precisa che occorrerà un accordo tra Enti previdenziali e Ispettorato Generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato. Nelle more, la trasmissione della certificazione viene spedita via pec o presentata direttamente dall’interessato all’Ente previdenziale sotto la propria responsabilità. Gli enti acquisiranno poi dall’Amministrazione certificatrice la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

La circolare conferma che anche il DURC così rilasciato ha validità di 120 gg. dal rilascio, ai sensi dell’art. 31, comma 5 D.L. 69/2013.

La Circolare prosegue fornendo indicazioni sugli utilizzi del DURC ex art.13-bis comma 5 del D.L. 52/2012. Esso può essere utilizzato per:

- la verifica della dichiarazione sostituiva ex art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei Contratti;

- per il pagamento dei SAL, con applicazione della disciplina del c.d. “intervento sostitutivo” di cui all’art. 4, comma del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (“in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.”.)

La Circolare sottolinea, in particolare, che, attraverso l’art. 3, comma 3 del D.M. 13.3.2013, è stato generalizzato il ricorso all’istituto dell’intervento sostitutivo, il quale non è più limitato al caso in cui la P.A. /Stazione appaltante debba erogare i corrispettivi nell’ambito dei contratti pubblici, ma è esteso a tutte le ipotesi in cui la PA debba effettuate erogazioni a qualsiasi titolo a favore di soggetti privati titolari di crediti certificati. La regola è che, prima di effettuare le erogazioni, la PA sia obbligata a garantire previamente la copertura del debito evidenziato nel DURC. Viene richiamato in proposito l’art. 31 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, il quale ha confermato questa previsione.

Anche l’operatività delle previsioni appena illustrate è tuttavia condizionata all’intervento degli Enti previdenziali, che sono chiamati a regolamentare il relativo procedimento.

La Circolare si dedica, infine, all’ipotesi della cessione o anticipazione dei crediti indicati nella certificazione esibita per il rilascio del DURC.

La cessione e l’anticipazione sono possibili solo a condizione che venga integralmente estinto il debito indicato nel DURC, con la precisazione che deve trattarsi di DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli enti previdenziali.

Il decreto Ministeriale prevede che, qualora l’irregolarità persista, il titolare del credito certificato che faccia ricorso alla banca o all’intermediario finanziario per farsi anticipare le somme o per cedere il credito debba rilasciare a costoro una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. affinché provvedano a pagare agli Enti previdenziali il debito residuo.  

avv. Marta Bassanese

20131021_Circ_40

Anche il contratto preliminare è nullo se ha per oggetto un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico

28 Ott 2013
28 Ottobre 2013

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23591 del 2013, in relazione alla nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della L. 47/1985. Si veda ora l'art. 46 del DPR 380 del 2001.

Sentanza Corte di Cassazione n. 23591_del 2013

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23591_10_13.pdf

Adozione del “Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico -Efficienza Energetica” (L.R. 25/2000, art. 2)‏

28 Ott 2013
28 Ottobre 2013

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241

rende noto

che in data 15 ottobre 2013 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1820, ha adottato il “Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica”, ed ha disposto il deposito di tutti gli elaborati in forma integrale presso le sedi degli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico della Regione del Veneto (U.R.P.) con sede in ciascun capoluogo di provincia e presso la sede di tutte le province del Veneto per l’avvio della procedura di consultazione prevista per legge.

Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, secondo le modalità indicate nell’allegato E) alla deliberazione medesima, in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV).

Per lo stesso fine sono pubblicati sul sito web regionale http://www.regione.veneto.it/web/energia/ la proposta del Piano, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e le modalità di presentazione delle osservazioni.

(Avviso costituente parte integrante della Deliberazione della Giunta regionale n. 1820 del 15 ottobre 2013, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

Allegato avviso Dgr 1820 AllegatoE_260011.pdf

DGRV 1820 del 2013

La DGR 1721 del 2013 sull’articolo 38 del PTRC è stata pubblicata sul Bur n. 90 del 25 ottobre 2013

28 Ott 2013
28 Ottobre 2013

Con la DGR 1721 del 2013 la Giunta Regionale ha deliberato quanto segue:

1.       di dare atto che restano confermati gli elaborati della variante parziale del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottato con DGR n. 427 del 10 aprile 2013;

2.       di prendere atto della Valutazione Tecnica Regionale n. 44 del 18.9.2013 (Allegato A) su supporto digitale che esplicita il significato e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 delle norme tecniche al "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica", che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Legge regionale n. 11/2004 (Allegato A1) su supporto digitale, contenente l'elaborato grafico derivato dalla tav. 04 del PTRC;

3.       di prendere atto che l'ambito di applicazione dell'articolo 38 delle norme tecniche al "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica", è esplicitato nell'elaborato grafico allegato al parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Legge regionale n. 11/2004 che indica i comuni interessati;

4.       di incaricare il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, nelle more di approvazione del "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica", di coordinare l'istruttoria degli strumenti urbanistici, interessati dalle disposizioni contenute nell'art. 38, delle norme tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica;

5.       di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, nelle more di approvazione del "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica", ad assumere i provvedimenti e gli adempimenti previsti dalle diverse fattispecie contemplate al comma 4 dell'articolo 38, delle norme tecniche del "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica";

6.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bolletino Ufficiale della Regione.

 DGRV 1721 del 2013

1721_ALLEGATO_A0_SCHEDA_VALUTATORE_01_259926.pdf
1721_ALLEGATO_A1_PARERE_COMITATO_VTR_259926.pdf
1721_ALLEGATO_A1_elaborato_cartografico_derivatro_dalla_tav_04_ptrc_var_259926.pdf

IL TAR ribadisce che il piano casa deroga alle distanze dai confini

25 Ott 2013
25 Ottobre 2013

La legge più iniqua approvata dalla Regione Veneto è il piano casa, interpretato nel senso che consenta di derogare alle distanze dai confini previste dalle NTA del PRG.

E il TAR Veneto conferma che va interpretato così nella sentenza n. 1213 del 2013, dove ritiene illegittime le disposizioni comunali che hanno previsto il contrario.

Scrive il TAR: "2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Ed infatti, l’art. 6 comma 10 della delibera del Consiglio Comunale n. 130/2011, attuativa della L.R. 14/2009 così come integrata e modificata dalla L.R. 13/2011, prevede l’applicabilità agli ampliamenti ex piano casa delle disposizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio in materia di distanze tra edifici.
2.3. Ritiene il Collegio che tale previsione debba essere armonizzata con l’art. 2 comma 1, della L.R. 14/2009, che invece stabilisce l’operatività della legge sul piano casa in deroga a tutte le regole poste dagli atti di pianificazione di ogni livello (con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.R. n. 14 del 2009, di quelle in materia ambientale o paesaggistica), e con l’art. 8, IV comma della L.R. n. 13/2011, che limita la possibilità dei Comuni d’ introdurre integrazioni e limitazioni alla normativa sul piano casa solo relativamente agli interventi sugli edifici non destinati a prima casa di abitazione. 2.4. Conseguentemente, poiché la delibera comunale impugnata non è diretta a regolamentare esplicitamente gli ampliamenti effettuati sulla prima casa di abitazione, bensì riguarda genericamente tutti gli interventi eseguibili in base al “piano casa”, appare possibile adottare un’interpretazione, nello specifico di tale art. 6 della delibera, conforme al dettato della legge regionale, nel senso di ritenerlo applicabile solo agli ampliamenti diversi da quelli effettuati sulla prima casa di abitazione.
2.5. Viceversa, nel caso di specie, trattandosi d’intervento sulla prima casa di abitazione, troverà piena applicazione la legge regionale citata, la quale, da una parte, consente di derogare a tutte le norme in tema di distanze (diverse da quelle di fonte statale), poste da fonti locali in materia urbanistico-edilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino; dall’altra, inibisce ai Comuni di estendere la propria disciplina applicativa anche alla “prima casa”.
2.6. Conseguentemente, l’atto di diffida impugnato, poiché si fonda sulla mancata produzione di un atto di consenso del proprietario confinante, richiesto dagli artt. 6.1.2 delle NTGA e 11.1.3 delle NTSA del PRG di Venezia, risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul "Piano Casa".
2.7. Va infine evidenziato come non sia in questione il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui all'art. 873 c.c. e al D.M. n. 1444 del 1968, in quanto, nel caso di specie, il fondo confinante è inedificato e la nuova sopraelevazione non avrà aperture verso di esso".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1213 del 2013

Annullamento e revoca

25 Ott 2013
25 Ottobre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 16 ottobre 2013 n. 1178, si occupa dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 octies l. 241/1990 e della revoca ex art. 21 quinquies l. 241/1990, chiarendo i poteri del giudice amministrativo in materia di esatta qualificazione della domanda proposta nel processo

Nel caso in esame il provvedimento comunale impugnato dal ricorrente veniva definito dall’ente sia come revoca sia come annullamento.

A tal fine si legge che: “La qualificazione di annullamento, tuttavia, esclude anche la possibile conversione della domanda ex art.32 c.p.a.

Come noto trattasi di disposizione di particolare rilievo precisandosi che spetta al giudice la esatta qualificazione della domanda, operandosi da parte di quest’ultimo, in presenza dei presupposti, la modifica anche di quanto richiesto dalla parte, ove ritenuto non satisfattivo, in sintonia con la volontà legislativa, trasfusa nel codice del processo, mirante a offrire una rinnovata gamma di azioni processuali proponibili davanti al giudice amministrativo, nel perseguimento del principio di effettività della tutela.

Nel caso in esame la domanda risarcitoria non sarebbe apprezzabile, per quanto detto, mentre lo sarebbe quella volta alla condanna al pagamento di un indennizzo, che, se pur non costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di revoca, necessariamente deve essere liquidato al soggetto che incolpevolmente ha confidato nella legittimità del provvedimento a efficacia continuativa il quale se ne veda paralizzare gli effetti pro futuro per sopravvenute esigenze di opportunità o di merito, e ciò per espressa menzione normativa contenuta nella citata disposizione di cui all’art. 21 quinques L. n. 241/90.

Trattandosi invece di annullamento d’ufficio, la domanda di indennizzo non è proponibile, neppure mediante la ricordata conversione ex art.32 c.p.a., nonostante la ricorrente qualifichi a sua volta come revoca l’atto impugnato (che per tale non potrebbe essere qualificato, neppure accedendo alla figura della revoca annullamento, intesa cioè non ex art.21 quinquies, ma come impropria dizione di ogni atto di ritiro) (difatti in tema di revoca il Consiglio di Stato ha affermato nella decisione n.662/2012 che “Nel caso in cui l’esercizio del potere di autotutela sia stato determinato da un difetto del presupposto sul quale si fonda l’atto adottato, tale da non avere consentito una corretta e completa valutazione dell’interesse pubblico, e quindi un conseguente legittimo esercizio del potere provvedimentale, ciò non rende illegittimo il provvedimento assunto in via di autotutela (che, anzi, ne risulterebbe necessitato), ma costituisce un elemento sicuramente valutabile sul piano della (eventuale) conseguente responsabilità dell’amministrazione nei confronti dell’incolpevole soggetto già beneficiario dell’atto”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto del 1178 del 2013

Come fa il debito pubblico italiano a aumentare così tanto?

24 Ott 2013
24 Ottobre 2013

Nel secondo trimestre del 2013 il debito pubblico italiano è salito a 2076 miliardi di euro. Nel febbraio del 2011 era pari a 1876 miliari (circa) e nel gennaio 2012 a 1936 miliardi (circa).

Insomma è aumentato di 200 miliardi di euro in due anni.

Di fronte a questo dato è evidente quanto sia surreale la sceneggiata della abolizione dell'IMU e della sua sostituzione con altre imposte (TARES o TASI o come altro le chiameranno).

Qualcuno mi accuserà di disfattismo se dico che mi viene in mente la famosa battuta: "siamo arrivati sull'orlo del baratro, ora bisogna fare un passo in avanti"?

Mi chiedo quanto manchi ancora al punto di rottura del sistema, ma, in tutto sincerità, non lo so, anche se mi sembra realistico pensare che debba esserci un punto di rottura.

Dario Meneguzzo

Il Consiglio di Stato continua a cambiare posizione in materia di oneri specifici

24 Ott 2013
24 Ottobre 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 18 ottobre 2013 n. 5070, torna ad occuparsi degli oneri specifici.

Tuttavia, se nella sentenza n. 4964/2013 commentata nel post del 14 ottobre 2013, si era sottolineato che tali oneri dovrebbero essere indicati a pena di esclusione solamente negli appalti di servizi e/o forniture, nella sentenza che ivi si commenta i Giudici di Palazzo Spada sembrano giungere a conclusioni opposte: “Neppure convince la censura dell’appellante sul mancato scorporo, in sede d’offerta economica, degli oneri di sicurezza per rischio specifico, a suo avviso sempre necessario, anche quando la lex specialis non lo preveda espressamente.

Secondo l’appellante, all’uopo citando giurisprudenza di questa Sezione, di tali oneri l’ordinamento prevede comunque l’indicazione di siffatti oneri con norma immediatamente precettiva e tale da eterointegrare ogni diversa regolazione della gara. Detti oneri costituiscono un elemento essenziale dell’offerta, onde l’omessa loro indicazione è vicenda che non sfugge all’elenco delle cause specifiche di esclusione ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis del Dlg 163/2006. Se lo scorporo specifico è necessario allo scopo di consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta, l’indicazione degli oneri stessi non sembra avere, per gli appalti di servizi e di forniture qual è quello in esame, un disciplina simile a quello in tema di ll.pp. —per i quali vige la norma ad hoc contenuta nell’art. 131 del Dlg 163/2006—, fermo restando che sul punto non v’è una giurisprudenza univoca di questo Consiglio (cfr. Cons. St., VI, 20 settembre 2012 n. 4999; contra, id., III, 28 agosto 2012 n. 4622). Pare invece al Collegio che, quando si tratti di appalti diversi dai ll.pp. e non vi sia una comminatoria espressa d’esclusione ove sia omesso detto scorporo matematico degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, rileva proprio ai soli fini dell’anomalia di quest’ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso”.  

Insomma sembra essere ancora lontana una conclusione univoca e chiara sul punto. Ormai sembra inevitabile il rinvio della questione alla Adunanza Plenaria.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5070 del 2013

Anche le canne fumarie devono rispettare le distanze del D.M. n. 1444/1968

24 Ott 2013
24 Ottobre 2013

 Il T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, nella sentenza del 09 ottobre 2013 n. 1052, chiarisce che la distanza prevista dall’art. 9, c. 1, lett. 1), D.M. n. 1444/1969 per le zone A, secondo cui: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”, si applica anche alle canne fumarie: “14.2.3. Peraltro quale sia la misura esatta poco importa al fine di determinare la legittimità della nuova canna fumaria, essendo rilevante solo il fatto che la distanza preesistente è stata ridotta per effetto della realizzazione della canna fumaria esterna. Tale riduzione della distanza preesistente deve ritenersi illegittima per i motivi indicati nella ordinanza di demolizione, e cioè per la ragione che l’art. 9 del D.M. 1444/68 prescrive, nelle zone A, che le distanze tra gli edifici "non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale".

E’ noto, infatti, che la giurisprudenza è consolidata nel qualificare le distanze tra fabbricati indicate dal D.M. 1444/68 come inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi aventi carattere pubblicistico, e nell’affermare che le Amministrazioni sono tenute a disapplicare le eventuali norme urbanistiche ed edilizie che prevedano distanze inferiori, le quali debbono intendersi automaticamente sostituite nei rapporti tra privati ed Amministrazioni ( C.d.S. sez. IV nn. 6909/2005 e 7731/2010).

Alcuna rilevanza possono quindi esplicare eventuali accordi tra privati che consentano la deroga di tali distanze.

E’ poi da escludersi che la canna fumaria in argomento, che si riferisce avere dimensioni di circa 45 cm x 65 cm e si eleva da terra sino al tetto del fabbricato Centioni, possa qualificarsi quale mero sporto, per tale dovendosi intendere solo le sporgenze quali mensole, lesene, canalizzazioni di gronde e loro sostegni o altre sporgenze aventi funzione decorativa, purché di modeste dimensioni. Tali elementi debbono invece computarsi ai fini del rispetto delle distanze legali quando di fatto siano destinati ad ampliare il fronte abitativo (C.d.S. sez. IV n. 6909/2005 cit.): nel caso di specie è evidente che la realizzazione della canna fumaria esterna ha evitato di perdere superficie e volumetria utile all’interno dell’edificio, ed in tal senso ha contribuito ad espandere la zona di godimento”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Piemonte n. 1052 del 2013

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