Tag Archive for: Amministrativo

Quali disposizioni regolamentano il fatturato negli appalti si servizi privi di progettazione?

15 Ott 2013
15 Ottobre 2013

Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza del 09 ottobre 2013 n. 4950, conferma quanto già affermato dal T.A.R. Veneto n. 1375/2012 – si veda il post del 23.11.2012 – in materia di fatturato negli appalti di servizi privi della progettazione.

 A riguardo si legge che: “5.1. E’ qui appena il caso di confermare un dato del quale la stessa società appellante sembra essere consapevole: quello per cui il comma 15 dell’articolo 253 del d.lgs. 253 del 2006, cit. (secondo cui “In relazione all'articolo 90 [gare per servizi di progettazione], ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa (…)”) non poteva essere invocato dalla stessa appellante al fine di vantare il possesso dello specifico requisito di fatturato richiesto dalla lex specialis di gara.

Ed infatti (come condivisibilmente rilevato dai primi Giudici) la gara all’origine della presente controversia non imponeva lo svolgimento delle attività di tipo progettuale di cui all’articolo 90 del ‘Codice’, risultando il suo oggetto limitato alla prestazione di servizi di consulenza in materia ambientale.

Occorre, quindi, confermare l’erroneità del richiamo formalmente ed espressamente operato dalla società appellante alle previsioni di cui all’articolo 253, cit. al fine di invocare il possesso del richiamato requisito di fatturato specifico,

5.2. Pertanto, risulta dirimente ai fini del decidere stabilire se la società appellante potesse comunque invocare il possesso del richiamato requisito di fatturato (in quanto posseduto da un suo socio) facendo leva – secondo la richiamata ottica di tipo sostanzialistico più volte richiamata nell’atto di appello – sulla diversa previsione di cui al comma 3 dell’articolo 41 del ‘Codice dei contratti’ (si tratta, come è noto, della disposizione secondo cui “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”).

5.2.1. Al quesito deve essere fornita risposta in senso negativo.

5.2.1.1. Al riguardo ci si limita ad osservare:

- che non sussiste alcun elemento sistematico o testuale il quale depone nel senso che le società di persone possano – in modo sostanzialmente automatico, come nella tesi della società appellante – invocare il possesso di taluni requisiti di ordine oggettivo per il solo fatto che tali requisiti siano posseduti da alcuno dei soci;

- che, in particolare, il richiamato automatismo non sembra suffragato dalla previsione di cui al richiamato comma 3 dell’articolo 41 del ‘Codice dei contratti’, il quale si pone pur sempre – e al contrario di quanto preteso dalla società appellante – quale mera disposizione di facilitazione nella dimostrazione del possesso di requisiti comunque ascrivibili al soggetto economico in quanto tale e non quale disposizione che legittima una incondizionata estensibilità del possesso di requisiti di ordine oggettivo dai singoli soci alla società nel suo complesso;

- che, in base a un condiviso orientamento correttamente richiamato dalla difesa della società appellata, la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 41 del d.lgs. 163 del 2006 non si configura come una sorta di clausola generale di commutazione dei requisiti di partecipazione, laddove non posseduti dal singolo partecipante. Al contrario, la medesima disposizione mira soltanto a consentire a chi vanti il possesso dei requisiti di partecipazione, ma non sia in grado di attestarne il possesso attraverso la produzione dei documenti richiesti dalla lex specialis, di produrre una documentazione alternativa, laddove sussistano giustificati motivi (in tal senso: Cons. Stato, V, 25 febbraio 2009, n. 1132);

- che a conclusioni diverse rispetto a quelle appena delineate non può giungersi in relazione al contenuto del parere di precontenzioso dell’AVCP 25 febbraio 2010, n. 26 (espressamente richiamato dalla società appellante a pag. 8 del ricorso in appello). Ed infatti il parere in questione, oltre a trattare della diversa questione (che qui non viene in rilievo) della mancata allegazione delle dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a) del ‘codice di contratti’, si distingue per aver aderito a un’applicazione quanto mai rigorosa delle previsioni del medesimo ‘Codice’;

- che, allo stesso modo, la società appellante non può invocare a sostegno delle proprie tesi il contenuto del parere di precontenzioso dell’AVCP 11 marzo 2011, n. 34, parimenti concernente la questione (che qui non viene in rilievo) della mancata allegazione delle dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a) del ‘codice di contratti’;

- che, del pari, la società appellante non può invocare in proprio favore il contenuto della determinazione dell’AVCP 12 (recte: 10) ottobre 2012, n. 4, recante ‘Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici’. Ed infatti, se – come sembra, pur nella genericità del richiamo operato dalla società appellante – il riferimento è rivolto al paragrafo 2.2.1. della determinazione in questione (in tema di requisiti di partecipazione per gli appalti di servizi e di forniture), si osserva che tale richiamo non depone certamente nel senso dell’incondizionata possibilità per la società partecipante alla gara di invocare il possesso di taluni requisiti di ordine oggettivo per il solo fatto che tali requisiti siano posseduti da alcuno dei soci. Al contrario, la richiamata determinazione (in senso sostanzialmente conforme alla litera legis) si limita a stabilire che “in ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti richiesti , può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti devono indicare in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria, avuto riguardo alla data di scadenza della presentazione dell’offerta/domanda di partecipazione”.

- che la società appellante avrebbe, al più, potuto fare ricorso – al fine di invocare l’utilizzabilità dei requisiti di ordine oggettivo posseduti da un suo socio - al diverso istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti. Tuttavia, dagli atti di causa non emerge in alcun modo la sussistenza dei requisiti di ordine formale e sostanziale per richiedere l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento (ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 49);

- che non può invocarsi nel caso di specie l’applicazione dei principi di tipicità e tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare (da ultimo sanciti dall’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il quale ha aggiunto un nuovo comma 1-bis all’articolo 46 del ‘Codice dei contratti’). Ciò, in quanto la carenza di uno specifico requisito di partecipazione indicativo della capacità economico-finanziaria del concorrente, legittimamente richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 41 del ‘Codice’ del 2006, concreta comunque la carenza di un elemento essenziale per la partecipazione alla gara, in tal modo legittimando l’esclusione in piena coerenza con i richiamati princìpi di tipicità e tassatività”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza CDS 4950 del 2013

Programma e scheda di iscrizione al convegno di Spinea del 31 ottobre 2013 su articolo 38 del Ptrc e VAS

15 Ott 2013
15 Ottobre 2013

L’assessorato all’urbanistica del comune di Spinea organizza per il 31 ottobre 2013 un incontro durante il quale verranno illustrati i recentissimi provvedimenti regionali in ambito urbanistico, in materia di articolo 38 del Ptrc e in materia di Vas.

La prima parte della mattinata verrà dedicata ai criteri di applicazione del nuovo articolo 38 del Ptrc “Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria, alle superstrade e alle stazioni SFMR”. L’arch. Alberto Miotto della Direzione pianificazione territoriale e strategica della Regione Veneto   illustrerà i criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

La seconda  parte della mattinata sarà dedicata alla Vas. La dirigente del settore regionale – dott. avv. Paola Noemi Furlanis – illustrerà il nuovo provvedimento regionale contenente le linee di indirizzo applicative, relativamente alla valutazione ambientale strategica, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 58/2013 e chiarirà le nuove modalità e i criteri operativi che dovranno applicarsi in relazione ai diversi livelli di pianificazione (Prg, Pat, Pi, Pua, ecc.).

La parte conclusiva della giornata seminariale sarà poi dedicata al dibattito  e alla risposta ai quesiti.

L’incontro si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala municipale del comune di Spinea

Programma e Scheda Iscrizione 31 ott-13

Il CdS fa il punto sugli oneri specifici (o un po’ di confusione?)

14 Ott 2013
14 Ottobre 2013

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 09 ottobre 2013 n. 4964, afferma che gli oneri aziendali o specifici devono essere indicati, a pena di esclusione, solamente negli appalti di servizi e forniture. Al contrario, per gli appalti di lavori, bisognerebbe riferirsi alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante.

I Giudici di Palazzo Spada, infatti, riformando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1050/2013 (commentata nel post del 12.08.2013) ove si era stabilito che gli oneri specifici devono essere indicati, a pena di esclusione, in tutte le tipologie di appalti pubblici, giungono ad affermare che: “1. Essendo fondato su una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, il quale conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale, l’appello deve essere accolto.

1.1 E’ innanzitutto condivisibile l’osservazione dell’amministrazione appellante secondo cui, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell’adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis - occorre distinguere i lavori da una parte ed i servizi e forniture dall’altra. Solo per questi ultimi l’art. 87, comma 4, più volte citato, impone infatti uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante.

Più precisamente, il secondo periodo della disposizione in esame prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici.

1.2 Ad ulteriore conferma si può ricordare la disposizione contenuta nell’art. 24, comma 3, del regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici di cui al d.p.r. n. 207/2010, la quale include tra i documenti da allegare al progetto definitivo proprio il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il successivo art. 32, prevede poi che nell’analisi delle spese generali, destinata a confluire nel computo metrico estimativo da porre a base di gara, occorre anche procedere alla quantificazione delle “spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;” (art. 32, comma 4, lett. o, d.p.r. n. 207 citato).

Laddove poi il piano di sicurezza e coordinamento non sia necessario, le amministrazioni devono comunque compiere la stima dei costi per la sicurezza che ai sensi del comma 3 del citato art. 131, nonché del punto 4.1.2 del citato Allegato XV (“Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”) al testo unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008.

2. Inoltre, la Regione appellante giustamente evidenzia, in primo luogo, che l’art. 26, comma 6, del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, il quale prescrive che il costo del lavoro “deve essere specificato” anche per gli appalti di lavori pubblici, va coordinato con le specifiche disposizioni contenute nel codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006, e dunque con gli artt. 87, comma 4, e 131 più volte ricordati e, in secondo luogo, che la giurisprudenza successiva, espressasi nel senso di porre a carico delle imprese il suddetto obbligo è relativa appunto ad appalti di servizi e forniture.

2.1 A quest’ultimo riguardo, per rimanere innanzitutto ai precedenti richiamati dalla S.L.G., la sentenza della III Sezione n. 212 del 19 gennaio 2012, concerne un appalto di servizi (noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria e di tutti gli effetti tessili da un ospedale), sulla quale pronuncia vi è poi la successiva sentenza della medesima Sezione resa in sede di opposizione di terzo n. 2628 del 7 maggio 2012.

Vi sono poi alcune più recenti pronunce della III Sezione di questo Consiglio di Stato (sentenza 3 luglio 2013, n. 3565 e 10 luglio 2013, n. 3706) che in effetti, nel dare continuità all’indirizzo espresso dalle decisioni di cui sopra, sembrano affermare con portata generale l’obbligo di dichiarare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza aziendale.

Tuttavia, si tratta ancora una volta di sentenze rese in relazione ad appalti di servizi (assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti la prima ed antincendio la seconda), le quali non possono che avere valenza di obiter, dovendo più precisamente essere lette alla luce del carattere generale dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare la congruità degli oneri per la sicurezza aziendale ex art. 86, comma 3-bis,del codice dei contratti pubblici, che le ridette pronunce hanno inteso ribadire.

Vale invece la pena di evidenziare la pronuncia di questa Sezione del 23 luglio 2010, n. 4849, sempre relativa ad appalti di servizi (manutenzione del patrimonio immobiliare), la quale ha posto in rilievo la differente disciplina sul punto tra servizi e forniture da una parte e lavori dall’altra: “Il combinato disposto delle due norme (87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 n.d.e.) impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.”.

2.2 Nel caso deciso si è dunque chiarito che per supplire all’assenza di una preventiva quantificazione degli oneri per la sicurezza da parte dell’amministrazione, nelle sole procedure di affidamento dei servizi e forniture, tale indicazione deve essere fornito dalle imprese partecipanti.

Il rilievo è decisivo perché coglie un profilo emergente dalla speciale disciplina normativa riservata agli appalti di lavori, che appunto si connota per l’analisi preventiva dei costi per la sicurezza aziendale. La quale analisi si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella predisposizione di cantieri, che a sua volta è all’origine della disciplina contenuta nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (“cantieri temporanei e mobili) ed in precedenza nel d.lgs. n. 494/1996, relativo al medesimo oggetto. In particolare, è da tale notoria maggiore rischiosità, assurta a presupposto della normativa in esame, che discende la necessità di apposita pianificazione dei profili inerenti la sicurezza delle maestranze, delle conseguenti misure di prevenzione dei rischi e degli oneri economici da esse rivenienti.

3. Alla luce di quanto finora osservato va disatteso anche il motivo di impugnazione riproposto in appello dalla S.L.G. ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., in cui questa si duole della mancata previsione nella normativa di gara dell’obbligo per le imprese concorrenti di indicare gli oneri della sicurezza da rischio aziendale”.

C'è da dubitare che sia davvero questo il punto finale dell’annosa quaestio degli oneri specifici: sembra che siano stati sovrapposti concetti differenti (oneri sicurezza e piano sicurezza, per esempio).

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenza Consiglio di Stato n. 4964 del 2013

La sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento degli oneri concessori si applica anche se c’è una fideiussione

14 Ott 2013
14 Ottobre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n.  4966 del 2013, che conferma l'ormai  consolidato orientamento del Consiglio di Stato.

Il ricorrente esponeva che il Comune, con la nota impugnata, nel dare atto dell’avvenuto versamento in data 10 luglio 2000 della somma di £. 80.049.600 in relazione alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione di un edificio commerciale, rilevava che lo stesso versamento era stato effettuato oltre il termine di validità della concessione (18 maggio 1998) ed irrogava per questo, a termini dell’art. 3 della legge n. 47/1985, la sanzione prevista pari al raddoppio dell’importo dovuto per oneri concessori. Con la stessa nota il Comune intimava, contestualmente, alla Reale Mutua di Assicurazione, che aveva rilasciato polizza fideiussoria per conto della ricorrente società, di provvedere al pagamento dell’importo di £. 80.049.600, entro il termine di 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa nota. La ricorrente  riteneva illegittima la nota comunale nella parte in cui aveva disposto il raddoppio del contributo per tardivo versamento in quanto, a suo parere, sarebbe bastato che l’Amministrazione si fosse rivolta alla Reale Mutua di Assicurazione per ottenere il pagamento nei termini previsti.

La tesi non è accolta dal Consiglio di Stato, che scrive: "I dedotti motivi d’appello vanno respinti, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della sezione. Con decisioni C.S. n. 1250/2005, n. 6345/2005, n. 4025/2007 e n. 5395/2011 è stato, infatti, precisato che:
- l’obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione ha per oggetto una prestazione pecuniaria, da eseguire al domicilio del creditore, senza che su quest’ultimo gravi alcun onere di preventiva sollecitazione o avvertenza;
- in assenza di inadempimenti imputabili all’Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità "da contatto" oppure di natura precontrattuale, non può farsi riferimento all’art. 1227 c.c. essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come nel caso in esame. L'applicazione della sanzione pecuniaria poi non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi dell’applicazione ex lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia. Per il principio tempus regit actum, va disattesa la istanza dell’appellante in ordine all’applicazione dell’art. 27, comma 17, della legge 448/2001 che prevede una riduzione della sanzione irrogata dal Comune ai sensi dell’art. 3 della legge 47/1985".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4966 del 2013

 

Se si forma un silenzio assenso l’opera non è abusiva neppure se insiste su area pubblica ma si può utilizzare l’autotutela

14 Ott 2013
14 Ottobre 2013

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4946 del 2013 esamina un caso nel quale il Comune ha ordinato la demolizione di una scala esterna in c.a. delle dimensioni di ml 1,20 di larghezza e ml 4,20 di lunghezza, che insiste su area pubblica di proprietà comunale, nonostante che la sua realizzazione fosse stata preceduta da una comunicazione sulla quale si era formato il silenzio-assenso in base a una legge speciale.

Scrive il Consiglio di Stato: "Risulta chiaramente dagli atti di causa (cfr. in particolare la nota dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Baragiano prot. n. 9 P.M:/08 del 17 gennaio 2008) che la scala in contestazione è stata realizzata sulla base di uno straordinario silenzio-assenso comunale formatosi ai sensi dell’art. 14, ottavo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 ( conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti). Non si tratta, quindi, di un’opera abusiva, ma di un intervento edilizio assentito così legittimato. È evidente, allora, che l’ordine di demolizione della scala avrebbe dovuto essere preceduto da un procedimento in autotutela (con le correlate garanzie partecipative per il privato interessato) diretto all’annullamento d’ufficio del titolo edilizio tacitamente formatosi. Al contrario, l’Amministrazione comunale, senza fare previo, necessario ricorso al potere di annullamento d’ufficio, si è avvalsa direttamente dei poteri repressivi e sanzionatori previsti dall’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ne discende l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato in primo grado per difetto di un atto presupposto".

Il principio sembra applicabile a tutti i casi nei quali si forma un silenzio-assenso.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4946 del 2013

L’amministratore di un condominio può proporre un ricorso al TAR solo se autorizzato dall’assemblea

14 Ott 2013
14 Ottobre 2013

Lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato n. 4944 del 2013.

Scrive nil Consiglio di Stato: "11.2. Deve richiamarsi in questa sede l’indirizzo giurisprudenziale più volte espresso dalla Corte di Cassazione e  recentemente avallato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., 6 agosto 2010, n, 18331) che, partendo dalla premessa secondo cui l’amministratore di condominio non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 Cod. civ.), giunge alla conclusione che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere in via autonoma all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Ove tale potere spettasse all’amministratore, questi potrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell'assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far sì che il condominio sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto decisioni al riguardo.
12. Non vi è dubbio, quindi, che, in base a questo orientamento, che la Sezione condivide, l’amministratore può proporre ricorso giurisdizionale nell’interesse del condominio che rappresenta solo in presenza di una specifica autorizzazione assembleare, la sola a poter esprimere il relativo potere decisionale, anche in campo processuale.
13. Nel caso di specie, tale autorizzazione deve ritenersi mancante. 13.1. In senso contrario non vale, infatti, richiamare la delibera assembleare del 5 ottobre 2004, con la quale l’assemblea ha deliberato “il conferimento agli avvocati Scala ed Invernizzi per procedere a tutte le azioni destinate a tutelare il condominio in sede amministrativa e civilistica”. Tale delibera, infatti, ha un contenuto del tutto generico, è priva di un oggetto e non conferisce all’amministratore alcuna specifica autorizzazione ad impugnare i titoli edilizi che sono oggetto del presente giudizio, mediante la proposizione di un ricorso innanzi al giudice amministrativo. Del resto, la delibera assembleare in questione risale al 2004, mentre i titoli edilizi oggetto del presente giudizio sono del 2009. Già questo dato temporale esclude che in quella delibera assembleare possa rinvenirsi la necessaria autorizzazione all’impugnazione giurisdizionale di provvedimenti amministrativi non ancora adottati a quella data.
13.2. Né rileva la circostanza che il regolamento condominiale attribuisca all’amministratore “la rappresenta giuridica di fronte ai singoli comproprietari, ed ai terzi, anche in giudizio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dal vigente codice civile” (art. 28). Ciò che è in contestazione nel presente giudizio, non è, infatti, il potere rappresentativo dell’amministratore di condominio, ma la sua legittimazione processuale, che richiede una specifica autorizzazione assembleare. Pertanto, come correttamente rileva la società Biribissi nel suo appello incidentale, la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria proposta in questa sede esulava dai poteri dell’amministratore di condominio che risulta essere stato specificamente autorizzato dall’assemblea. Tale mancanza determina il difetto di legittimazione processuale attiva, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in primo grado".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4944 del 2013

La competenza in caso di frana e se spetti al privato il risarcimento dei danni

11 Ott 2013
11 Ottobre 2013

Il TAR Veneto - sezione III - con la sentenza n. 1141 del 2013 affronta il problema della competenza in caso di frana e se competa al privato l'eventuale risarcimento dei danni.

Scrive il TAR: "Con raccomandata parte ricorrente aveva intimato alla Provincia di Padova di provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari ed utili per mettere in sicurezza l’area soprastante la proprietà di parte ricorrente, dove si era staccata una frana in seguito alle abbondanti precipitazioni verificatesi tra i mesi di Febbraio e Marzo 2011. La Provincia di Padova, con nota in data 10 Maggio 2012, ha risposto a parte ricorrente, facendo presente tra l’altro quanto segue: - il dissesto lamentato da parte ricorrente non interessa la strada provinciale; - la Provincia di Padova ha sempre mantenuto la strada provinciale in sicurezza; - la frana rientra in quei casi in cui compete ai proprietari provvedere alla sistemazione del dissesto.  Parte ricorrente lamenta il verificarsi di fenomeni franosi sul proprio terreno e, in relazione a ciò, ha intimato alla provincia di Padova di effettuare tutti gli interventi necessari ed utili per mettere in sicurezza il sito.  Nel territorio del Parco dei Colli Euganei la competenza in ordine alla tutela dal dissesto idrogeologico è affidata all’Ente Parco dei Colli Euganei.  Tale competenza è prevista dall’art. 2 primo comma lettera a) e dal secondo comma lettera b) dell’art. 16 della legge regionale n° 38 del 1989. Tale norma stabilisce che l’Ente Parco esercita le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, vincolo forestale e tutela forestale, attualmente esercitate dalla giunta regionale dal servizio forestale regionale territorialmente competente, ai sensi della legge regionale n° 52 del 1978, ivi compresa l’applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.Tra le norme della legge regionale n° 52 del 1978, richiamate dall’art. 16 della legge regionale n° 38 del 1989 per definire la competenza dell’Ente Parco, vi è l’art. 8 della legge regionale n° 52 del 1978, secondo cui la Regione provvede alla sistemazione idro-geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d'intervento predisposti, d'intesa con le Comunità montane, formulati organicamente per unità idrografica;

- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana.

- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

All’Ente Parco spetta dunque il compito di aprire un’istruttoria per verificare se approvare un programma d’intervento in relazione ai fenomeni franosi che hanno interessato la proprietà di parte ricorrente.

La competenza provinciale di cui al primo comma dell’art. 85 della legge regionale n° 11 del 2001 (secondo cui sono conferite alle province le funzioni relative alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica, nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione dei dissesti) vale al di fuori del territorio del Parco.

 Nell’ambito del territorio del Parco opera, per effetto del principio di specialità, la legge regionale n° 38 del 1989, che stabilisce appunto la competenza dell’Ente Parco.

Il collegio pertanto non condivide il contenuto della memoria dell’Ente Parco in data 17 Luglio 2013, secondo cui all’Ente Parco non è demandata alcuna competenza in materia di frane.

L’Ente Parco richiama sotto tale profilo la delibera della giunta regionale del Veneto n° 4424 del 2006, avente ad oggetto la ricognizione delle funzioni amministrative attribuite dalla regione Veneto agli Enti Parco regionali.

Se è vero infatti che sulla base di tale delibera della giunta regionale sarebbero di competenza della regione Veneto gli interventi relativi ad opere pubbliche ed interventi di difesa idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale, è anche vero che la delibera della giunta regionale non può porsi in contrasto con la legge regionale ed in particolare con la legge regionale n° 38 del 1989, con cui le funzioni in materia sono state attribuite all’Ente Parco dei Colli Euganei.

È invece possibile che sia concordato tra Ente Parco, Regione Veneto o Provincia di Padova che gli interventi decisi dall’Ente Parco siano attuati con il concorso materiale e/o finanziario della regione Veneto o della Provincia di Padova.

L’Ente Parco è tenuto a valutare se i fenomeni franosi lamentati compromettano o meno la sicurezza idrogeologica del territorio.ed a verificare se approvare un programma d’intervento in relazione ai fenomeni franosi che hanno interessato la proprietà di parte ricorrente.

Gli interventi da programmare attengono al mantenimento ed alla prevenzione della sicurezza idrogeologica del territorio. Spetta alla discrezionalità tecnica dell’Ente Parco valutare quali siano gli interventi di pubblico interesse e quelli invece di rilevanza meramente privata a carico dei singoli proprietari.

L’Ente Parco valuterà a tali fini le risultanze emerse nel c.d. “Tavolo tecnico”, avente ad oggetto riunione tra le parti al fine di concordare gli interventi necessari (documento n° 5 depositato in giudizio dalla regione Veneto in data 5 Luglio 2013).

Tali risultanze riguardano gli interventi ritenuti necessari ai fini della definizione delle indagini geologiche minime per la determinazione dell’estensione del movimento franoso e delle cause che lo hanno provocato:

- esecuzione di due stendimenti sismici a rifrazione disposti longitudinalmente rispetto alla frana, di estensione di circa 200 metri ciascuno. Saranno ubicati uno tra la nicchia di distacco della frana e la parte distale a valle del corpo di accumulo e uno in prosecuzione del verso monte precedente e spinto fino alla viabilità provinciale;

- esecuzione di due stendimenti sismici a rifrazione in direzione trasversale al corpo di frana, di lunghezza di circa 120 -150 metri ciascuno. Uno sarà ubicato lungo la vecchia viabilità di accesso alla casa Bonino e uno subito a monte della nicchia di distacco;

- esecuzione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti fino al raggiungimento del substrato. La profondità sarà determinata in fase esecutiva, ma può essere ipotizzata in circa 10 – 15 metri. I sondaggi sono necessari sia per la taratura delle indagini geofisiche sia per la determinazione più precisa del piano di scivolamento della frana. I fori di sondaggio potranno essere attrezzati con piezometri e/o con inclinometri;

- a completamento potrebbe essere utile la costituzione di una rete di monitoraggio topografico per lo studio dei movimenti in atto e delle relative velocità.

L’Ente Parco potrebbe anche valutare se interessare o meno il dipartimento di geologia dell’Università di Padova.

Invece con riferimento alla domanda con cui parte ricorrente richiede il ristoro dei danni patiti per effetto delle frane non sussiste l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere in senso favorevole a parte ricorrente.

Affinchè tale obbligo sussista è necessario che vi sia una normativa che ammetta e disciplini la concessione di contributi ai privati danneggiati.

 Tale normativa non sussiste né il caso di specie rientra tra le provvidenze erogabili sulla base della legge regionale n° 4 del 1997 “Contributi in materia di eventi calamitosi naturali”.

La pubblica a amministrazione potrebbe astrattamente erogare contributi, anche non specificamente previsti da previa disposizione di legge, purchè il contributo persegua rigorosamente i fini istituzionali dell’amministrazione e sia posta una previa disciplina amministrativa, ai sensi dell’art. 12 della legge n° 241 del 1990, dei criteri di concessione dei contributi.

Sotto tale profilo l’amministrazione competente a decidere l’erogazione dei contributi potrebbe anche essere diversa dall’Ente Parco, purchè l’erogazione dei contributi sia congruente con i fini istituzionali.

La domanda impugnatoria è dunque infondata perché parte ricorrente ha richiesto l’intervento di ente incompetente (la provincia di Padova)".

sentenza TAR Veneto 1141 del 2013

Aldo Moro “Un uomo così” :Salboro (PD) giovedì 17 Ottobre 2013

11 Ott 2013
11 Ottobre 2013

Aldo Moro è stato un uomo politico nonchè un professore di Istituzioni di diritto e procedura penale a Roma.

La figlia Agnese presenta il libro "Un uomo così" a Salboro (PD)  Giovedì 17 Ottobre 2013 alle ore 20.45 presso il Pala-Tenda parrocchiale di Salboro - Via Salboro 4 (Padova).

E' una raccolta di ricordi, episodi, parole. "Un uomo così" è un ritratto intimo e commovente attraverso cui Agnese Moro svela il lato familiare e privato del padre Aldo.

Volantino_Agnese Moro_17-10-13

Come si calcolano gli oneri concessori per le sale cinematografiche

10 Ott 2013
10 Ottobre 2013

Si occupa della questione la sentenza del Consiglio di  Stato n. 4859 del 2013.

Scrive il Consiglio di Stato: " 2.1) L'art. 20 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 1° marzo 1994, n. 153 (recante "Interventi urgenti in favore del cinema") -nel quadro di disposizioni tese ad agevolare "...la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.." (comma 1)-, ha previsto, al comma 7, che: "Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione". L'ambito della fattispecie agevolativa deve essere, pertanto, raccordato all'identificazione tipologica del suo oggetto, come enucleabile anzitutto dall'art. 2 comma 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.28 (recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), a tenore del quale: " Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico". Peraltro, il successivo art. 22, nel demandare alle Regioni di disciplinare "...le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche..", al comma 2 ha dettagliato la descrizione tipologica delle aree destinate a pubblici spettacoli cinematografici, tra le quali, per quanto qui interessa, alla lettera c) ha incluso anche le "... multisala, (ossia) l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti".

2.2) Orbene, il Collegio condivide anzitutto il rilievo del giudice amministrativo partenopeo in ordine alla estraneità alla fattispecie agevolativa di tutti gli spazi della c.d. bouvette, ossia delle aree destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, nonché delle aree destinate a uffici o attività di ristorazione e giochi elettronici, posto che essi riguardano l'esercizio di attività non strettamente inerenti all'attività di pubblico spettacolo cinematografico. Né in senso diverso può assumere rilievo l'invocato d.m. 29 settembre 1998, n. 391 ("Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della l. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni"), che attiene ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle sale e che impone lo svolgimento di "...almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto 30 ottobre 1996, n. 683..." (art. 3 comma 1 lettera e), e quindi ammette, tra gli altri, anche la vendita e somministrazione "durante lo svolgimento dello spettacolo" di  "dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivanti da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari pastigliaggi" o "bevande" (art. 1 comma 1, rispettivamente lettere c) e d) del d.m. 30 ottobre 1996, n. 683 ("Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche").
2.3) Al contrario, non possono essere esclusi dal calcolo della volumetria, a differenza di quanto opinato dal giudice amministrativo partenopeo, gli spazi adibiti a parcheggio. Nel caso di specie, il complesso, come pure evidenziato in sentenza (pag. 4), consta di cinque blocchi con undici sale cinematografiche, nei quali sono localizzate aree destinate a uffici, ristoro, attività ricreative, al servizio del complesso delle quali è stato realizzato un parcheggio interrato e un parcheggio di superficie. Poiché non sussiste, né è stato comprovato, un vincolo d'asservimento esclusivo degli spazi a parcheggio alla sola attività di spettacolo cinematografico, non può invocarsi una relazione di pertinenzialità tra i parcheggi e le sale cinematografiche che consenta di includere i primi nella fattispecie agevolativa.
2.4) In funzione dell'inesistenza di un vincolo di pertinenzialità esclusiva con l'attività di pubblico spettacolo cinematografico non possono nemmeno escludersi dal computo della volumetria i c.d. spazi "promiscui", ossia ingressi, uscite, atrii, servizi igienici, salvo che non ne sia possibile una delimitazione fisica e strutturale tale da renderli funzionali ai soli spettatori delle proiezioni cinematografiche. Il criterio individuato dal primo giudice di una "percentuale di utilizzo", secondo quanto esattamente osservato dal Comune di Napoli appellante, è effettivamente generico e praticamente inattuabile, proprio perché trattasi di spazi "promiscui", e quindi funzionali, in misura indeterminabile, sia alle esigenze dell'attività di pubblico spettacolo cinematografico sia a tutte le altre diverse attività esercite nel compendio immobiliare".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4859 del 2013

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Modifiche al Codice dei Beni Culturali

10 Ott 2013
10 Ottobre 2013

 Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, coordinato con la la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"

Art. 2 bis  - Modifiche all'articolo  52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio

  1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono  apportate le seguenti  modificazioni:
  a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della Costituzione»;
  b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esercizio   del commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici tradizionali». ))

(( Art. 3 ter  Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la seguente: «anche»;
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei  siti  italiani inseriti nella  lista  del  "patrimonio  mondiale"  sotto  la  tutela
dell'UNESCO,  nonche'  alla   diffusione   della   loro   conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si  attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.». ))

(( Art. 3 quater Autorizzazione paesaggistica

   1. All'articolo  146,  comma  4,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I lavori  iniziati  nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e  non  oltre,  l'anno  successivo  la  scadenza  del quinquennio medesimo».

  2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' prorogato  di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in  corso  di efficacia alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto.». ))

(( Art. 4 bis  Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili

   1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi  altra  attivita'  non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio  culturale,  con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il  decoro  dei complessi monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale interessati da flussi turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche' delle aree a essi contermini,  le  Direzioni  regionali  per  i  beni culturali e paesaggistici  e  le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli  usi  da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di valorizzazione, comprese le forme di  uso  pubblico  non  soggette  a concessione di uso individuale, quali le  attivita'  ambulanti  senza posteggio,  nonche',  ove  se  ne  riscontri  la  necessita',   l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». ))

Art. 7  Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e compositori emergenti, (( nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal  vivo di portata minore. ))

(( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate  le  seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita' produttive o ufficio analogo»;

  b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990,  presentata  allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;

    c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola:  «licenze»  sono aggiunte le  seguenti:  «e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio attivita'». ))

 

 


© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC