Il TAR Veneto, nell’economia di un’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., ha offerto una pregevole ricostruzione dei poteri repressivi in capo al Comune nei confronti della SCIA edilizia illegittima, tenuto conto delle varie scansioni temporali previste dalla l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato avanzava una domanda risarcitoria dei danni causati dal Comune per la mancata inibitoria della SCIA del vicino: tuttavia, invece di dimostrare gli asseriti danni subiti, invocava la liquidazione equitativa del danno.
Il TAR Veneto ha rigettato la domanda, poiché la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova certa della sua sussistenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune informava il privato che l’intervento proposto da una sua SCIA non era compatibile con le previsioni urbanistiche e che era subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza.
Il privato impugnava detta comunicazione, ma a distanza di tempo, il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso, stante l’intervenuta decorrenza del termine triennale per l’esecuzione dei lavori.
Il privato avrebbe potuto beneficiare delle varie proroghe disposte dalla legislazione, ma il TAR ha affermato che le normative di proroga della validità dei titoli edilizi in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19 sono tutte subordinate ad una specifica comunicazione da parte del soggetto interessato della volontà di avvalersene, resa prima della scadenza dei termini.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che alla data del 29.06.2011, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento costituivano nuova costruzione, assoggettata alla DIA alternativa al PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali, occorre dare prevalenza alla prima, sulla base dello stesso principio valevole in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di parziale difformità presuppone che le modificazioni apportate all’intervento costruttivo assentito si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, mentre si è in presenza di difformità totale o di variazioni essenziali, sanzionabili con la misura della demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
Nel caso di specie, la realizzazione di un muro di contenimento che, anziché essere contenuto entro il limite assentito di 1,00-1,20 m, raggiunge i 2,35 m (cioè un’altezza pressoché doppia) è stato ritenuto certamente ascrivibile al novero delle modifiche sostanziali dell’opera, vieppiù se si considera che anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il PdC in quanto si presenti idonea ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana, che consentiva la costruzione di opere entro 150 metri dalla battigia, se connesse all’esercizio delle attività di diretta fruizione del mare, anche laddove non siano previste dai piani di utilizzo delle aree demaniali (PUDM) e purché siano realizzate in stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati.
La disposizione impugnata viola il principio della necessaria pianificazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, che è norma fondamentale di riforma economico-sociale.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che prorogava fino al 31.12.2025 il termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi a costruire siano stati rilasciati prima della pubblicazione di una legge siciliana del 2016 e per i quali sia stato già comunicato l’inizio dei lavori.
Se spetta al legislatore statale stabilire il regime ordinario concernente i termini di inizio e ultimazione dei lavori – comprensivo della possibilità di richiedere una proroga di detti termini – non può che spettare al medesimo legislatore statale incidere eccezionalmente su tale regime, laddove ritenga che vi siano esigenze temporanee che consiglino una diversa durata dei titoli abilitativi (come avvenuto con le proroghe disposte per fronteggiare la pandemia).
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che consentiva di effettuare interventi di recupero volumetrico a fini abitativi delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20, per una altezza minima non inferiore a m. 2,20, per immobili venuti ad esistenza fino al 30.06.2023, cioè dopo l’entrata in vigore della legge e, quindi, anche per immobili non ancora costruiti (ai sensi di tale legge siciliana, si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi).
La disposizione impugnata, nel consentire il recupero volumetrico a fini abitativi in un ampio spazio temporale e finanche in relazione a immobili non ancora esistenti, compromette irrimediabilmente il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica, in quanto oblitera tanto le valutazioni a monte sul carico urbanistico delle edificazioni operata dalla pianificazione comunale, quanto le valutazioni a valle, che della pianificazione fanno applicazione, poste in essere con i procedimenti autorizzatori edilizi.
La Consulta ha fatto salva la normativa regionale precedente, che consentiva gli interventi in parola fino alla data di entrata in vigore di una legge siciliana del 2016, poiché le leggi come questa debbono essere necessariamente eccezionali e transitorie.
Post di Daniele Iselle
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