Tag Archive for: Veneto

Chi può proporre ricorso in una A.T.I.?

19 Feb 2014
19 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 17 febbraio 2014 n. 226, dichiara che sia la mandante sia la mandataria di un’A.T.I. hanno la legittimazione attiva d impugnare gli atti della gara e/o a proporre ricorso anche in assenza di un mandato espresso in tal senso: “7.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, alla singola impresa in associazione – sia essa mandante o mandataria e sia che il raggruppamento sia stato già costituito al momento dell’offerta o debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione – deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2013 n. 714; Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2012, n. 3314; Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 208, n. 4931).

7.3. Il raggruppamento temporaneo di imprese non istituzionalizza, infatti, un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all’uopo costituiti. La singola impresa è, quindi, titolare in corso di gara di una posizione di interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, che può tutelare anche in caso di inerzia delle altre imprese associate a proporre congiunta impugnativa.

7.4. Il gravame proposto dalla singola impresa o, come nel caso di specie, da due sole imprese in associazione non è, inoltre, sfornito di interesse al ricorso.

La presentazione dell’offerta da parte del raggruppamento da costituire reca invero l’impegno reciproco delle imprese in associazione, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo, alla stipula del contratto. In caso di esito favorevole dell’impugnativa, l’assolvimento di un tale obbligo è esigibile nei confronti delle altre imprese associate, e, in caso di inadempimento, l’impresa che aveva prestato il consenso alla costituzione dell’a.t.i. è esposta a possibili pretese risarcitorie.

7.5. Deve pertanto affermarsi la legittimazione delle singole imprese odierne ricorrenti a proporre ricorso avverso la disposta esclusione”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 226 del 2014

Quando un “errore grave” incide sulla partecipazione ad una gara pubblica?

19 Feb 2014
19 Febbraio 2014

Nella medesima sentenza n. 226/2014, il T.A.R. Veneto si occupa anche dell’art. 38, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui: “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (...) f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante” affermando che: “8.4. È ben vero, come già affermato da questa stessa Sezione con sentenze n. 703 del 2012 e n. 96 del 2013, che il disposto di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui non consente l’affidamento di appalti pubblici a coloro che «hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante», consente l’esclusione per difetto del requisito soggettivo in parola, pur in mancanza di un accertamento giurisdizionale dei fatti ritenuti rilevanti per la formulazione del giudizio negativo in ordine all’attività professionale svolta dalla concorrente medesima.

8.5. Del pari, è altrettanto vero che con le pronunce citate si è affermato che il comportamento oggetto di valutazione, in tale specifica ipotesi, non deve afferire necessariamente ad un precedente rapporto contrattuale intrattenuto con la «stessa stazione appaltante», ben potendo essere acquisito aliunde, ed accertato dall’Amministrazione, appunto, «con qualsiasi mezzo di prova». Sicché l’«errore grave» a tal fine rilevante può dunque venire in considerazione in relazione a tutta l’attività professionale dell’impresa precedentemente svolta, in quanto elemento sintomatico della perdita dei requisiti di capacità e affidabilità professionale a fornire determinate prestazioni, dirette al soddisfacimento degli interessi di rilevanza pubblica di volta in volta perseguiti dalla stazione appaltante”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 226 del 2014

Il T.A.R. Veneto mette la parola fine sulla tematica degli oneri specifici?

19 Feb 2014
19 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 17 febbraio 2014 n. 228, sembra chiarire definitivamente che l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sia negli appalti di lavori sia in quelli di servizi e/o forniture, determini l’automatica esclusione dell’offerente che li ha omessi a prescindere da una specifica previsione in tal senso della lex specialis: “10.1. Ed invero, il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento interpretativo adottato da questa Sezione con sentenza 8 agosto 2013 n. 1050 e ribadito, da ultimo, con sentenza n. 1388 del 2013 e ciò, pur tenendo in considerazione le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato in sede di riforma della citata sentenza n. 1050 del 2013 (cfr. sent. CdS, V, 9.10.2013 n. 4964). Infatti, alla luce del quadro normativo di riferimento, non appare condivisibile l’assunto secondo il quale dovrebbe escludersi «che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale» (così cfr. sent. CdS, V, 9.10.2013 n. 4964, §.1.).

10.2. Sul punto il Collegio osserva che è ben vero che l’art. 87, comma 4, del codice degli appalti si riferisce letteralmente solo ai servizi e alle forniture, ma non così il precedente art. 86, comma 3-bis, che dispone che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente….al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Del pari l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 precisa che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.” Dal combinato disposto delle norme citate, dunque, non può trarsi alcun argomento in ordine ad una pretesa differenziazione in ordine all’onere di specificazione dei costi di sicurezza aziendali (o specifici) fra appalti di lavoro, da un lato, e appalti di servizi e forniture, dall’altro.

10.3. Né a tal fine può soccorrere la disposizione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 posto che la quantificazione rimessa al piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, non può invero che riferirsi ai soli oneri di sicurezza per le interferenze, e ciò sia perché detti oneri sono necessariamente individuati dall’Amministrazione, sia perché essi soggiacciono – ferma la possibilità di integrazione migliorativa - al divieto di compressione.

10.4. Al riguardo si rileva che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).

10.4. Ad avviso del Collegio, dunque, le imprese partecipanti ad una gara d’appalto di lavori devono necessariamente indicare nell’offerta, opportunamente scorporati onde consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa, anche gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica: di tali oneri l’ordinamento prevede l’indicazione con norme immediatamente precettive (cfr. i citati artt. 86, comma 3-bis, del d. lgs. n. 163/2006 e 26, comma 6, del d. lgs. n. 81/2008) e tali da eterointegrare, in virtù del loro carattere imperativo (in ragione degli interessi di ordine pubblico che tutelano, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori), ogni diversa disciplina di gara (cfr. in senso conforme Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5070).

10.5. L’indicazione degli oneri aziendali costituisce pertanto un elemento essenziale dell’offerta, la cui mancanza rileva (quale specifica di esclusione) ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. n. 163/2006 determina un’insanabile incompletezza dell’offerta medesima “in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa” (TAR Lombardia Brescia, sez. II, 19.02.2013, n. 181; nello stesso senso, tra le più recenti, TAR Lazio Roma, sez. II ter, 7.01.2013, n. 66; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 14.01.2013 n. 56)” ed ancora che: “10.7. Infatti, come di recente affermato dal Consiglio di Stato, «nelle valutazioni di anomalia le stazioni appaltanti devono tenere conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto – art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006: è evidente che un inserimento di parte di detti costi nella voce “costi vari” oppure “costi generali”, deputata a raccogliere una congerie di spese del tutto disomogenee elude completamente il compito di verifica dell’ente aggiudicatore» (così Cons. St., sez. V, 19 luglio 2013, n. 3929, ).

10.8. In conclusione, deve escludersi che gli oneri della sicurezza aziendali possano essere inclusi nell’ambito delle spese generali così come essere calcolati, al momento della indizione della gara, dalla stessa stazione appaltante in misura eguale per ogni operatore economico, dal momento che la loro misura non può che essere quantificata da ciascuna impresa in relazione alla rispettiva offerta economica”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 228 del 2014

Quando il diritto di accesso prevale sulla tutela della riservatezza

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 120 del 2014: "3.2 Si consideri, ancora, come costituisca principio consolidato (per tutti si veda T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 16-01-2012, n. 421) che il diritto di accesso ai documenti previsto dagli artt. 22 ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto finalizzato alla trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, prevale persino rispetto alla tutela della riservatezza, tutte le volte in cui l'esercizio di detto diritto è diretto a valutare i presupposti per la proposizione di un'azione giudiziaria".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 120 del 2014

Nel procedimento di accesso agli atti c’è il controinteressato solo se il terzo goda del diritto alla riservatezza dei dati

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 120 del 2014.

Scrive il TAR: "2. In primo luogo va precisato come si debba necessariamente respingere l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dall’Amministrazione comunale, laddove quest’ultima rileva come il ricorso non sia stato notificato a nessun soggetto “controinteressato”.

2.1 L’esame del contenuto dell’istanza di accesso consente di rilevare come quest’ultima fosse diretta ad acquisire degli elementi utili ad
approntare un’idonea tutela difensiva, nel contenzioso esistente tra quest’ultima e il Comune di Abano Terme. In particolare l’istanza appare finalizzata ad accertare la situazione degli alloggi disponibili, le assegnazioni medio tempore poste in ssere dall’Amministrazione comunale e, più in generale, l’avvenuta ottemperanza alle pronunce del Consiglio di Stato che avevano rideterminato la graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio.

2.2 E’ del tutto evidente che con riferimento a detta specifica posizione soggettiva non risultava esistente nessun soggetto che avrebbe potuto risultare pregiudicato dall’adempimento di pronunce giudiziali e, ancora, dalle difese approntate nel contenzioso esistente tra la ricorrente e il Comune di Abano Terme.

2.3 Costituisce, infatti, principio consolidato in materia di individuazione del “contro interessato” nel procedimento di accesso, in
base al quale non è sufficiente che vi sia una qualche correlazione tra gli atti richiesti e un determinato soggetto-istante, ma occorre comunque il venire in esistenza di un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto  alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che “in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto (in questo senso T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 27-02-2013,
n. 162)”.

2.4 Detta interpretazione è stata confermata, seppur indirettamente, dalla stessa Amministrazione comunale che, in sede di istruttoria, non ha ritenuto di trasmettere l’istanza di accesso a nessun ulteriore partecipante alle procedure di assegnazione degli alloggi di cui si tratta".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 120 del 2014

Il condono non richiede il parere della Commissione Edilizia

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Lo conferma la sentenza del TAR Veneto n. 119 del 2014.

Scrive il TAR: "3. Deve essere rigettato anche il terzo motivo, considerando dirimente constatare come parte ricorrente non abbia indicato in ragione di quale disposizione urbanistica, o locale, il parere della Commissione edilizia sarebbe risultato necessario nel procedimento di condono di cui si tratta.

3.1 Va, infatti, ricordato che per un recente orientamento (Cons. Stato Sez. IV, 09-05-2013, n. 2513) nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il parere della Commissione edilizia comunale, deve essere considerato facoltativo e, ciò, in mancanza di un’espressa previsione normativa".

avv. Dario Meneguzzo

Le modifiche strutturali incidenti sulla sagoma e sul volume escludono che un intervento sia qualificabile come restauro e risanamento conservativo

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 119 del 2014.

Scrive il TAR: "2.2 L’esame della documentazione allegata consente di rilevare come gli abusi contestati abbiano determinato la realizzazione di un poggiolo e di una terrazza oltre alla creazione di un ulteriore vano abitabile di 20 mq. 

2.3 Si consideri, ancora, come non sia possibile far propri i rilievi di parte ricorrente laddove asserisce che la realizzazione del poggiolo e
della terrazza, fossero state autorizzate dalla concessione edilizia rilasciata in data 29/09/92.
2.4 E’ del tutto evidente come detta argomentazione sia contrastante con la circostanza in base alla quale è stata la stessa parte ricorrente ad includere dette opere nell’istanza di condono, manufatti che pertanto non potevano risultare legittimati da un precedente titolo edilizio.
2.5 Ciò premesso risulta comunque dirimente constatare che la realizzazione delle opere di cui si tratta ha effettivamente mutato sia la configurazione esterna che quella interna dell’edificio, ricavando peraltro anche un nuovo vano abitabile e incrementando il volume in
precedenza esistente.
2.6 Le caratteristiche di dette opere non consente una qualificazione delle stesse nella categoria del “restauro, del risanamento o del consolidamento statico o di bonifica igienica” e, ciò, considerando come il tratto differenziale tra "ristrutturazione" e "restauro e risanamento conservativo" è notoriamente da individuarsi nella presenza, o meno, di modifiche strutturali incidenti sulla sagoma e sul 
volume dell'edificio, ovvero nella presenza o meno di un incremento del complessivo carico urbanistico derivante dall'edificio, (T.A.R. Emilia- Romagna Bologna Sez. I, 23-10-2013, n. 649).
2.7 Si è, infatti, precisato che “gli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia (in
questo senso si veda T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 05-04-2013, n. 3506)”.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 119 del 2014

La previsione di un piano particolareggiato che consente soltanto interventi di restauro e risanamento è una prescrizione a tempo indeterminato e non un vincolo che decade

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 119 del 2014.

Scrive il TAR: "il Comune di Vicenza rilevava, ai sensi dell’art. 10 bis, un presunto contrasto delle opere realizzate con l’art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Vicenza, laddove quest’ultima disposizione prevede che ” sugli edifici classificati monumentali possono essere autorizzati col rispetto di ogni altra norma prevista dal piano, soltanto interventi volti al restauro, al risanamento o al consolidamento statico o di bonifica igienica, esclusa qualsiasi alterazione della loro configurazione esterna ed interna e sempreché sia dimostrato, attraverso idonei rilievi, che il progettato intervento non reca pregiudizio all’assetto dei fondi finitimi”. Malgrado le osservazioni di parte ricorrente, seguiva il provvedimento definitivo del 10/10/2011 di rigetto dell’istanza di sanatoria... 

1.1 E’ infondato il primo motivo con il quale si sostiene la violazione degli artt. 16 e 17 della L. n. 1150/1942 e dell’art. 20 della L. Reg.  11/2004, nella parte in cui si asserisce che risulterebbe decaduto il vincolo alla trasformabilità degli edifici monumentali dettato dall’art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato. 

1.2 L’esame dell’art. 9 sopra citato consente di ritenere come il contenuto di detta disposizione non sia diretto ad apporre un vincolo così come asserito da parte ricorrente e, ciò, considerando come detta norma si limiti a sancire un divieto di realizzare determinate tipologie di interventi, escludendo l’ammissibilità di una qualunque forma di alterazione della loro configurazione esterna o interna.

1.3 E’ allora possibile evincere il venire in essere di una norma diretta ad introdurre una prescrizione, idonea a disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi ammissibili su quella peculiare tipologia di edifici.

1.4 Chiarito che la disposizione sopra citata sia diretta a introdurre una “prescrizione” e non un vincolo si può ritenere applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale (si veda per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 6170 del 04-12-2007) nella parte in cui ha sancito che “secondo quanto dispone l'art. 17, primo comma, della L. n. 1150/1942, il piano particolareggiato, decorso il termine stabilito per l'esecuzione, diventa inefficace relativamente alla parte in cui non ha avuto attuazione, rimanendo, però, fermo, a tempo indeterminato, l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

1.5 Ne consegue che le prescrizioni relative agli interventi da realizzare, in quanto riconducibili al restauro e al risanamento conservativo, dovevano considerarsi pienamente vigenti al momento in cui gli interventi venivano realizzati, circostanza quest’ultima che consente di ritenere corretta la motivazione di rigetto espressa sul punto dall’Amministrazione".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 119 del 2014

L’immobile condonato è a tutti gli effetti sanato?

17 Feb 2014
17 Febbraio 2014

La risposta all’interrogativo a mio giudizio non può che essere positiva.

La domanda nasce perchè qualcuno (anche TAR) ha opinato che gli immobili oggetto del condono edilizio sarebbero una sorta di figli di un dio minore, per i quali non sarebbero ammessi interventi che vadano altre la manutenzione straordinaria (escludendo, per esempio, la ristrutturazione edilizia). Ma è una tesi ideologica (di tipo punitivo: anche se sei condonato, non sei puro), priva di giustificazione giuridica.

Sul punto si evidenzia, infatti, che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 238 del 23.06.2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 7, della L. R. Umbria 02.09.1974 n. 53 (“Prime norme di politica urbanistica”), come modificata dalla L. R. Umbria 21.10.1997 n. 31, laddove escludeva per gli edifici oggetto di condono edilizio l’ammissibilità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione edilizia non comportanti un aumento di volumetria o di superficie od una modifica di sagoma o delle destinazioni d’uso, ovvero che: “Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelli relativi all' articolo 6 e di quelli oggetto di condono edilizio relativamente alla sanatoria di nuove abitazioni, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonchè ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purchè il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc. 1.400”.

In particolare la Corte stabilisce che: “Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 529 del 1995), la privazione della possibilità (in via assoluta e generale, senza alcuna valutazione di compatibilità concreta, circa il modo e l'entità degli interventi, con le esigenze di tutela ambientale e - si può aggiungere - anche urbanistica) per il titolare del diritto di proprietà su di un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell'edificio, rappresenta certamente una lesione al contenuto minimo della proprietà. Infatti l'anzidetto divieto incide addirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene (costruzione) oggetto del diritto, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato e un progressivo abbandono e perimento (strutturale e funzionale) del medesimo.

Deve, pertanto, escludersi la legittimità di una disposizione che comporti per il proprietario, ancorché non espropriato della titolarità, uno svuotamento del contenuto del suo diritto nel modo più irrimediabile e definitivo, e cioè con graduale degrado e perimento del bene (costruzione) ed una progressiva inutilizzabilità e distruzione dell'edificio, in rapporto alla destinazione inerente alla sua natura (conforme a licenze, concessioni e autorizzazioni ancorché in sanatoria).

Si tratta in ogni caso di edifici legittimamente esistenti e ovviamente regolarmente assentiti (fin dall'origine o con valido condono in sanatoria non oggetto di successivi interventi repressivi o di annullamento) dal punto di vista urbanistico o sotto il profilo di speciali vincoli (assistiti da specifiche autorizzazioni e pareri ove richiesti: sentenza n. 529 del 1995).

Deve essere sottolineato che i suddetti interventi, ammissibili rispetto agli edifici esistenti, soggiacciono al rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori (art. 8, comma 10, della legge della Regione Umbria n. 53 del 1974, nel testo introdotto con la legge della Regione Umbria n. 31 del 1997) nonché alle regole generali che consentono la possibilità di impedire le anzidette opere di manutenzione quando il modo o l'entità degli interventi siano tali da alterare l'equilibrio e la conservazione del territorio agricolo anche per l'aumento degli utilizzatori (sentenza n. 529 del 1995, citata).

Infine esiste un principio nell'ambito della legislazione statale in ordine ad un regime meno rigoroso degli interventi di manutenzione e similari, rispetto alle altre opere edilizie, che alterino, invece, le caratteristiche visibili all'esterno o comunque la sagoma o l'altezza o la superficie o la volumetria dell'edificio (arg. da d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1985, n. 431; sentenza n. 529 citata).

4. - Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso”.

Correttamente anche il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sentenza del 28.04.2008 n. 445, afferma che: “ritiene questo Collegio che tale norma delle NTA sia illegittima sotto diversi profili: innanzi tutto essa contrasta con i principi in materia di condono (articoli 38 e seguenti della legge 47 del 1985) i quali stabiliscono che - una volta condonato - un immobile diventa legittimo a tutti gli effetti, senza limitazioni derivanti dall’applicazione del condono medesimo. In secondo luogo, la norma introduce un’inammissibile illogicità e disparità di trattamento tra immobili situati nelle medesime zone, a seconda della circostanza di essere stati oggetto di condono o meno” e che: “la normativa sulla sanatoria in materia edilizia consente appunto di rendere legittimo ex post quello che legittimo non era, ad alcune condizioni, in particolare il rispetto di alcuni parametri. Ne discende che l’originaria illegittimità, una volta sanata, lo è a tutti gli effetti, né può una normativa secondaria di fonte comunale introdurre una qualche condizione alla sanatoria medesima, differenziando il regime giuridico degli immobili condonati da quello dei restanti immobili”. 

dott. Matteo Acquasaliente

C. Cost. n. 238 del 2000

TAR Pescara n. 445 del 2008

L’ancoraggio di una serra a una platea di cemento rende l’opera non precaria

17 Feb 2014
17 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 208 del 2014.

Scrive il TAR: "le caratteristiche del manufatto, così come sopra ricordate, e le dimensioni dello stesso – fermo restando in via generale l’obbligo di rimuovere un’opera abusiva realizzata in ambito tutelato in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica – portano ad escludere il carattere precario e temporaneo dello stesso, tenuto conto delle dimensioni e dello stabile ancoramento al terreno mediante la predisposizione di una platea di calcestruzzo, la quale, oggettivamente, dà luogo ad una stabile trasformazione del territorio".

sentenza TAR Veneto n. 208 del 2014

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC