- si deve tenere conto del vincolo paesaggistico esistente al momento dell’esame della richiesta di parere ex art. 32 l. 47/1985, anche se successivo alla realizzazione dell’opera abusiva;
- la P.A. è tenuta a motivare i profili di incompatibilità dell’immobile abusivo con i valori paesaggistici tutelati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1/CR del 19 gennaio 2021, che contiene l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto e ne dispone la trasmissione alla competente Commissione consiliare, per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003.
Pubblichiamo una nota dell'avv. Alessandra Piola, che sentitamente ringraziamo, sulla (confusa) questione del blocco delle varianti urbanistiche nel caso in cui non sia stato istituito il RECRED
E' stata pubblicata sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale N. 205 del 31/12/2020)la legge regionale del Veneto n. 43 del 30 dicembre 2020, recante modifiche alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050".
La legge, muovendo dalla considerazione che, in questo particolare e delicato momento è necessario porre in essere ogni misura che possa aiutare una ripartenza dell’economia, ridetermina al 31 dicembre 2021 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2020, dal comma 5 dell’articolo 6 e dal comma 4 dell’articolo 7 di “Veneto 2050”.
Più precisamente, la modifica proposta, al fine di agevolare il rilancio del settore edilizio e, nel contempo, promuovere l’efficientamento energetico, consente di usufruire fino al 31 dicembre 2021 di un ulteriore incremento, rispettivamente del 10% e del 20% del volume o della superficie dell’edificio esistente per gli interventi previsti dai citati articoli 6 e 7 che garantiscano la prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4.
Il T.A.R. Veneto, parimenti, chiarisce come deve essere interpretato l’art. 9, c. 8-bis, della l.r. Veneto n. 14/2009 ess.mm.ii. (cd. Piano Casa) secondo cui: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente”.
Il Collegio afferma che la percentuale del 40% deve essere riferita all’edificio oggetto dell’ampliamento e non a quelli contermini.
Si ricorda che il Consiglio di Stato, sezione VI, nell’ordinanza n. 94 del 1° marzo 2019 (G.U. n. 26/2019) aveva sollevato una questione di illegittimità costituzionale con riferimento al proprio c. 8-bis dell’articolo 9, nella parte in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2020), però, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, la questione suddetta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In una interessante sentenza il T.A.R. Veneto ha stabilito che la l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) non permette di derogare alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo previste dallo strumento urbanistico generale, perché la legge regionale non contiene affatto una previsione che consenta di fare ciò. La legge di interpretazione autentica n. 30/2016, infatti, deve essere applicata in modo rigoroso e restrittivo e, quindi, non appare corretto seguire il contenuto della circolare regionale n. 1/2014 che, come noto, conteneva previsioni più “permissive”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il bilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'
Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2020, depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia), nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 6-bis della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso di immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Segnaliamo una interessante sentenza del Consiglio di Stato, la quale, con riferimento a un PIREUA nella regione Veneto, precisa che il termine di efficacia del piano attuativo (strumento urbanistico secondario) e i termini di adempimento delle singole obbligazioni contemplate nella convenzione non devono necessariamente coincidere, poiché i secondi rispondono a quanto specificamente previsto nel cronoprogramma indicato nella convenzione medesima.
La sentenza riguarda le convenzioni stipulate nel 2005 e nel 2008, volte all’attuazione del programma integrato per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera (PIRUEA), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 12 dicembre 2003.
Segnaliamo anche una premessa sui piani attuativi contenuta nella sentenza: "In via generale, occorre ricordare (sulla base di quanto già evidenziato da questa Sezione, con sentenza 29 settembre 2016, n. 4027) che i programmi integrati di attuazione sono previsti dall’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, “al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale”, sono approvati dal Consiglio comunale (comma 3) e sono caratterizzati “dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziare pubblici e privati” (comma 1).
Il comma 2 prevede che “soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra di loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale”.
Come è dato osservare, il programma integrato di attuazione, per natura e contenuti, per procedimento di approvazione e in virtù dei rapporti con il piano regolatore, costituisce uno strumento urbanistico di pianificazione secondaria ed attuativa, con specifiche finalità di pianificazione, di (parte del) territorio comunale; pianificazione per la quale la legislazione urbanistica, in via generale ein base a quanto specificamente previsto per i programmi integrati, prevede la possibilità di loro redazione sia da parte pubblica (del Comune) sia, in via alternativa e sostitutiva, da parte di privati.
Ed infatti, già secondo la legge urbanistica (art. 28, l. 17 agosto 1942 n. 1150), in difetto di piano particolareggiato di esecuzione, può essere proposto dai privati un “piano di lottizzazione” (paradigma degli strumenti urbanistici secondari),che costituisce specificazione delle scelte operate dallo strumento urbanistico primario e dispone su una parte del territorio comunale per la realizzazione di interventi edilizi, con la necessità di nuove opere di urbanizzazione ovvero modifica e/o aggravio di quelle esistenti.
Il piano di lottizzazione (la cui approvazione è rimessa al Consiglio comunale)deve essere accompagnato da una convenzione, con la quale vengono definiti una pluralità di obbligazioni ed adempimenti gravanti sui privati.
Tale convenzione, ai sensi del sesto comma dell’art. 28, “deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge”, ed anzi, ai sensi del precedente quinto comma (alinea), la stessa approvazione del piano “è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura dei proprietari”.
Nella logica della pianificazione urbanistica di attuazione, dunque, il piano di lottizzazione (o altro strumento di pianificazione attuativa) e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi.
Ovviamente, mentre piano urbanistico attuativo e schema di convenzione formano oggetto di un unico atto di approvazione, la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato) costituisce certamente un atto negoziale autonomo (nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento – atto unilaterale di approvazione)".
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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In vista del tradizionale convegno di Castelfranco del 27 novembre 2020, che quest'anno si terrà online e si occuperà del nuovo PTRC del Veneto, pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, sulla rete ecologica prevista in tale piano:
Segnaliamo che in data 22 settembre 2020 su questo sito abbiamo pubblicato un altro intervento di Daniele Iselle sul PTRC, riguardante le stazioni ferroviarie e i caselli autostradali.
Infine pubblichiamo la locandina del suddetto convegno di Castelfranco
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