Proroghe e Piano Casa nella Regione Veneto
Nel post dd. 04 luglio 2022 veniva commentata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508/2018 ove, confermando la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano n. 1568/2016, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa riteneva non applicabile la proroga prevista dall’art. 30, c. 3 del d.l. 69/2013 (cd. decreto del fare), convertito con modificazioni in l. n. 98/2013, alle pratiche edilizie presentate ai sensi della l.r. Lombardia n. 4/2012 (cd. Piano Casa), trattandosi di titoli edilizi concessi in virtù di un regime “eccezionale e derogatorio” e, quindi, ad oggi in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici.
Tale conclusione vale anche per la l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii., ovvero per le pratiche di cd. Piano Casa presentate nella Regione Veneto?
A parere dello scrivente no.
Nel caso della Regione Veneto, infatti, sovviene una normativa transitoria che difetta nella Regione Lombardia e che, pertanto, non è stata considerata dai Giudici Amministrativi nelle prefate sentenze.
Trattasi dell’art. 17, c. 1 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto Cantiere Veloce) secondo cui: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”.
La norma, in sostanza, prescrive l'ultrattività del cd. Piano Casa, nonostante la sua abrogazione esplicita ai sensi dell’art. 19, c. 1 della l.r. Veneto n. 14/2019 e ad eccezione dell'art. 5.
Di conseguenza, è ragionevole ipotizzare che le istanze di cd. Piano Casa depositate sino al 31 marzo 2019 continuino ad essere disciplinate dalla (pre)vigente l.r. Veneto n. 14/2019.
Se così è, tanto la proroga prevista dall’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 (cd. decreto del fare), tanto quella fissata dall’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), quanto quella stabilita dall’art. 10 septies del d.l. 21/2022 (cd. decreto Ucraina) dovrebbero applicarsi sic et simpliciter anche alle SCIA/PdC Piano Casa.
Quindi, le sentenze in epigrafe non si attagliano al caso di specie, sovvenendo la disciplina transitoria del summenzionato art. 17, c. 1.
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