Tag Archive for: Veneto

Questione n.2 sul P.A.I. Isonzo-Bacchiglione: cosa sono le zone di attenzione e che disciplina hanno?

18 Mar 2013
18 Marzo 2013

Come si legge nella Relazione Tecnica che accompagna l’adozione del P.A.I., “Durante il lungo periodo intercorso tra l’adozione del Progetto di Piano (marzo 2004), la sua prima variante (giugno 2007) e la conclusione da parte delle Regioni delle Conferenze programmatiche (2010) si sono resi disponibili nuovi elementi conoscitivi circa le condizioni di criticità idraulica e geologica che insistono nei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione”.

Per poter rappresentare questi nuovi elementi nella cartografia del P.A.I. - ad integrazione delle perimetrazioni delle aree pericolose minuziosamente disciplinate e qualificate come P1, P2, P3, P4 - l’Autorità di Bacino ha stabilito di denominarle zone di attenzione.

Le fonti che hanno consentito un aggiornamento delle conoscenze relative al dissesto idraulico e geologico sono diverse:

1-      La prima è l’evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010 che ha fortemente colpito l’alta pianura dei bacini dell’Adige, del Brenta-Bacchiglione, Piave e Livenza. Nel corso della Conferenza Programmatica, convocata con DGR n. 3475 del 30/12/2010, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno inserire nella cartografia del P.A.I. le nuove aree a pericolosità idraulica e/o geologica evidenziate dal catastrofico evento. Purtroppo i tempi tecnici per attribuire un grado di pericolosità e un corrispondente rischio non c’erano, così si determinarono tali zone come di attenzione.

2-      La seconda è costituita dall’insieme di studi e ricerche elaborate nel corso del tempo. Ne sono un esempio l’insieme di provvedimenti assunti dal Comitato Istituzionale si sensi dell’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del progetto di Piano di Stralcio adottato nel  2004, con i quali sono state aggiornate le perimetrazioni presenti nel progetto stesso. Qualora fosse possibile, tali conoscenze sono state ricomprese nelle aree a pericolosità idraulica. Quando, invece, i tempi tecnici non hanno permesso questa qualificazione, tali aree sono state definite come zone di attenzione.

3-      La terza è rappresentata dalle indicazioni fornite dalla raccolta dati svolta dalle Amministrazioni Provinciali nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali.

4-      La quarta è rappresentata dalle aree proposte dalla Autorità di Bacino stessa, che prevede un inserimento di nuove aree di attenzione a prescindere dalla qualificazione in termini di pericolosità.

Per suddette zone di attenzione, individuate nella cartografia con il colore beige, l’art. 5 delle NdA stabilisce che “In sede di attuazione delle previsione e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell’art. 8”. In quest’ultimo art. 8, si stabilisce che nelle zone di attenzione è vietato:

“a) eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua;

c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d) costruire, indurre e formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

Questa appena esaminata è la disciplina relativa alle singole concessioni o singoli interventi. Per quanto concerne la redazione degli strumenti urbanistici, invece, l’art. 5, comma 4 delle NdA stabilisce che “devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all’avvio della procedura di cui all’art. 6 (le procedure di aggiornamento e/o integrazioni del piano) per l’attribuzione ella classe di pericolosità”.

In chiusura appare interessate riportare quanto scritto nella Relazione Tecnica, ovvero:

“E’ da tenere inoltre presente che, laddove vi sia una sovrapposizione tra le aree a pericolosità idraulica moderata P1 con zone di attenzione idraulica, è stato scelto, in applicazione del principio di cautela, di dare priorità di rappresentazione alle zone di attenzione in quanto per esse l’attività di pianificazione necessita di opportuni approfondimenti i cui esiti non sono noti a priori”.

dott.sa Giada Scuccato

Lo scostamento dalle tabelle ministeriali non determina ex se l’anomalia dell’offerta

18 Mar 2013
18 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 14 marzo 2013 n. 376, si occupa della valutazione delle offerte anomale, chiarendo che l’errore di valutazione posto in essere dalla stazione appaltante – consistente nell’aver confrontato il costo medio orario indicato dalle tabelle ministeriali con il prezzo orario unitariamente offerto dalla ditta aggiudicataria, anziché con il costo orario medio specificato nell’offerta – non determina l’automatica esclusione dalla gara della ditta.

Sebbene parte ricorrente ritienga che “tale errore di calcolo non ha permesso alla stazione appaltante di valutare l’effettivo scostamento (pari in termini percentuali al 6,33%) tra il costo medio tabellare e il costo medio orario effettivamente proposto dalla contro interessata la quale sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara a causa dell’incongruità della propria offerta economica”, il Collegio ritiene tale motivo infondato poiché “la giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nel ritenere che il mancato rispetto dei minimi tabellari non determina di per sé l’automatica esclusione dalla gara, ma rappresenta un importante indice del carattere eventualmente anomalo dell’offerta proposta, che dovrà poi essere verificata nell’ambito del sub-procedimento di congruità dell’anomalia dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di singole voci di scostamento.

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha richiesto alla cooperativa controinteressata giustificazioni in merito al costo della manodopera, e la stessa ha fornito l’elenco dettagliato delle voci di costo che concorrono a formare la propria offerta economica, specificando le ragioni per le quali il costo orario medio ivi indicato (pari a € 16,11) sia minore rispetto a quello riportato nelle tabelle ministeriali di riferimento.

Non si rinvengono, quindi, nella fattispecie in esame, quei profili di arbitrarietà o illogicità che consentirebbero al giudice amministrativo di sindacare il meccanismo di verifica delle offerte anomale nei contratti pubblici, avendo la Commissione di gara ritenuto attendibile l’offerta economica della società aggiudicataria dopo analitico esame delle documentazione posta a giustificazione del rilevato scostamento di prezzo rispetto alle tabelle ministeriali”.

 Nella medesima sentenza, inoltre, il Collegio sottolinea che: “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, non sussiste ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate in una gara d’appalto, una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua ben potendo anche un utile di modesta entità costituire un prezioso vantaggio per l’impresa, alla luce delle ricadute positive che possono discendere in termini di qualificazione, pubblicità e curriculum conseguenti all’aggiudicazione di un appalto pubblico (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 376 del 2013

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi: adozione della “Proposta di piano”, della “Proposta di rapporto ambientale” e della “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale”

18 Mar 2013
18 Marzo 2013

La deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 05 marzo 2013 reca il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi. Adozione della "Proposta di piano", della "Proposta di rapporto ambientale" e della "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale" - D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m. i. e L. R. n. 3 del 2000 s.m. i."

Con questo atto vengono adottati i documenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, avviando le fasi di consultazione pubblica prevista per legge che porteranno alla definizione dei contenuti della futura programmazione in tema di gestione dei rifiuti.

L'art. 199 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" sancisce l'obbligo per le Regioni di predisporre ed adottare, entro il 12 dicembre 2013, i piani regionali di gestione dei rifiuti, procedendo alla loro approvazione in conformità alla procedura individuata alla Parte II del medesimo decreto in materia di VAS.

Prevede inoltre che vengano rese disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

DGRV 264 del 2013

264_AllegatoD_246276

264_AllegatoE_246276

Questione n. 1 sul P.A.I. Isonzo-Bacchiglione: nel mio Comune trovo una zona P1, quali interventi si possono autorizzare?

15 Mar 2013
15 Marzo 2013

Le zone P1 (del PAI dall'Isonzo al Bacchiglione) sono quelle zone in cui la PERICOLOSITA’ (intesa come la probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi entro un determinato periodo di tempo e in una data area di potenziale danno) è MODERATA. Ad esse corrisponde, solitamente (salva una diversa valutazione dei Piani Comunali o Provinciali in ordine a specifici eventi calamitosi), una classe del RISCHIO moderato, ovvero R1.

Le zone P1, erano già state individuate dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nel 2004 ma, dato il loro livello di rischio moderato, non erano state assoggettate a misure di salvaguardia. Quest’ultime rappresentano lo strumento chiave di prevenzione sia dove il rischio è accertato, perché consentono di prevenire un ulteriore aggravio delle condizioni, sia laddove il rischio non sia ancora manifesto, perché ne impediscono l'insorgere. In tale accezione le misure di salvaguardia rappresentano un reale strumento per coniugare sviluppo socio-economico e sicurezza della popolazione e dei beni.

In tale situazione nelle attuali zone P1 trovano, quindi, applicazione le norme di attuazione approvate dall’Autorità di Bacino di cui sopra in data 9 novembre 2012 ed in vigore, dopo un breve periodo per la pubblicazione, dal 1 dicembre 2012.

All‘art.8, comma 2 delle Norme di Attuazione si legge: “Possono essere portati a termine tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure i salvaguardia precedentemente in vigore”. Sul punto occorrono due precisazioni:

1-      Il P.A.I. è stato adottato con la delibera del comitato istituzionale del 9 novembre 2012 e è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 30 novembre 2012;

2-      Per quanto concerne quel “fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia..” è importante ricordare quanto scritto in premessa e cioè che tali misure sono state adottate solo per le zone ad elevata e molto elevata pericolosità come le zone P3 e P4.

Proseguendo nella lettura dell’art. 8, comma 3, si elencano tutti gli interventi che sono vietati nelle zone pericolose (quindi P1; P2; P3; P4) e nelle zone di attenzione (ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino). Essi sono:

“a) eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua;

c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d) costruire, indurre e formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

Tutti gli altri interventi, come si legge all’art. 12 delle NdA, sono lasciati alla discrezionalità dell’Amministrazione la quale dovrà gestire la pianificazione urbanistica e territoriale (disciplinante l’uso del territorio, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente), nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I., conformandosi allo stesso. Le zone P1 sono indicate nella cartografia del P.A.I. con il colore verde. In un'altra nota vedremo cosa sono le zone di attenzione.

dott.sa Giada Scuccato

Come garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi? No a modalità alternative al rilascio di copia degli atti

15 Mar 2013
15 Marzo 2013

Come garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 04 marzo 2013 n. 334, si occupa del diritto di accesso ai documenti amministrativi regolato dagli artt. 22 e ss, l. 241/1990 prevedendo che: “E’ ormai principio pacifico che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, essendo posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità.

La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 marzo 2011, n. 1492).

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15, che ha apportato modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si è precisato che è “interessato” all’accesso il soggetto che, oltre ad avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, è anche titolare di una posizione che deve essere collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. art. 22, comma 1, lett. b della legge n. 241 del 1990), ed a tale previsione si correla l’inammissibilità di istanze che, prive di tali requisiti, siano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

 Con riferimento alle modalità che l’Amministrazione deve seguire per garantire il diritto d’accesso ai documenti amministrativi il T.A.R. Veneto chiarisce che: “Parimenti fondata è anche la censura contenuta nel quarto motivo, perché l’Amministrazione non è libera di scegliere essa stessa le modalità di esecuzione con le quali soddisfare il diritto di accesso, ed è pertanto tenuta a rilasciare copia degli atti, ove a ciò sia stata richiesta, senza avvalersi di modalità alternative di conoscenza del loro contenuto, inidonee a soddisfare integralmente l’interesse azionato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3079)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 334 del 2013

Beni Culturali: linee guida su sponsorizzazione mediante affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere.‏

15 Mar 2013
15 Marzo 2013

Sulla GU n.60 del 12-3-2013 è stato pubblicato il il decreto del 19 dicembre 2012 del Ministero per i Beni e le Attvità Culturali, recante "Approvazione delle  norme  tecniche  e  linee  guida  in  materia  di   sponsorizzazioni di beni culturali  e  di  fattispecie  analoghe  o   collegate".

L'articolo 1 del decreto stabilisce che: "1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  61,  comma  1,  del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazione  e   di   sviluppo»,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e'  approvato l'Allegato A al presente decreto,  recante  norme  tecniche  e  linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'art. 199-bis  del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle contenute nell'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi sui beni culturali, in partciolare mediante l'affisione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari". 

Linee guida sponsorizzazione beni culturali

Reiterazione dei vincoli urbanistici espropriativi: il Consiglio di Stato precisa le condizioni (anche in caso di variante generale al PRG)

14 Mar 2013
14 Marzo 2013

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1465 del 2013, precisa le condizioni di legittimità per la reiterazione dei vincoli urbanistici espropriativi.

Scrive il Consiglio di Stato: "La giurisprudenza più recente, anche a seguito del decisivo impulso fornito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (con particolare riguardo alla sentenza n. 179 del 1999, che ha affermato il principio secondo cui la reiterazione dei vincoli di piano regolatore a contenuto espropriativo scaduti deve essere accompagnata dalla previsione di un indennizzo), afferma con notevole decisione il principio per cui la legittimità della reiterazione non può prescindere dal positivo riscontro di una duplice condizione:

1. per un verso, si afferma che "l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione è condizione di legittimità del provvedimento di reiterazione dei vincoli scaduti ai sensi dell'art. 2 l. n. 1187 del 1968, sebbene puntualmente motivato e giustificato da un evidente interesse pubblico." (Consiglio Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4019);

2. per altro verso, si sottolinea come la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti (oggi rientrante nella previsione di cui all'art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) non può disporsi senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, in quanto l'amministrazione nel reiterare i vincoli scaduti, è tenuta ad accertare che l'interesse pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione per soddisfarlo, nonché disporre l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione, per cui “l'obbligo di motivazione in materia di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti sussiste anche quando la reiterazione del vincolo sia disposta in occasione dell'adozione di variante generale al p.r.g.” (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2706; in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3365)".

sentenza CDS 1465 del 2013

Il precedente penale non determina l’automatica esclusione dalla gara

14 Mar 2013
14 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 06 marzo 2013 n. 349, afferma che la mancanza del requisito della moralità professionale previsto dall’art. 38, c. 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 – secondo cui: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…) c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”, non determina ex se l’esclusione automatica dalla gara – nella fattispecie si trattava dell’affidamento di un accordo quadro ex art. 59 D. Lgs. 163/2006 aggiudicato ad un ATI condannata per un reato ambientale – poiché l’“esistenza di un precedente penale non comporta automaticamente un giudizio negativo sulla moralità professionale del concorrente aspirante aggiudicatario di un appalto pubblico (dovendo valutarsi alla stregua della sua rilevanza con l’oggetto della gara, dell’entità della pena, del tempo trascorso dalla commissione del fatto, etc.), sul punto va osservato, in conformità ai principi generali sulla motivazione dei provvedimenti ampliativi, che l'Amministrazione, qualora ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente non incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicitamente o per “facta concludentia”, ossia attraverso l'ammissione alla gara dell'impresa stessa, a differenza della valutazione di gravità che, avendo efficacia escludente, richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (cfr. CdS, V, 30-06-2011 n. 3924; III, 11-03-2011 n. 1583; e, da ultimo, TAR Lecce III, 13-11-2012 n. 1871; TAR Roma, III ter, 25-05-2012 n. 4740; TAR Torino, I, 26-01-2012 n. 124)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 349 del 2013

La comunicazione di avvio del procedimento è richiesta come regola generale in tutti i procedimenti espropriativi

14 Mar 2013
14 Marzo 2013

Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 211 del 2013.

Scrive il TAR: "Al riguardo va richiamato l’orientamento costante secondo il quale la comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera , sia esplicita che implicita ( cfr C.d.S., IV, 20/12/2005 n.1552; Cons Stato Ad. Pl. 15/9/ 1999 n.14 ). In particolare, l'approvazione del progetto di un'opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell'art.1 della legge n.1 del 3 gennaio 1978 ( come nel caso di specie) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'art.7 della legge n.241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi ( cfr Cons Stato Ad.Pl. 24/1/2000 n.2. idem Ad. Pl. n.14/99 già citata. TSAP 1/10/2002 n.120 ). La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche, ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l'apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati".

sentenza TAR Veneto 211 del 2013

Il P.I. del comune di Vicenza

13 Mar 2013
13 Marzo 2013

Il giorno 8 marzo 2013 il Comune di Vicenza ha pubblicato il Piano degli interventi approvato il 7 febbraio 2013 con D.C.C. n. 10
Al seguente link è possibile scaricare gli elaborati del Piano degli Interventi.

http://www.vicenzaforumcenter.it/news/pagina246.html

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