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Il permesso in deroga del d.l. 70/2011, le zone agricole e il piano casa

21 Feb 2019
21 Febbraio 2019

Il TAR Veneto precisa che le norme eccezionali di cui all’art. 5, commi 9 e seguenti del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 196, non impongono il permesso in deroga nelle zone agricole.

Il TAR poi anche in questa sentenza afferma che le disposizioni del decreto legge suddetto non sono applicabili nel Veneto, perchè avevano carattere transitorio, fini alla entrata in vigore di una legge regionale, e sono superate dalla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 sul piano casa.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato  
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La Regione Veneto ha attuato col piano casa l’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

19 Feb 2019
19 Febbraio 2019

Il TAR Veneto ribadisce quanto aveva deciso in una sentenza del 2016, vale a dire che l’art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 è stata attuato nella Regione Veneto con la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, che ha modificato la legge regionale n. 14/2009, nota come "piano casa".

La sentenza del TAR del 2016 è stata poi confermata dal Consiglio di Stato nel 2017.

Il Comune e le controinteressate avevano altresì chiesto al TAR di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, nella parte in cui non ha disciplinato anche l’istituto del permesso di costruire in deroga relativo alle aree degradate previsto invece dalla normativa statale, ma il TAR ha ritenuto non fondata tale questione, perchè nel Veneto esistono già varie disposizioni di legge che consentono questi interventi. 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 
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Programma regionale del Veneto per il Turismo 2018-2020

14 Feb 2019
14 Febbraio 2019

Pubblichiamo la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 19 del 29 gennaio 2019, che approva il Programma regionale per il Turismo 2018-2020, detto “Piano Strategico del Turismo del Veneto”.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 del 2019

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Il TAR manda alla Corte Costituzionale l’art. 2, c. 3 della l.r. Veneto n. 4/2015 sul contributo di costruzione

12 Feb 2019
12 Febbraio 2019

Il T.A.R. Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente non infondata la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, L.R. Veneto, 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei Comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/01, per asserita violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma III; 118, comma I; 119, commi I, II e IV; 117, comma II, lett. l) della Costituzione.

Secondo il Collegio, infatti, la norma regionale si porrebbe in contrasto con la legge statale: “Il tenore letterale della disposizione sembra sovvertire gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale circa l’assetto dei rapporti tra norma statale e norma regionale nella materia della determinazione del contributo afferente al costo di costruzione”.

Pertanto, sarebbe esclusa in radice ogni interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione de qua: “Deve, inoltre, premettersi, sempre in punto di rilevanza, che la norma non appare suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che essa esclude espressamente l’applicazione della disposizione di principio di fonte statale per i rapporti conseguenti alle determinazioni e liquidazioni del contributo che siano state erroneamente effettuate sulla scorta dei parametri previsti dalla previgente tabella A4 della Legge Regionale n. 61/85, impedendo, così - in violazione degli artt. 3, 5, 117, II comma, lett. l) e III comma, 118, I comma, 119, I, II e IV comma, Cost. - l’applicazione diretta della norma di principio dettata dal Legislatore statale in materia di legislazione concorrente a tutela di esigenze unitarie di prelievo e violando l’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni”, dato che: “Il Legislatore Regionale con l’art 2, c. 3 L. R. 4/2015, affermando che restano ferme solo le determinazioni del contributo effettuate in base dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/2001 contestualmente al rilascio del titolo edilizio - ed escludendo, per tale via, che la pretesa ad ottenere il pagamento del contributo nella misura minima del 5% previsto dalla Legge Statale possa farsi valere dai Comuni con una successiva richiesta di conguaglio - ha esercitato la propria potestà legislativa in violazione della norma di principio contenuta nell’art. 16, c. 9 DPR 380/2001, così violando l’art. 117, III comma, ultimo periodo, che riserva al Legislatore Statale la determinazione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente”.

Ciò posto, si evidenzia un possibile ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 2, c. 3.

La disposizione regionale prevede che: “Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”.

Essa, quindi, coì scritta sembrerebbe impedire al Comune che abbia originariamente applicato il valore minimo del 5%, ex art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, di domandare ora un conguaglio, laddove le tabelle di oggi prevedano una percentuale superiore al 5%. La disposizione, quindi, nulla direbbe per il caso nel quale il Comune abbia originariamente applicato una percentuale inferiore al 5%, ovvvero applicando la legge regionale veneta n. 61/1985, invece che il D.P.R. 380/2201.

Dunque, se il Comune ha applicato unicamente i valori inferiori al 5% previsti dalla tabella A4 allegata alla L.R. Veneto n. 61/1985 (ovvero i valori inferiori al minimo previsto dall’art 16, c. 9 del D.P.R. n. 380/2001), se ne deduce che esso possa legittimamente richiedere il conguaglio di quanto indebitamente non versato dal privato.

Ragionando in questi termini, si ricava che il tenore letterale della L.R. Veneto n. 4/2015 non precluderebbe affatto al Comune di richiedere il conguaglio delle somme già versate se la loro quantificazione è avvenuta utilizzano i valori del costo di costruzione inferiore quelli statali.

In caso contrario, a parere dello scrivente, vi sarebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3, c. 2 della L.R. Veneto n. 4/2015 per violazione degli artt. 2, 23, 97 e 117, c. 3 Cost., dato che, di fatto, impedisce al Comune di recuperare, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dall’art. 2946 c.c., il pagamento delle somme (rectius: tributi) legittimamente dovute ex art. 23 Cost.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili in zona agricola

05 Feb 2019
5 Febbraio 2019

Il TAR Veneto afferma che la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del Dlgs. 28 del 2011, di competenza comunale, non è idonea a autorizzare un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili in zona agricola, perchè manca la compatibilità urbanistica.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La Regione Veneto propone un’altra interpretazione autentica del piano casa

29 Gen 2019
29 Gennaio 2019

Anche se il piano casa in teoria dovrebbe scadere tra poco (il 31 marzo 2019), la Giunta regionale del Veneto ha inviato al Consiglio regionale un disegno di legge contenente disposizioni di interpretazione autentica del piano casa (l.r. 14/2009), riguardanti l'altezza degli edifici e la volumetria residua del P.R.G.

Se lo scopo di una legge di interpretazione autentica è quello di fare chiarezza, nutriamo un prudente scetticismo che tale scopo si raggiunga con la formulazione dell'articolo 2, relativo alla volumetria residua del P.R.G. A questo proposito si evidenzia che sul punto il vero problema è quello di capire se sia possibile usare il piano casa nel caso in cui esista ancora un a volumetria residua del PRG o (e qui andiamo ancora di più sul complicato) se sia eventualmente possibile usare la volumetria residua del PRG, invocando nel contempo anche le deroghe (per esempio alle altezze) previste dal piano casa oppure ancora se sia possibile usare insieme la volumetria residua e il piano casa per realizzare un edificio staccato (visto che il piano casa ha introdotto la innovazione linguistica di chiamare "ampliamento" un edificio staccato fino a 200 metri).

Segnaliamo anche un articolo de Il Gazzettino su questo disegno di legge 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

PDL 422-2019_Interpretazione autentica LR 14-2009

Varata una legge per chiarire la legge_Gazzettino_26.01.2019

Un’opera abusiva non può essere sanata con una procedura di sportello unico per le attività produttive

23 Gen 2019
23 Gennaio 2019

Il TAR Veneto respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale il suo intervento abusivo di nuova costruzione deve ritenersi sanabile in applicazione o dell’art. 2 o dell’art. 3 della legge regionale veneta 31 dicembre 2012, n. 55, che prevede delle procedure urbanistiche semplificate volte ad agevolare l’insediamento e l’ampliamento delle attività di imprese.

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Sullo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 2 della l.r. Veneto 55 del 2012

23 Gen 2019
23 Gennaio 2019

Il TAR Veneto offre alcuni interessanti chiarimenti sull'articolo 2 della legge regionale veneta n. 55 del 31 dicembre 2012, dai quali si desume che neppure gli interventi minori ivi previsti sono sanabili ricorrendo a una procedura di sportello unico per le attività produttive.

Ricordiamo che l'articolo 2 in esame richiama la procedura prevista dal regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010 n. 160, emanato in forza dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

"Art. 2

Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:

 

a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;

b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate."

 Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Pubblicata sul BUR la proroga del piano casa del Veneto

24 Dic 2018
24 Dicembre 2018

Bur n. 128 del 21 dicembre 2018, legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".

"Art. 28
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

  1. Al comma 7, dell’articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2018”, sono sostituite con le parole: “31 marzo 2019”.
  2. Ai fini dell’aggiornamento della raccolta dei dati relativi all’applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la Giunta regionale provvede ad azioni di monitoraggio finalizzate all’implementazione e al miglioramento della specifica banca dati, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.
  3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021".

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale 

Specifiche tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali

18 Dic 2018
18 Dicembre 2018

Sul Bur n. 124S del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del direttore della unità organizzativa urbanistica n. 1 del 6 dicembre 2018, recante l' aggiornamento delle "Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei Comuni". Articolo. 50, comma 1, e articolo 18, comma 5 bis della L.R. 11/2004. DGR n. 3811 del 9 dicembre 2009.

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA URBANISTICA N. 1 DEL 06 DICEMBRE 2018

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

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