Author Archive for: SanVittore

Tettoie e pergolati

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ricorda che il pergolato è una struttura aperta su tre lati e priva di copertura, che non richiede alcun titolo edilizio; al contrario, la tettoia è una struttura non facilmente amovibile e coperta, soggetta quindi al rilascio di un titolo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Possibilità di risolvere la clausola che stabilisce la perequazione

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha evidenziato che alla clausola contrattuale che prevede la perequazione non si applicano agli artt. 1456 e 1457 c.c. in materia di risoluzione del contratto; il Giudice peraltro ricorda anche che gli impegni di cui ad una convenzione urbanistica devono essere considerati prendendo come parametro l’intera funzione economico-sociale dell’accordo tra privato e Comune, e non i singoli impegni assunti.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia di espropri e di opere pubbliche

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026
  1. Indennizzo da acquisizione sanante e questioni di giurisdizione

Il TAR Veneto ha affermato che la giurisdizione del G.O. sulle contestazioni indennitarie sussiste anche quando coesistono contestazioni che investono sia la legittimità del decreto ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, sia la quantificazione dell’indennizzo.

Sentenza TAR Veneto 1428 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    2. L’acquisizione sanante

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, cd. T.U. espropri.

Sentenza TAR Veneto 1428 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     3.  L’acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri

Il TAR Sardegna ha offerto utili princìpi in materia.

In particolare, l’Ente utilizzatore dell’opera realizzata sine titulo su un terreno privato deve preliminarmente verificare se risponda maggiormente all’interesse pubblico la restituzione dei terreni (previa rimozione dell’opera pubblica realizzata), oppure la loro acquisizione al patrimonio indisponibile, attraverso l’adozione di un’apposita deliberazione del Consiglio comunale competente, ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. l TUEL, a deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari.

sent. TAR Sardegna n. 166-2026

Post di Alberto Antico – avvocato

    4. Progetto di opera pubblica: basta una variante al P.I.?

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che un progetto di opera pubblica – a lui sgradito – sarebbe stato illegittimamente approvato in variante al solo P.I., in particolare per quanto riguardava le modifiche alla viabilità, mentre nessuna variazione sarebbe stata apportata al PAT.

Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.

La fascia di rispetto stradale connessa all’opera pubblica è disciplinata dal Codice della strada e dev’essere rappresentata, attraverso un’attività di natura meramente ricognitiva, negli elaborati costituenti il P.I., i quali solo, pertanto, devono essere aggiornati: l’aggiornamento avviene d’ufficio con apposita determinazione dirigenziale.

Non è, pertanto, necessaria una modifica o aggiornamento del PAT, che, del resto, contiene disposizioni strutturali che delineano le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale (e non riguarda opere minute e di dettaglio, come le rotatorie stradali, normalmente prive di valenza strategica).

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     5. Progetto di opera pubblica e interesse antisismico

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che un progetto di opera pubblica – a lui sgradito – sarebbe stato illegittimo per mancanza dell’autorizzazione sismica.

Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.

La tipologia di variante al P.I. di cui trattavasi (connessa a modifiche viabilistiche) rientrava nell’ambito applicativo della D.G.R.V. n. 899/2019, in base alla quale per le “varianti minori” il parere ex art. 89 d.P.R. 380/2001 non è necessario, ma è sufficiente l’asseverazione del progettista di cui la Regione prende atto autorizzando comunque la variante.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    6. Occupazione d’urgenza nei casi in cui gli espropriandi siano più di cinquanta

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 22-bis, co. 2 d.P.R. 327/2001 legittima l’occupazione d’urgenza nell’ipotesi in cui il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta, senza la necessità di motivare riguardo all’urgenza di realizzare l’opera e, quindi, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni d’urgenza, che in tal caso sono presunte ex lege, in quanto l’espletamento del procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente l’effettiva esecuzione delle opere, per le quali è già stata dichiarata la pubblica utilità, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    7. Cosa succede se, a seguito di un esproprio parziale, il proprietario si ritrova con un fondo intercluso?

Il TAR Veneto ha affermato che la circostanza che, a seguito di espropriazione per pubblica utilità, la porzione residua dei fondi di proprietà del soggetto espropriato possa divenire interclusa, non rende illegittima la procedura espropriativa, ma semplicemente gli attribuisce il diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 1054 c.c., la costituzione di una servitù di passaggio coattiva che gli garantisca, senza pagamento di indennità, l’accesso alla pubblica via. Tale servitù di passaggio può essere costituita sullo stesso fondo espropriato, ove possibile, ovvero, in caso contrario, su fondi confinanti, senza oneri a carico del proprietario espropriato. In entrambi i casi, peraltro, si tratta di questione di natura prettamente civilistica, estranea (e successiva) alla procedura espropriativa, da far valere dinanzi al competente giudice civile. Nell’ambito della procedura espropriativa, la sopravvenuta interclusione della porzione residua del fondo di proprietà del soggetto espropriato può rilevare solo sotto il profilo indennitario, nella concreta quantificazione del quale si dovrà tener conto della perdita di valore subita dalla porzione di fondo non espropriata per effetto della perdita di accesso diretto alla rete viaria pubblica.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     8. Esproprio di un bene condominiale

Il TAR Veneto ha affermato che, ove il bene da espropriare sia un terreno di proprietà condominiale, la procedura espropriativa dev’essere indirizzata nei confronti di tutti i condòmini e non nei confronti del solo condominio.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     9. Garanzie partecipative nel procedimento espropriativo e questioni di competenza

Il TAR Veneto ha sottolineato la differenza tra la risposta alle osservazioni del privato ex art. 16, co. 12 d.P.R. 327/2001, che si riferisce alla fase deliberativa antecedente all’approvazione del progetto, dalla comunicazione ai sensi del successivo art. 17, che è effettuata dopo l’approvazione del progetto ed è volta, in particolare, a consentire al proprietario di “fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio” (cfr. comma 2 art. cit.). Laddove l’esproprio sia di competenza comunale, quest’ultima comunicazione può essere assunta dal dirigente.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    10. Procedura espropriativa con variante al P.I.

Il TAR Veneto ha affermato che, in presenza di una variante urbanistica al P.I. necessaria per la diversa conformazione di una porzione delle aree e per l’apposizione del vincolo espropriativo, in base al combinato disposto degli artt. 12 e 19 d.P.R. 327/2001, l’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto definitivo costituisce adozione della variante e l’approvazione di quest’ultima dichiara la pubblica utilità dell’opera.

La competenza del Consiglio comunale consegue all’applicazione della procedura speciale di cui agli artt. 19, co. 2 d.P.R. cit. e 24 della l.r. Veneto 27/2003.

La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è divenuta efficace al momento dell’approvazione, sempre da parte del Consiglio comunale, della variante urbanistica, che ha anche comportato il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 327/2001.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    11. Notifica dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 11, co. 2 d.P.R. 327/2001, secondo cui, qualora i soggetti espropriandi siano in numero superiore a cinquanta, l’avviso di avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può essere pubblicato su quotidiani nazionali e locali, nonché sul sito informatico della Regione e del Comune.

Sentenza TAR Veneto 1664 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

L’usufruttuario può presentare un’istanza di titolo edilizio?

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il TAR Veneto precisa che la titolarità alla presentazione di un titolo edilizio comportante modifiche irreversibili del fabbricato può spettare sì al co-usufruttuario, ma solo se vi è il consenso dell’altro co-usufruttuario nonché dei nudi proprietari.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Le novità in materia di agibilità apportate dalla cd. riforma Salva casa

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che il comma 5-bis dell’art. 24 d.P.R 380/2001, inserito dalla cd. riforma Salva casa, attribuisce al progettista la valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni progettuali adottate, anche, specificamente, in tema di «altezza» dei locali di cui viene fissato dalla normativa un valore minimale, con possibilità di attestare la «deroga».

In sede di «asseverazione», permane un parametro di riferimento per il progettista che ha la necessità di constatare l’esistenza del rispetto del limite minimo di 2,70 m di altezza per i locali abitabili, ovvero l’applicabilità della (ammessa) possibilità della «deroga» (nuova, introdotta dalla normativa del 2024) ma solo in caso di riconosciuto rispetto (e riscontro) delle condizioni alternative/compensative (“almeno una”), fissate, in modo determinato ed esplicito dal successivo comma 5-ter art. cit. (quali elementi concreti condizionanti la deroga).

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di cambio d’uso da residenziale a turistico, si doveva anche fare riferimento, a livello regionale, all’art. 5 All. A alla D.G.R.V. 31 marzo 2015, n. 419.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Carenza formale e carenza sostanziale dell’agibilità

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che è opportuno distinguere tra la mancanza dell’agibilità e la mancanza del certificato di agibilità, che operano su piani diversi, sostanziale l’uno, e formale l’altro.

L’ordinanza di sgombero si giustifica ai sensi dell’art. 222 r.d. 1265/1934 per la mancanza dei requisiti sostanziali prescritti dalle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità ed igiene e prescinde dalla presenza o meno del certificato, che ha la funzione solo di attestare il possesso di tali requisiti, ma che, anche se presente, non è ostativo all’adozione di un’ordinanza di sgombero, come chiarito dall’art. 26 d.P.R. 380/2001.

Va pertanto valutato quando la mancanza del certificato è dovuta a motivi formali o quando è dovuta alla carenza sostanziale dei requisiti di agibilità, perché solo nel secondo caso è sempre giustificata un’ordinanza di sgombero.

Allo stato attuale non vi è una norma che disciplini espressamente le conseguenze della mancanza, sul piano formale, del certificato di agibilità, posto che l’art. 221, co. 2 r.d. 1265/1934, che puniva con una sanzione pecuniaria il mancato possesso del certificato, è stato abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003 dall’art. 136, co. 2, lett. a d.P.R. 380/2001, senza essere sostituito da una norma dello stesso tenore (l’art. 24, co. 3 d.P.R. 380/2001 sanziona la mancata presentazione dell’istanza). Anche l’art. 221, co. 1 r.d. cit., il quale dispone che gli edifici o le parti di essi di nuova costruzione non possono essere abitati senza la previa autorizzazione dell’Autorità comunale, deve essere interpretato tenendo conto della finalità che gli è propria di tutela, in senso sostanziale, della salute e dell’incolumità della collettività.

Il Comune non può ordinare lo sgombero dell’abitazione in presenza dei presupposti sostanziali di agibilità, perché le peculiarità della fattispecie la fanno ritenere maggiormente assimilabile a quegli edifici privi di certificato già esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, per i quali non siano state eseguite le tipologie di interventi edilizi indicate all’art. 24, co. 2 d.P.R. cit., che comportano l’obbligo di acquisire il certificato, o a quegli edifici per i quali, pur essendo obbligatorio il possesso del certificato, questo manchi per inerzia degli interessati, che non lo hanno chiesto, o per il diniego del Comune motivato con riferimento ad incompletezze di carattere istruttorio, ma che in ogni caso sono in possesso dei requisiti sostanziali di agibilità: poiché si tratta, in questi casi, di ipotesi regolarizzabili sul piano formale, un’ordinanza di sgombero risulterebbe non giustificata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Natura propter rem dell’obbligazione di versare il (doppio del) contributo di costruzione

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il privato non può presentare un’istanza di sanatoria, ottenerne il provvedimento conclusivo, e quindi, una volta che quest’ultimo è adottato, censurarne la presunta illegittimità per mancanza di corrispondenza tra i titolari e chi è tenuto al pagamento, qualora la sanatoria sia stata volturata a favore di terzi successivamente al suo rilascio.

Lo ha rilevato il TAR Veneto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Non si può invocare il fatto notorio per ritenere adeguatamente provata in giudizio, nella sua esatta consistenza, l’irreversibile trasformazione dei luoghi

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, poiché nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all’art. 115, co. 2 c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante CTU o mezzi cognitivi peritali analoghi, non può ritenersi che i lavori di sistemazione di un’area, su cui era stato già demolito un immobile abusivo, abbiano determinato una notoria irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, sottraendo al privato la disponibilità dell’area in questione senza un valido decreto di esproprio.

Nel caso di specie, l’intervento di realizzazione di un parco pubblico - i cui effetti sono stati descritti in modo assai differente da ciascuna delle due parti in causa - era oggetto di attento esame e di valutazione da parte del Giudice di primo grado che, sulla base delle fotografie dei luoghi e di tutti i documenti in atti, giungeva in modo ragionevole e congruo ad escludere la sussistenza di un’alterazione irreversibile dei suoli, così come di una loro attuale definitiva sottrazione alla disponibilità del privato per il fatto di essere, allo stato, semplicemente fruibili dalla cittadinanza, in seguito all’opera di sistemazione e cura da parte del Comune.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia processuale

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

1. La riproposizione nel giudizio amministrativo d’appello dei motivi assorbiti in primo grado

Il Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo d’appello ‒ in ragione del carattere non automatico dell’effetto devolutivo, per il quale la cognizione del Consiglio di Stato ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado nei soli limiti delle statuizioni della sentenza impugnata che siano state impugnate ‒ i motivi assorbiti dal giudice di prime cure vanno riproposti incidentalmente dall’appellato vittorioso in primo grado, con una memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio ex art. 101, co. 2 c.p.a., dovendo altrimenti intendersi rinunciati.

sent. CdS n. 8786-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

2. Il compenso del commissario ad acta

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che per quantificare, con provvedimento collegiale, il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, devono essere applicati i criteri di cui agli artt. 49-57 d.P.R. 115/2002 e al d.m. Giustizia 30 maggio 2002.

decr. coll. Cons. St., Ad. Plen. n. 17-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

3. Provvedimenti in materia paesaggistica e sindacato del G.A.

Il TAR Sardegna ha affermato che il G.A. non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici competenti in materia paesaggistica, essendo il sindacato limitato alla verifica di errori macroscopici, illogicità manifeste o contraddittorietà dell’istruttoria. La valutazione giudiziale deve essere condotta escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa e deve limitarsi a rilevare eventuali vizi ictu oculi riconoscibili per abnormità, irragionevolezza o superficialità. Conseguentemente, le scelte effettuate dalla P.A. si sottraggono al sindacato del G.A. ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue.

sent. TAR Sardegna n. 161-2026

Post di Alberto Antico – avvocato

4. Il regolamento di competenza

ord. CGARS n. 1003-2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a., qualora il conflitto intercorra tra un TAR e il Consiglio di Stato, non potendo quest’ultimo decidere sulle impugnazioni di cui sia al contempo parte (più o meno interessata) e mancando, pertanto, un organo giudicante terzo chiamato a dirimere la controversia.

Post di Alberto Antico – avvocato

5. Il ricorso collettivo

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, nel caso in cui il ricorso riguardante la posizione di più soggetti nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso.

sent. TAR Roma n. 21783-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

6. Violazione del giudicato

Il TAR Veneto ha affermato che la violazione e/o elusione del giudicato dev’essere dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile ex art. 14, co. 3 c.p.a. di tale giudice, considerando che la possibilità di proporre un unico giudizio inteso ad ottenere sia una pronuncia sullo specifico profilo di nullità in argomento che, in subordine, l’annullamento per vizi di legittimità della riedizione del potere amministrativo, è stata riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013) soltanto a fronte di un ricorso cumulativo proposto in sede di ottemperanza, e non nell’ambito di un nuovo giudizio di cognizione.

In ogni caso, l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sentenza TAR Veneto 1551 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

7. L’azione risarcitoria nei confronti della P.A.

Il TAR Veneto ha affermato che il risarcimento del danno imputato alla P.A. non costituisce mai conseguenza automatica dell’annullamento di un provvedimento amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la configurazione dell’illecito civile (danno, nesso di causalità, elemento soggettivo), ricadendo sul ricorrente l’onere di allegarli e provarli. Infatti nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.

Sentenza TAR Veneto 1359 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

8. La litispendenza nel processo amministrativo

Il TAR Veneto ha affermato che la litispendenza nel processo amministrativo è determinata dal deposito del ricorso, che ai sensi dell’art. 45 c.p.a. segue la notifica alle controparti e solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza. La sola notifica quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza. Quest’ultima opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi.

Nel caso di specie, il ricorso al TAR Veneto avverso un’ordinanza di demolizione era identico per petitum e causa petendi rispetto al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti contro le medesime parti già proposti dal medesimo privato nell’ambito di un’azione di ottemperanza pendente presso il Consiglio di Stato. Il ricorso al TAR Veneto era quindi inammissibile per litispendenza.

Sentenza TAR Veneto 1185 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

 

9. La titolarità catastale

Il TAR Veneto, in materia di verifica della legittimazione a ricorrere, ha ritenuto di poter prescindere da alcune incongruenze catastali nella titolarità del soggetto – segnalate dalla P.A. resistente – sulla base dell’antecedenza degli intestati al cd. impianto meccanografico, della non indicazione del codice fiscale del privato nella visura, e del fatto che in ogni caso luogo e data di nascita del privato coincidevano con quanto estratto dai Registri Immobiliari.

Sentenza TAR Veneto 2082 del 2024

Post di Alessandra Piola – avvocato

Strumenti comunali di contrasto all’evasione dei tributi locali

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il TAR Palermo ha affermato che le misure attraverso le quali il Comune subordina il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni alla verifica della regolarità tributaria da parte dei soggetti richiedenti, costituiscono strumenti di coazione indiretta all’adempimento volti a contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina di cui alla l. 689/1981, non avendo le disposizioni regolamentari ad oggetto la comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di una specifica obbligazione tributaria.

Il riferimento legalmente contemplato alla “permanenza in esercizio” consente al Comune di verificare in ogni momento, anche d’ufficio, la regolarità tributaria di attività commerciali o produttive. Tale esegesi legittima il potere di iniziativa officioso del SUAP, sul presupposto che le violazioni tributarie siano state definitivamente accertate.

È illegittima la previsione regolamentare che, consentendo di prescindere “dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva”, estenda la nozione di irregolarità tributaria a tributi non definitivamente accertati.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 2763-2025

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