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Modifiche alla legge sull’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Sul BUR n. 115 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge region ale 24 dicembre 2013 n. 35, recante mo0difiche alla legge regionale n. 28 del 2012 in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012 n 28 Disciplina dell'agriturismo ittiturismo e pescaturismo

Come vanno qualificate le opere abusive di per sè in astratto soggette a SCIA ma aggiunte a opere supportate da un permesso di costruire

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Il TAR Veneto nella sentenza n. 1405 del 2013 dice che non si tratta di parziale difformità dal permesso di costruire, ma che si applica l'articolo 37 del D.P.R. 380 del 2001, per la mancanza di DIA/SCIA.

Dice il TAR: "2. E’ infondato il primo motivo mediante il quale si deduce la violazione art. 34 del DPR 380/2001, in quanto l’Amministrazione avrebbe
erogato la sanzione, prevista nelle ipotesi di parziale difformità dell’opera, senza aver verificato se fosse, preliminarmente possibile procedere alla sua rimozione.
2.1 E’ sempre la ricorrente a rilevare come il Comune avrebbe, erroneamente, configurato l’opera quale abusivamente realizzata in assenza di DIA, dovendo al contrario essere qualificata come parziale difformità del permesso di costruire, in ossequio a quanto previsto dall’art.34 sopra ricordato.
3. A seguito di un più attento esame, e superando quanto affermato in sede di tutela cautelare, risulta dirimente constatare che il permesso di costruire non prevedeva in origine l’installazione dei tre teloni di PVC.
3.1 Detta circostanza fa ritenere che l’installazione di dette opere sia avvenuta, non in difformità della concessione edilizia, quanto in totale assenza del relativo titolo. Come insegna un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 27-11-2010, n. 8260) si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera. Nel caso di specie le coperture di cui si tratta costituiscono delle strutture del tutto autonome all’impianto sportivo, seppur determinanti per una migliore fruizione dello stesso. E’, allora, evidente che la funzionalità, e la stessa pertinenzialità, delle coperture non può costituire il presupposto per configurare, di per sé, una “difformità parziale” del permesso di costruire originario e, ciò, considerando come detta argomentazione determinerebbe una sostanziale elusione della disciplina di quei manufatti la cui realizzazione era stata ricondotta, in virtù delle proprie caratteristiche - prima dal Legislatore e nel caso in questione anche l’Amministrazione comunale -, al regime della Denunzia di attività.
3.2 Ne consegue che, come correttamente rilevato dall’Amministrazione comunale, risulta irrilevante il periodo di tempo in cui la struttura accessoria e funzionale è stata realizzata, risultando sul punto e al contrario, dirimente constatare il dato letterale di cui all’art. 34 del regolamento edilizio, adottato in variante con delibera consiliare n.21 del 16/02/2005 dal Comune di Spinea, nella parte in cui sottopone - espressamente - le coperture in questione al regime della DIA.
3.2 L’Amministrazione comunale ha, pertanto, applicato correttamente la disciplina di carattere locale contenuta nel regolamento edilizio e, ciò, malgrado la sua entrata in vigore sia stata successiva alla realizzazione delle tensostrutture di cui si tratta.
3.3 Il Comune di Spinea, all’atto dell’applicazione della sanzione, si è limitato a prendere atto come fosse intervenuta una nuova normativa che sottoponeva a DIA le opere di cui si tratta e, in ciò, applicando quel costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 21-05-2013, n. 2756 e T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 09-07-2013), n. 6806 che, nell’ambito del procedimento amministrativo – e seppur in una diversa fattispecie -, ha previsto che “l'applicabilità dello "ius superveniens" nell'ambito di un procedimento amministrativo incontra il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai compiute: di conseguenza, qualora la procedura si suddivida in vari segmenti coordinati, ma dotati pur sempre di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione solo limitatamente a quelle fasi che, all'atto della sua entrata in vigore, non erano state ancora realizzate perché inefficaci, mentre l'applicazione è da ritenersi esclusa per le fasi della procedura concorsuale già espletate e compiute, in base ai principi della irretroattività delle leggi e di esigenza di economia dell'azione amministrativa (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. III, n. 765/2009).
4. In conseguenza di detto nuovo quadro normativo, la fattispecie di riferimento non poteva non essere individuata nell'art. 37 del Dpr 380/2001 e, quindi, non più nella difformità parziale del permesso di costruire di cui all'art. 34 del Dpr 380/2001.
5. Non risulta nemmeno rilevante l’asserito contrasto tra la comunicazione di avviso di avvio del procedimento e il provvedimento definitivo, rilevando come nella comunicazione di cui all’art. 7 della L. n. 241/90 sia stata contestata la fattispecie della “difformità del permesso di costruire”, mentre nel provvedimento definitivo si sia prevista l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37.
5.1 Sul punto si è peraltro dimostrato come l’Amministrazione comunale, nel qualificare l’opera soggetta a DIA, abbia acquisito le osservazioni della stessa ricorrente, manifestate nel corso del procedimento.
5.2 La stessa Amministrazione, dopo aver rilevato come la fattispecie da applicare avrebbe dovuto effettivamente essere individuata nella sanzione pecuniaria, aveva provveduto a comunicare detta circostanza alla ricorrente, assegnando un nuovo termine per la presentazione di ulteriori osservazioni.
5.3 Ne consegue come l’esigenza di partecipazione e di difesa sia stata pienamente ottemperata e, ciò, peraltro anche con riferimento alla nuova prospettazione di cui all’art. 37 del Dpr 380/2001.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1405 del 2013

S.O.S. tecnico: piano casa – pensiline fotovoltaiche

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Sottoponiamo al parere dei lettori il seguente quesito che abbiamo ricevuto:

"In riferimento a quanto in oggetto sono a sottoporre alla vs. attenzione il seguente quesito relativo all'art. 5 della L.R. del Veneto n. 14 del 8/07/2009 (Piano casa) così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 32 del 29 Novembre 2013 (Nuovo piano casa 2013):

la Regione Veneto con deliberazione 2508 del 4/08/2009 ha dato delle regole applicative all'art. 5 della LR 14/09 definendo al punto 4) una superficie massima per le tettoie e le pensiline fotovoltaiche:

"[...]La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell’impianto, con un massimo di 60 mq.
La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa.[...]".

La sudetta deliberazione è stata ripresa dalle normative locali (regolamenti edilizi comunali) che in molti casi permettono la realizzazione di pensiline e tettoie FV fino ad un massimo di 60 mq e si intende applicabile anche al "Piano Casa 2013", ma non è chiaro se sia possibile realizzare sulle pensiline impianti fotovoltaici di potenza superiore a 6 kWp pur non superando la superficie massima di 60 mq;
le tecnologie odierne infatti permetterebbero di arrivare a installare su una superficie di 60 mq fino a 10 kWp, ma la norma non sembra prevedere tale possibilità seppur entrando in parziale contraddizione con la deliberazione 2508 del 4/08/2009.

Si chiede pertanto di dare un chiarimento su questo punto.

Inoltre si chiede di chiarire se sia possibile relaizzare analoghe tettoie e pensiline anche in zone industriali, nell'ottica del a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile".

Il quesito e le indicazioni dei lettori saranno poi comunicate all'arch. Fabris della Regione Veneto, ai fini della predisposizione della nuova circolare sul piano casa.

avv. Dario Meneguzzo

La proposta di un piano attuativo da parte del privato non esclude che possa anche essere qualificato di iniziativa pubblica

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013 si occupa della qualificazione indicata nel titolo, a i fini di valutare la legittimità dell’aumento di volumetria del 15% concesso ai privati, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985.

Dice il TAR: "2. La parte ricorrente sostiene, infatti, la violazione dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985, in quanto il piano ora impugnato  avrebbe dovuto essere qualificato quale piano di iniziativa privata e non pubblica.
2.1 Sul punto va rilevato come non sia sufficiente a far venire meno la connotazione “pubblica” del piano la constatazione relativa al fatto che lo stesso strumento di pianificazione era stato proposto da un soggetto privato che, a sua volta, si era accollato la realizzazione di alcune opere pubbliche extra ambito.
2.2 E’ del tutto evidente, infatti, che nulla impedisce all’Amministrazione di fare proprio un atto di iniziativa privata e ciò, sulla base di una valutazione che come è noto attiene al “merito” ed è insindacabile da questo Tribunale.
2.3 Sono inammissibili, pertanto, quelle censure che contestano la scelta di qualificare il piano di cui si tratta quale atto di iniziativa pubblica o, ancora, laddove si contesta l’esistenza di un effettivo interesse pubblico all’aumento dell’indice volumetrico assentito dalla Giunta. E’ del tutto evidente che in dette ipotesi siamo in presenza di valutazioni di merito, caratterizzate da un’ampia discrezionalità".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

La competenza ad approvare i piani attuativi spetta alla Giunta anche quando prevedano l’aumento della cubatura del 15% ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Anche di questa questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013.

Scrive il TAR: "3. Ciò premesso è corretto anche il successivo procedimento di approvazione, non sussistendo l’ulteriore vizio di incompetenza della Giunta comunale e per quanto concerne la delibera n. 210 del 12/10/2011, così come dedotto dalla ricorrente nella parte in cui evidenzia che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 riserva al Consiglio, e non alla Giunta, le competenze dirette all’approvazione degli atti di pianificazione.
3.1 Sul punto va ritenuta corretta la ricostruzione dell’Amministrazione comunale laddove rileva che, successivamente all’adozione della delibera n. 172 del 03/08/2011, era divenuto vigente in sede di conversione il D.L. 70/2011, il quale all’art. 5 comma 13 aveva trasferito alla Giunta la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi e, ciò, a condizione che gli stessi risultassero conformi allo strumento di pianificazione generale.
3.2 Si consideri, ancora, che il piano di cui si tratta non era suscettibile di poter essere qualificato come una variante, in quanto la variazione dell’indice volumetrico in esso prevista risultava contenuta nel limite del 15% ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985.
3.3 Ne consegue che il “piano perequato 10 – Via Montecchia”, non costituendo una variante, era suscettibile di essere poter considerato “conforme” alle previsioni urbanistiche e, in ciò, pur prevedendo un aumento della volumetria che il Legislatore regionale aveva ritenuto non esorbitare quella “minima tolleranza” che, laddove superata, avrebbe richiesto l’approvazione di una vera e propria variante.
3.4 Un’interpretazione diversa, così come quella prospettata da parte ricorrente, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la modifica introdotta dal D.L. n. 70/2011, vanificando l’intento di semplificazione dell’iter procedimentale per tutti quei piani attuativi che presentino delle minime variazioni rispetto alla disciplina di settore".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

L’imposta di bollo si paga anche per gli acquisti sul MePA

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E, chiarisce che le offerte e le accettazioni di beni e/o servizi effettuate all’interno del MePA sono soggette all’imposta di bollo, ex art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P:R. n. 642/1972, solamente laddove vi sia la stipulazione del contratto.

 Nello specifico, atteso che: “In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che "Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante".

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”, l’Agenzia delle Entrate giunge a ritenere che: “Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).

Come risulta dall'art. 53 delle 'Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione', pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo..".

A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione”.

 A tal fine si allegano anche le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione richiamate nella risoluzione.

dott. Matteo Acquasaliente

agenzia_entrate_risoluzione_16122013_96_e

Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011

A che punto è la legge statale sul contenimento del consumo del suolo?

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

In materia ci sono già stati:

  • un primo testo del ddl, licenziato "in prima lettura" dal Consiglio dei Ministri il 14 giugno 2013;
  • i relativi pareri, dei quali si allegano alcuni;
  • un nuovo testo licenziato "in nuova lettura" il 13.12.2013 e che dovrebbe essere assegnato al Parlamento.

Si allega anche il testo illustrato dall'ANCE in un'audizione del Senato (18.12.2013), dedicata al tema del "consumo di suolo", ma non specificatamente al ddl governativo (non ancora pervenuto in Parlamento), quanto, piuttosto, ai profili generali (si potrebbe dire "culturali" della problematica).

dott. Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza

CdM_14.06.2013_Bozza ddl consumo del suolo

ANCI_ddl_contenimento_consumo_suolo_7.11.2013

UPI_ddl_contenimento_consumo_suolo_7.11.2013

Conferenza_Unificata_parere_ddl_consumo_suolo_7.11.2013

ddl_statale_contenimento_consumo_suolo_testo_pre_CdM_13.12.2013

ANCE_consumo_suolo_audizione_Senato_18.12.2013

La misura del vincolo idraulico varia a seconda che il corso d’acqua sia disciplinato dal r.d. 523 del 1904 oppure dalle disposizione sulle bonifiche di cui al r.d. 368 del 1904

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

Segnaliamo la sentenza n. 202 del 2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche, che spiega bene la questione di cui al titolo.

Scrive il Tribunale: "il r.d. n. 368/1904 si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica, mentre il r.d. 523/1904 di applica i restanti corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione, l'art. 133, lett. a) r.d. n. 368/1904 prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua. Per i restanti corsi d'acqua l'art. 96, lett. f) r.d. 523/1904 prevede la distanza minima di dieci metri".

Nel caso del Comune contemplato nella sentenza solo un fiume rientra nel campo di applicazione del r.d. 523 del 1904, mentre tutti gli altri corsi d'acqua sono pertinenti alle bonifiche.

Nel caso specifico, il Comune aveva modificato le n.t.a. del P.R.G. e il Tribunale ha ritenuto le modifiche apportate conformi alla normativa statale di riferimento sopra citata.

sentenza n. 202 del 2013 Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Incentivi progettazione atti di pianificazione: i pareri della Corte dei Conti del Veneto

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/382/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, in particolare:se il riferimento ad "un atto di pianificazione" contenuto al comma 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato agli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche; se il Piano degli Interventi di cui alla L.R. 11/2004 art. 17, dovendosi rapportare con il Bilancio Pluriennale Comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali possa essere comunque considerato oggetto di pianificazione collegato alla realizzazione di opere pubbliche; se l'attività di redazione di un Piano di cui alla L.R. 11/2004 possa essere affidata in parte al personale interno e in parte attribuita all'esterno riducendo proporzionalmente il premio incentivante attribuito ai dipendenti.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/381/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/380/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/361/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, disposizione che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento in materia approvato dall _ Amministrazione; in particolare se tale dettato riguardi anche la redazione degli atti di pianificazione urbanistica non esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un _ opera pubblica, come è stato recentemente confermato dall _ Avcp _ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con parere n. AG 22/12 del 21 novembre 2012

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

Sulla GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, contenente il "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".

Decreto corrispettivi base gara progettazioni 143_2013

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